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Legge

L.R. Calabria 34/2025

Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere.

Normativa regionaleL.R. Calabria 34/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Calabria disciplina prevenzione, protezione e sostegno alle vittime di violenza di genere, istituendo rete regionale e reti territoriali antiviolenza, Tavolo regionale, albo di CAV e Case rifugio, oltre a interventi per autori di violenza e minori. Prevede piano triennale, finanziamenti 2025/2027 e abroga la l.r. 20/2007.

Contrasto della violenza di genere e organizzazione della rete antiviolenza regionale

Norme per il contrasto della violenza di genere nella Regione Calabria

La legge definisce un sistema regionale integrato di prevenzione, tutela e presa in carico delle vittime di violenza di genere, con particolare attenzione anche alla violenza domestica, alla violenza assistita, alla tratta e al sostegno agli autori di violenza. La disciplina opera esclusivamente in Calabria e si coordina con la programmazione socio-sanitaria regionale e con i livelli nazionali.

Principi e impostazione generale

La Regione Calabria riconosce ogni forma di violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica contro le donne come violazione dei diritti umani e della dignità della persona. La legge si applica anche alle violenze verso persone in ragione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. Tutte le azioni previste devono rispettare i tempi individuali e la libera adesione ai percorsi proposti, senza discriminazioni legate a età, etnia, cittadinanza, religione, reddito, istruzione, abilità o altre condizioni personali.

Finalità e interventi regionali

La Regione condanna e contrasta la violenza fisica e psicologica contro donne e minori, in ambito domestico, extrafamiliare, sociale e lavorativo. A tal fine promuove:

  • la costituzione della Rete regionale antiviolenza;
  • iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e diffusione della cultura della legalità e del rispetto;
  • misure di accoglienza, protezione, solidarietà e sostegno alle vittime;
  • interventi rivolti agli autori di violenza per favorire modelli relazionali non violenti e prevenire la recidiva;
  • il rafforzamento di CAV, Case rifugio e CUAV;
  • sportelli di supporto psicologico, legale e sociale presso i CAV;
  • un contrasto alla comunicazione istituzionale e non istituzionale che veicoli immagini, termini o atteggiamenti lesivi della dignità femminile;
  • il monitoraggio dei dati tramite l’Osservatorio regionale sulla violenza di genere;
  • sostegno alle donne con disabilità vittime di violenza e ai loro figli;
  • percorsi di autonomia abitativa, inserimento lavorativo e tutela dei figli minori;
  • la partecipazione alle azioni contro la tratta e lo sfruttamento nel quadro del Piano nazionale antitratta.

Rete regionale antiviolenza

La Regione promuove, previa intesa, la costituzione della Rete regionale antiviolenza tra Comuni, Province, Città metropolitana di Reggio Calabria, ASP, Ufficio scolastico regionale, Università e AFAM, Forze dell’ordine, Prefetture-UTG, Magistratura, CAV, Case rifugio, CUAV e associazioni impegnate nel contrasto alla violenza di genere. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento e promuove accordi operativi e protocolli d’intesa senza nuovi o maggiori oneri.

L’assistenza e la protezione si attivano su richiesta della vittima, anche rivolta a un solo soggetto della Rete. I soggetti della Rete intervengono, anche separatamente, per:

  • offrire ascolto, accoglienza, consulenza e assistenza legale, supporto psicologico e specialistico;
  • garantire protezione e anonimato alle donne e ai figli;
  • riabilitare gli uomini autori di violenza con percorsi psico-educativi;
  • costruire progetti personalizzati per l’uscita dalla violenza e il reinserimento sociale, lavorativo e abitativo. La Regione assicura i collegamenti con la Rete nazionale antiviolenza del Dipartimento per le Pari opportunità.

Rete territoriale antiviolenza

In ogni Ambito sociale territoriale è istituita la Rete territoriale antiviolenza, per favorire l’erogazione dei servizi alle donne vittime di violenza. Ne fanno parte, previa intesa, ASP, CAV, Case rifugio, Prefettura competente, Università e AFAM, Ambito scolastico provinciale, Centri per l’impiego, Tribunale e Procura competenti, Forze dell’ordine e Comuni dell’ambito.

