Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 32/2025

Politiche di prevenzione dello sfruttamento e degli abusi in danno di minori.

Normativa regionaleL.R. Calabria 32/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Calabria disciplina interventi di prevenzione, tutela e presa in carico dei minori contro abusi, sfruttamento sessuale e pedopornografia. Prevede azioni informative, formative, di sostegno alle famiglie e coordinamento tra istituzioni, con un tavolo di coordinamento regionale e risorse fino a 100.000 euro per ciascun anno 2025-2027. Il testo consolidato recepisce una modifica terminologica del 2026 e la soppressione di una lettera dell’art. 5.

Politiche regionali di prevenzione dello sfruttamento e degli abusi sui minori

Politiche regionali di prevenzione dello sfruttamento e degli abusi in danno di minori

La legge disciplina, per il territorio della Regione Calabria, un quadro di interventi finalizzati a prevenire lo sfruttamento e gli abusi sessuali in danno dei minori, a rafforzarne la tutela e a promuoverne il benessere psicofisico e l’inclusione sociale. Il provvedimento opera in coordinamento con gli organismi regionali competenti e con i soggetti istituzionali e sociali coinvolti nella protezione dei minori.

Principi e finalità generali

La Regione riconosce i minori come titolari di diritti e risorse essenziali della comunità. La finalità generale è la salvaguardia della dignità, dei valori e dei diritti dei minori contro ogni forma di violenza o molestia sessuale e contro contesti di degrado ambientale, sanitario e culturale che possano compromettere uno sviluppo psicofisico sano e una crescita sociale regolare.

La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo di tutti i minori presenti sul proprio territorio, senza distinzioni di provenienza familiare o geografica, affermando il pari trattamento tra minori italiani e stranieri.

Obiettivi della disciplina

La legge individua come obiettivi principali:

  • la promozione umana e la tutela sociale dei minori, senza discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, condizione economica e disabilità del minore o dei genitori o rappresentanti legali;
  • la diffusione di informazione specialistica sugli abusi sessuali sui minori, anche con il coinvolgimento dell’Ordine regionale degli psicologi e della scuola;
  • la diffusione di modelli di convivenza sociale e culturale orientati al benessere psicofisico dei minori;
  • l’istituzione, previa intesa, di un tavolo concertativo con enti pubblici e locali, istituzioni, associazioni specializzate, distretti sanitari e socioassistenziali;
  • la sensibilizzazione degli enti locali per elaborare strategie di protezione dei minori da abusi, sfruttamento e violenza, anche tramite i servizi sociali professionali;
  • la protezione dei minori rispetto agli abusi pedopornografici su internet;
  • la realizzazione di studi e ricerche sui tipi di abuso, sulle condizioni sociali ed economiche di insorgenza e sulle misure da adottare, anche in relazione alla vulnerabilità sociale;
  • la promozione della conoscenza del fenomeno della violenza sessuale sui minori in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.

Azioni promosse dalla Regione

Per attuare le finalità della legge, la Regione promuove un insieme articolato di azioni, avvalendosi del supporto del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, dell’Osservatorio regionale per i minori e dell’Osservatorio Media e minori.

Le azioni previste comprendono:

  • seminari, conferenze, campagne, opuscoli e note informative;
  • attività di informazione, ricerca e formazione;
  • produzione di strumenti multimediali a fini formativi e informativi;
  • servizi di segretariato sociale e azione proattiva;
  • servizi per la tutela legale delle famiglie secondo la normativa nazionale;
  • consulenza psicologica individuale e di gruppo per minori e famiglie delle vittime, tramite consultori e servizi di salute mentale;
  • tutela dei minori a rischio e loro accoglienza in strutture residenziali o semiresidenziali, se necessaria;
  • sostegno all’associazionismo operante a favore dei minori;
  • programmi specifici di formazione e informazione preventiva per insegnanti e per tutti i soggetti che hanno contatti regolari con i minori per ragioni familiari, scolastiche, ricreative, professionali, sanitarie, religiose o altre;
  • inserimento nei programmi scolastici di progetti educativi su violenza e parità di genere;
  • programmi di formazione e informazione per il personale dei servizi sociali degli enti locali.

Soggetti istituzionali e modalità di collaborazione

Le azioni sono realizzate, previa intesa con gli enti locali e istituzionali e nel rispetto della legge quadro sui servizi sociali, da una pluralità di soggetti: enti locali singoli o associati, organismi regionali con funzioni istituzionali, aziende sanitarie, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni familiari e altri enti del terzo settore, ordini professionali e uffici giudiziari.

