Cassazione Penale, Sentenza n. 17763/2025 del 12/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la correttezza della motivazione della Corte d'appello relativa a una presunta violazione del diritto di difesa: era stata eccepita una nullita' per violazione del diritto di difesa avvenuta in udienza preliminare, in quanto l'imputato era rimasto privo del difensore fiduciario per cancellazione dall'albo dell'avv. Vincenzo Vittorio Zagami e fu assistito da un difensore d'ufficio nominato ex art. 97 co. 4 c.p.p. La Corte di appello aveva ritenuto la nullita' inidonea a determinare la regressione del processo per mancanza di interesse, sostenendo che nulla era avvenuto che avesse potuto pregiudicare il diritto di difesa. La difesa ha invece sostenuto che, accertata la nullita' verificatasi in udienza preliminare, doveva essere disposta la regressione del procedimento a quella fase per consentire l'esercizio delle prerogative difensive specifiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non manifestamente infondato e quindi idoneo a incidere sul giudizio. Conseguentemente ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato, maturata il 25/08/2023, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si e' estinto per prescrizione. In sostanza la cassazione ha accolto il ricorso sotto il profilo della gravita' del vizio e, considerata la prescrizione ormai maturata, ha disposto l'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
art. 97 co. 4 cod. proc. pen.
ex art. 97 co. 4 cod. proc. pen.
La norma e' richiamata per indicare la nomina di un difensore d'ufficio in sostituzione del difensore fiduciario cancellato dall'albo; la cassazione prende atto che la nullita' si e' verificata nella fase di udienza preliminare a seguito della sostituzione e che, di regola, tale nullita' impone la regressione del procedimento alla fase in cui e' sorta per permettere l'esercizio delle prerogative difensive.
Massime di principio
- Se in una fase procedimentale (es. udienza preliminare) si verifica la perdita del difensore fiduciario e la nomina di un difensore d'ufficio, va valutata la sussistenza di una nullita' per violazione del diritto di difesa; se accertata, in linea di principio occorre la regressione del procedimento alla fase in cui la nullita' e' sorta per consentire l'esercizio delle specifiche prerogative difensive.
- La Corte d'appello puo' ritenere che non sussista interesse alla regressione se ritiene assente un pregiudizio concreto per la difesa, ma tale valutazione e' sindacabile in Cassazione se il motivo non e' manifestamente infondato.
- Quando la Corte di cassazione ritiene un motivo non manifestamente infondato, puo' verificare d'ufficio l'eventuale estinzione del reato per prescrizione e, se la prescrizione e' gia' maturata, annullare la sentenza senza rinvio.
- E' fondamentale per la difesa eccepire tempestivamente la nullita' e documentare l'effettiva incidenza sul diritto di difesa (tempistiche, atti non svolti, impedimenti concreti) per ottenere la regressione alla fase utile.
- In casi simili occorre sempre calcolare con precisione la decorrenza e la maturazione della prescrizione, perche' la pronuncia della Cassazione puo' risolversi in un annullamento senza rinvio qualora la prescrizione sia intervenuta.
- La mera nomina di un difensore d'ufficio non determina automaticamente la perdita del diritto di difesa rilevante a nullita', se non si prova che dalla sostituzione e' derivato un vulnus concreto alle prerogative difensive.
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