La Rete è presieduta dall’assessore competente e riceve supporto organizzativo dall’Ufficio di Piano. Ha il compito di:

  • coordinare i servizi territoriali di prevenzione e contrasto della violenza;
  • definire linee guida e protocolli di presa in carico, protezione e tutela;
  • programmare iniziative comuni di prevenzione e sensibilizzazione;
  • programmare formazione per gli operatori coinvolti.

Prevenzione, sensibilizzazione e ruolo del sistema educativo

La Regione promuove, nei limiti delle risorse disponibili, iniziative contro la violenza di genere e per la cultura del rispetto, anche con il coinvolgimento dei media e dei soggetti istituzionali e sociali interessati. Rafforza inoltre il ruolo del sistema di istruzione e formazione, scolastico ed extrascolastico, come presidio di pari opportunità e di riconoscimento precoce dei segnali di rischio.

Le attività educative e di sensibilizzazione riguardano in particolare:

  • affettività;
  • autostima;
  • relazioni improntate alla reciprocità del rispetto;
  • lotta agli stereotipi di genere;
  • contrasto della violenza, con particolare attenzione a quella familiare;
  • coinvolgimento di minori, famiglie e attori sociali impegnati nel settore.

Tavolo di lavoro regionale

Presso la Giunta regionale è istituito un Tavolo di lavoro regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, presieduto dall’assessore competente. È composto da dirigenti regionali competenti, Commissione regionale pari opportunità, Consigliera di parità, rappresentanti CADIC, CAV/Case rifugio non aderenti al CADIC, CUAV, Osservatorio regionale, ANCI, Ufficio scolastico regionale e, come uditori, altri soggetti pubblici o privati utili in relazione ai temi trattati.

Il Tavolo ha funzioni consultive e propositive e formula proposte per il Piano triennale regionale. È supportato tecnicamente dal settore regionale competente, si riunisce ogni sei mesi e la partecipazione è gratuita, senza rimborso spese.

Centri antiviolenza, Case rifugio e CUAV

I CAV sono strutture che offrono accoglienza gratuita, riservata e anonima alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori, indipendentemente dalla residenza. Sono autorizzati dalla Regione e iscritti in un apposito registro o albo, nel rispetto dei requisiti minimi dell’Intesa vigente.

I CAV:

  • sostengono percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza;
  • realizzano prevenzione e sensibilizzazione sul territorio;
  • contribuiscono alla formazione degli operatori dei servizi generali;
  • partecipano al potenziamento della Rete regionale antiviolenza.

Le Case rifugio sono strutture residenziali gratuite che ospitano donne e figli minori, nonché donne vittime di tratta, che devono allontanarsi per sicurezza dalla propria abitazione. Garantiscono protezione, anonimato e segretezza, indipendentemente da residenza, cittadinanza o presentazione di denuncia. Collaborano con CAV, Forze dell’ordine e rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali, fornendo supporto sanitario, psicologico, legale, sociale, abitativo ed educativo per i figli.

I CUAV sono i centri per il trattamento degli uomini autori di violenza; sono autorizzati e iscritti in apposito registro o albo nel rispetto dei requisiti minimi dell’Intesa vigente.

Per CAV, Case rifugio e CUAV sono previsti anche compiti di raccolta e invio dati, formazione degli operatori e iniziative culturali di prevenzione e sensibilizzazione.

Albo regionale e requisiti di accesso ai finanziamenti

È istituito l’Albo regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, suddiviso in due sezioni. L’iscrizione richiede, per entrambe le tipologie:

  • sede in Calabria;
  • autorizzazione al funzionamento.

La perdita di uno dei requisiti comporta la cancellazione. Nell’albo sono indicati, per i CAV, associazione titolare, sede e ambito territoriale; per le Case rifugio, per ragioni di riservatezza, compare solo l’associazione titolare. L’iscrizione è condizione per accedere ai contributi regionali e statali. L’albo è pubblicato annualmente sul BURC e la Regione ne verifica i requisiti anche mediante ispezioni. Entro il 1° febbraio di ogni anno, la Regione trasmette al Dipartimento per le Pari opportunità i dati aggiornati sui CAV e sulle Case rifugio operanti e conformi ai requisiti minimi.

