Sentenza del 31/01/2019 n. 2848 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI Comunione familiare montana - Esenzione IRPEG - Spettanza - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto al Consorzio il diritto al rimborso dell'IRPEG versata per gli anni 2000-2004. Secondo l'Agenzia, il Consorzio non rientrava tra gli enti esenti ai sensi dell'art. 88 TUIR, poiché aveva natura privata, svolgeva anche attività commerciale agrituristica e consentiva il godimento dei beni soltanto ai partecipanti, e non all'intera collettività. Sono stati inoltre dedotti l'errata applicazione dell'onere della prova e l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario del Consorzio. Ha stabilito che, anche prescindendo dalla natura pubblica o privata dell'ente e dal possesso della personalità giuridica, l'esenzione IRPEG non spettava perché il godimento dei beni era riservato ai soli partecipanti e il Consorzio esercitava anche un'attività commerciale. Il Consorzio doveva quindi essere assoggettato all'imposta. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 88 TUIR, oggi art. 74 TUIR
"Stato ed enti pubblici"; include tra i soggetti non assoggettati all'imposta anche gli "enti gestori di demani collettivi"
La disposizione è speciale e tassativa: l'esenzione non può essere estesa a enti o organizzazioni che perseguano interessi particolari di una categoria ristretta. Per beneficiare dell'esenzione occorre lo svolgimento esclusivo di attività di interesse collettivo e il godimento dei beni da parte dell'intera collettività.
Legge n. 1102 del 1971, art. 10
Disciplina le comunioni familiari montane e il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali
Il rinvio agli statuti e alle consuetudini non è sufficiente, da solo, a dimostrare il diritto all'esenzione fiscale; devono essere verificati concretamente finalità, attività svolte e destinatari del godimento.
Legge regionale Friuli Venezia-Giulia n. 3 del 1996, artt. 1-4
"Personalità giuridica di diritto privato" per associazioni e consorzi aventi per scopo l'esercizio e il godimento collettivo di diritti reali su fondi agro-silvo-pastorali
La personalità giuridica privata delle comunioni familiari montane non esclude automaticamente l'applicazione dell'art. 74 TUIR, ma neppure garantisce l'esenzione: resta necessario verificare la concreta destinazione collettiva dell'attività e dei beni.
Legge n. 168 del 2017, norme in materia di domini collettivi
"Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria"
La natura privatistica dell'ente non è di per sé ostativa all'inquadramento tra gli enti gestori di domini collettivi; tuttavia l'esenzione richiede comunque il rispetto delle condizioni sostanziali previste dalla disciplina tributaria.
Art. 2697 c.c.
Il contribuente che chiede il rimborso di un'imposta ritenuta non dovuta deve provare l'assenza dei presupposti impositivi e la sussistenza delle condizioni per l'esenzione.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; in questo caso ha rigettato direttamente la domanda di rimborso.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali previste per gli enti gestori di demani collettivi sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate automaticamente in base alla sola denominazione dell'ente o alla sua origine storica.
- La natura pubblica o privata dell'ente non è decisiva da sola: occorre verificare concretamente se l'attività sia esclusivamente di interesse collettivo e se il godimento dei beni spetti all'intera collettività.
- La presenza di attività commerciali, come attività agrituristiche, può escludere l'esenzione quando dimostri che l'ente non svolge in via esclusiva funzioni collettive non commerciali.
- Il godimento dei beni limitato ai soci, partecipanti, proprietari o titolari di diritti reali non equivale al godimento dell'intera collettività e costituisce un elemento contrario all'esenzione.
- In caso di richiesta di rimborso, spetta al contribuente fornire prova documentale dello statuto, delle attività effettivamente svolte, della destinazione dei beni e dell'accessibilità del godimento alla collettività.
- Per valutare casi analoghi occorre esaminare sia l'atto costitutivo e lo statuto sia l'attività concretamente esercitata, poiché la finalità dichiarata non prevale necessariamente sulla realtà operativa dell'ente.
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