Cassazione Civile, Ordinanza n. 12405/2025 del 10/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio ex l. n. 3/2012. Il giudice delegato aveva ammesso il credito dell’organismo di composizione della crisi (OCC), per il compenso spettante per l’attività svolta nella fase prodromica e procedurale, in prededuzione, ma con postergazione rispetto ai creditori ipotecari. L’OCC e l’Ordine professionale hanno reclamato sostenendo che quel compenso dovesse essere trattato come spesa generale della procedura concorsuale e, quindi, gravare proporzionalmente anche sul ricavato della vendita di un immobile gravato da ipoteca. Il Tribunale ha rigettato il reclamo, ritenendo che il compenso dell’OCC, pur prededucibile, non rientri tra le uscite di carattere generale sostenute nell’interesse collettivo dei creditori, soprattutto quando il creditore ipotecario non tragga un’utilità concreta dall’apertura della procedura. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 14-duodecies l. n. 3/2012, dell’art. 2770 c.c., degli artt. 111, 111-bis e 111-ter l.fall. e degli artt. 3, 24 e 36 Cost., sostenendo che la soluzione seguita dal tribunale finirebbe per azzerare di fatto il compenso dell’OCC nei casi in cui il patrimonio sia integralmente assorbito da ipoteche, vanificando l’accesso alla procedura e determinando disparità di trattamento. Hanno inoltre escluso che il compenso possa essere posto a carico dello Stato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato l’orientamento secondo cui il compenso dell’OCC, pur essendo credito prededucibile, non è una spesa generale della procedura di liquidazione del patrimonio e non può essere posto a carico del ricavato dei beni gravati da pegno o ipoteca destinato ai creditori garantiti. La Corte ha valorizzato due profili: da un lato, la procedura di liquidazione del patrimonio è volontaria e si apre su iniziativa del debitore, sicché la nomina dell’OCC avviene nel suo interesse e non nell’interesse di tutti i creditori; dall’altro, il costo dell’attività svolta dall’OCC prima dell’apertura della procedura non può, per definizione, costituire un’uscita di carattere generale della procedura stessa. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell’intimato. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale base del reclamo avverso lo stato passivo nella procedura di sovraindebitamento.
art. 14-duodecies l. n. 3/2012
i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono prededucibili, ma esclusi dalla soddisfazione sul ricavato dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti; il compenso dell’OCC non è qualificato come uscita generale gravante su tale ricavato.
richiamato per il regime della prededuzione nel sistema concorsuale.
richiamato in correlazione con la disciplina della prededuzione e della soddisfazione dei crediti prededucibili.
evocato come parametro per distinguere le spese generali della procedura dalle spese prededucibili che non gravano sul ricavato dei beni vincolati a garanzia.
citato dai ricorrenti come norma sulle spese di giustizia aventi privilegio, ma la Corte non vi riconduce il compenso dell’OCC.
art. 24 Cost.
invocato per sostenere che l’assetto interpretativo renderebbe più difficile l’accesso alla procedura; il motivo è ritenuto infondato.
art. 36 Cost.
invocato per rivendicare il diritto al compenso, ma senza conseguenze sul regime di imputazione del credito nell’ambito concorsuale.
art. 3 Cost.
invocato per denunciare disparità di trattamento; la Corte esclude che la disciplina così interpretata sia incostituzionale nei termini prospettati.
art. 14-quinquies l. n. 3/2012
indicato come momento di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio; le attività dell’OCC svolte prima di tale decreto non possono essere spese generali della procedura.
richiamato in via analogica per i costi sostenuti dal debitore per proporre domanda di autofallimento, che possono essere prededucibili ma non sono spese generali della procedura.
art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002
citato dai ricorrenti per escludere che il compenso dell’OCC possa gravare sullo Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
citato come norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, il compenso dell’organismo di composizione della crisi, pur se credito in prededuzione, non coincide automaticamente con una spesa generale della procedura e non può essere ripartito sul ricavato dei beni gravati da ipoteca o pegno destinato ai creditori garantiti.
- Le spese qualificabili come "generali" della procedura sono solo quelle sostenute nell’interesse collettivo della massa e funzionali al complessivo funzionamento del procedimento; occorre verificare in concreto se esse producano un’utilità per la massa e, in particolare, se siano riferibili anche alla parte di ricavato destinata ai creditori assistiti da garanzia reale.
- Poiché la liquidazione del patrimonio è una procedura volontaria che si apre su iniziativa del debitore, la nomina dell’OCC avviene nel suo interesse e non in quello comune di tutti i creditori; di conseguenza, il relativo compenso non può essere considerato, per sua natura, un costo dell’intera massa.
- Le attività svolte prima dell’apertura formale della procedura non possono costituire, per definizione, uscite di carattere generale della procedura stessa, anche se possano essere prededucibili e strumentali all’accesso alla tutela concorsuale.
- La circostanza che, in presenza di beni integralmente assorbiti da ipoteca, il compenso dell’OCC rischi di non trovare capienza sul ricavato non consente di sovvertire il criterio legale di distribuzione delle spese tra massa e creditori garantiti.
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