Sostegno ai minori vittime di violenza assistita

CAV e Case rifugio, in raccordo con i servizi socio-assistenziali e con le Reti territoriali, assicurano interventi di sostegno ai minori vittime di violenza all’interno della famiglia. Gli interventi sono orientati a:

  • garantire sicurezza fisica e psicologica del minore;
  • tutelare l’interesse del minore rispetto a affidamento, visite e incontri;
  • individuare soluzioni di sostegno e riparazione del trauma, anche coinvolgendo la madre;
  • attivare azioni di cura verso la madre e rafforzare, ove possibile, il legame madre-figli;
  • garantire assistenza e sostegno sia durante il percorso nella Casa sia nel rientro nel contesto familiare e sociale;
  • favorire l’inserimento o reinserimento in un ambiente sicuro. I Comuni garantiscono gratuitamente a tali minori posti nido, pasti scolastici e servizi di centro vacanza nei limiti delle risorse di bilancio.

Interventi sanitari, giudiziari e di polizia

Le ASP, le Aziende ospedaliere, i Presidi ospedalieri e i servizi sanitari territoriali assicurano alle donne vittime di violenza e ai figli minori percorsi dedicati di accoglienza e cura. Le strutture sanitarie applicano le Linee guida nazionali sul soccorso e l’assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza.

La Regione promuove inoltre protocolli d’intesa con Forze dell’ordine e Uffici giudiziari per realizzare percorsi di tutela con spazi protetti per l’ascolto delle vittime, nel rispetto della riservatezza.

Contrasto alla tratta e allo sfruttamento

La Regione promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale per le vittime di tratta e sfruttamento, in collaborazione con enti locali e soggetti privati iscritti nella seconda sezione del registro di cui al d.p.r. 394/1999. Sostiene anche programmi individuali di prima assistenza e prevenzione socio-sanitaria secondo la legge n. 228/2003 e l’articolo 18 del d.lgs. n. 286/1998. Le attività si svolgono con il coinvolgimento, previa intesa, di Forze dell’ordine, Questure, Tribunali e altri soggetti competenti.

Piano triennale e programmazione finanziaria

La Giunta regionale adotta entro il mese di aprile di ogni anno il Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere, sentiti il Tavolo regionale e la commissione consiliare competente. Il Piano definisce obiettivi, azioni e priorità, con particolare attenzione a Case rifugio, CAV e CUAV, al loro sviluppo e riequilibrio territoriale, e individua gli interventi da realizzare nelle annualità di riferimento. Il Piano è aggiornato annualmente e si raccorda con il Piano di intervento per le politiche di genere previsto dalla l.r. 7/2022.

Beni confiscati, finanziamenti e aspetti economici

La Regione promuove la destinazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, mafiosa e corruttiva a CAV, Case rifugio e CUAV, per potenziare la rete di prevenzione e protezione.

La copertura degli oneri della legge è quantificata nel limite massimo di 350.000 euro per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, a valere sulla missione 12, programma 04 del bilancio regionale 2025/2027. Il Piano triennale può prevedere ulteriori risorse statali e comunitarie.

I finanziamenti concessi ai sensi della legge sono cumulabili con altri finanziamenti comunitari, statali o regionali, se non diversamente stabilito e purché non riferiti alle stesse spese ammissibili. Le somme derivanti da contributi, lasciti, donazioni e risarcimenti conseguenti alla costituzione di parte civile sono destinate dalla Giunta al finanziamento delle attività previste dalla legge; le risorse non spese a decorrere dal 2025 confluiscono nella parte libera del risultato di amministrazione, e non nella parte vincolata.

Parte civile, monitoraggio e abrogazioni

La Regione può valutare la costituzione di parte civile nei processi per femminicidio e per atti di violenza contro donne e minori di particolare impatto sociale commessi in Calabria.

Il monitoraggio e l’analisi degli indicatori di violenza di genere sono affidati all’Osservatorio regionale sulla violenza di genere, che raccoglie ed elabora i dati in materia.

È abrogata la l.r. 20/2007 sui centri antiviolenza e le case di accoglienza. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC della Regione Calabria.

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