I soggetti coinvolti operano attraverso progetti-obiettivo, azioni programmate, piani di settore, accordi di programma e protocolli d’intesa, con coinvolgimento prioritario delle famiglie.

Coordinamento regionale

Per coordinare e monitorare le attività afferenti ai progetti è istituito, presso il dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali e senza oneri per il bilancio regionale, un coordinamento composto da:

  • un componente indicato dall’assessore regionale competente, con funzioni di coordinatore;
  • un componente designato dal Presidente del Consiglio regionale;
  • il Garante per l’infanzia e l’adolescenza;
  • il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato;
  • un componente indicato dall’Osservatorio regionale sui minori;
  • un componente indicato dal dipartimento competente in materia di tutela della salute e servizi sociosanitari;
  • un componente indicato dall’Ufficio scolastico regionale;
  • un componente designato dal Co.re.com Calabria.

Programmazione regionale e azioni di sistema

La Regione, nel quadro delle normative statali già richiamate in materia di sfruttamento sessuale dei minori, bullismo e cyberbullismo, promuove ulteriori azioni specifiche, anche mediante gli organismi di supporto regionali già previsti.

Tra gli obiettivi di programmazione figurano:

  • la collaborazione, previa intesa, tra organizzazioni di volontariato e autorità pubbliche impegnate nella tutela dei minori;
  • il sostegno alla protezione dei minori contro la pedofilia, con studi, ricerche e assistenza medica e psicologica alle vittime;
  • la valutazione di progetti-obiettivo per informare e sensibilizzare minori e genitori, rafforzandone la capacità di autotutela;
  • la garanzia di assistenza e cura ai minori vittime di abusi e alle loro famiglie, anche tramite l’individuazione, a livello provinciale, di comunità educative o familiari idonee all’accoglienza;
  • la creazione di una rete multidisciplinare e territoriale, eventualmente coinvolgendo le Forze dell’Ordine previa intesa;
  • il superamento della frammentazione degli interventi e delle differenze territoriali attraverso un sistema integrato di servizi e livelli minimi uniformi di assistenza;
  • il rafforzamento della presa in carico dei minori vittime o autori di reati sessuali;
  • lo sviluppo della capacità di accoglienza, messa in sicurezza, assistenza e supporto nella fase di emersione dei reati e nel percorso giudiziario, anche tramite il potenziamento dei consultori;
  • l’accrescimento della competenza specialistica degli operatori e l’integrazione delle professionalità;
  • il miglioramento della reattività dei sistemi sanitari nei confronti dei minori vulnerabili;
  • l’individuazione dei livelli essenziali per la rete di protezione e inclusione sociale.

Nel testo consolidato risulta soppressa la precedente lettera relativa alla prevenzione delle forme di violenza e sfruttamento sessuale, alla pornografia infantile e alle iniziative turistiche di sfruttamento della prostituzione.

Funzioni di monitoraggio e integrazione dell’Osservatorio regionale per i minori

La legge integra le funzioni dell’Osservatorio regionale per i minori prevedendo, oltre alle competenze già esistenti, anche:

  • l’analisi e il monitoraggio dei fenomeni connessi ad abuso sessuale, sfruttamento della prostituzione minorile, pedopornografia, pedofilia e turismo sessuale in danno dei minori, per fornire alla Regione strumenti idonei alle scelte strategiche;
  • l’acquisizione di dati e informazioni sull’attività svolta a livello regionale per prevenire gli abusi sui minori e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate dalle altre regioni.

Regolamento attuativo

Gli indirizzi operativi, le modalità di presentazione ed elaborazione dei progetti e i criteri di finanziamento sono demandati a un regolamento della Giunta regionale, da approvare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Clausola valutativa

Il Consiglio regionale esercita il controllo sullo stato di attuazione della legge. Il coordinamento regionale istituito presso il dipartimento competente presenta alla Commissione consiliare competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sulle azioni svolte e sui dati acquisiti, insieme alla relazione programmatica per l’anno successivo.

Copertura finanziaria

Gli oneri per l’attuazione della legge sono quantificati nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, a valere sulle risorse del PR Calabria 2021-2027, Azione 4.h.1. Per gli esercizi successivi al 2027, la copertura è prevista entro i limiti delle risorse disponibili sulla programmazione nazionale e comunitaria individuata dalla legge.

Aggiornamenti del testo coordinato

Il testo coordinato recepisce una modifica terminologica del 2026, con la sostituzione dell’espressione relativa alla “disabilità”, e la soppressione di una parte della lettera relativa agli interventi di prevenzione degli abusi e dello sfruttamento sessuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.