Sentenza del 06/02/2017 n. 159 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
TRIBUTI LOCALI - ICI - porti - area demaniale - aree e fabbricati funzionalmente legati ad esigenze di sbarco/imbarco e instradamento merci - esenzioni - spettanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso con cui l'immobile era stato riclassificato dalla categoria catastale E/1 alla categoria D/8, sostenendo che il fabbricato insisteva su un'area demaniale portuale ed era destinato ad attività strettamente funzionali al traffico marittimo e alle operazioni portuali. Secondo la contribuente, l'immobile era privo di autonoma funzionalità e redditività rispetto al compendio portuale e doveva quindi rimanere classificato in E/1, con conseguente esenzione dall'ICI.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della contribuente, riformato la sentenza di primo grado e annullato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che l'esenzione ICI riguardi non solo le banchine, ma anche gli edifici e le aree funzionalmente collegati alle operazioni di sbarco, imbarco, movimentazione e instradamento delle merci o dei passeggeri. Sono state compensate integralmente le spese di lite, in ragione della peculiarità e della difficoltà interpretativa delle questioni trattate.
Norme richiamate
Categoria catastale E/1
Gli immobili destinati a servizi e attività portuali strettamente connesse al traffico marittimo possono rientrare nella categoria E/1 quando risultano privi di autonomia funzionale e reddituale rispetto al compendio portuale, con conseguente esenzione dall'ICI.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 2 gennaio 2007
Il provvedimento è richiamato come riferimento per individuare gli immobili e le porzioni di fabbricato funzionalmente collegati alle attività portuali e quindi suscettibili di classificazione in E/1.
Decisione n. 649/2016, sezione 3 della Commissione tributaria
La decisione è richiamata per analogia, anche con riferimento alla compensazione delle spese, in considerazione della complessità delle questioni interpretative.
Massime di principio
- In ambito portuale, l'esenzione ICI non è limitata alle banchine o alle aree direttamente destinate all'attracco, ma può estendersi a tutti gli immobili funzionalmente necessari alle operazioni di sbarco, imbarco, movimentazione, deposito e instradamento di merci e passeggeri.
- La classificazione catastale E/1 può essere giustificata quando l'immobile non ha una funzione autonoma rispetto al compendio portuale e la sua utilità dipende strettamente dall'attività portuale.
- La verifica deve essere svolta in concreto, valutando destinazione effettiva, collegamento funzionale e autonomia reddituale dell'immobile; non tutti i fabbricati presenti in un porto sono automaticamente esenti.
- Sono normalmente estranee all'esenzione le attività commerciali autonome, come bar, ristoranti, negozi, alberghi, abitazioni private e impianti industriali non strettamente necessari alle operazioni portuali.
- Uffici operativi, magazzini per merci in transito, spogliatoi e locali di servizio per il personale portuale, rimesse dei mezzi di movimentazione e officine per la manutenzione delle attrezzature portuali possono beneficiare dell'esenzione se il loro uso è direttamente strumentale alle operazioni portuali.
- In caso di riclassificazione da E/1 a D/8, il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando l'assenza di autonomia funzionale e reddituale e il rapporto diretto dell'immobile con il traffico marittimo o con le attività portuali essenziali.
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