Ordinanza n. 320/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - la decisione del 13.01.2026 con protocollo nr. P-LI/L/N2025/100882 notificata in data 16.02.2026 con il quale veniva comunicato il diniego alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di lavoro per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Prefettura di Livorno di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunicato il 16 febbraio 2026, relativo alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'ordinanza dà atto della dedotta illegittimità del provvedimento, senza specificare i singoli vizi di legittimità articolati nel ricorso. Il Ministero dell'Interno si è costituito con un atto definito di mero stile. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire una documentata relazione dell'Amministrazione sui fatti di causa, ai fini della successiva trattazione nel merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l'efficacia del diniego impugnato per consentire la regolare permanenza del ricorrente sul territorio nazionale nelle more del giudizio. Ha ravvisato il periculum in mora, poiché l'esecuzione del provvedimento avrebbe potuto arrecare un grave e irreparabile pregiudizio alla posizione giuridica del ricorrente e vanificare l'utilità della futura decisione di merito. La sospensione è stata disposta impregiudicata ogni ulteriore valutazione sulla fondatezza del ricorso. Il TAR ha inoltre ordinato all'Amministrazione il deposito, entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di una relazione documentata sui fatti di causa. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 15 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito la base normativa per l'esame e l'accoglimento dell'istanza di sospensione.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un diniego in materia di soggiorno può essere disposta quando l'esecuzione dell'atto, nelle more del giudizio, rischia concretamente di compromettere la regolare permanenza dello straniero sul territorio nazionale e di vanificare l'utilità della decisione di merito, determinando un pregiudizio grave e irreparabile.
- Quando l'Amministrazione si costituisce con un atto meramente formale e la controversia richiede una ricostruzione documentata dei fatti, il giudice amministrativo può ordinare il deposito di una relazione istruttoria entro un termine assegnato, rinviando ogni ulteriore valutazione sulla fondatezza del ricorso alla fase di merito.
- L'accoglimento della domanda cautelare e la sospensione dell'atto impugnato possono essere disposti in via interinale senza anticipare la decisione sulla legittimità sostanziale del provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 220/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 221/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 222/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 223/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 224/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 27 mag 2026Ordinanza n. 225/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →