Sentenza n. 1916/2026 - Catania, Sezione 1
per la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30, co. 5, c.p.a. a seguito della sentenza di annullamento n. 1572 del 30 aprile 2024, passata in giudicato, resa sul ricorso iscritto al R.G. 828/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotte e provvedimenti prefettizi concernenti la revoca e il successivo riesercizio del potere sulla licenza per servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, nonché il diniego di iscrizione del personale negli elenchi prefettizi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 30, comma 5, c.p.a., il risarcimento per equivalente dei danni patrimoniali asseritamente derivanti dalla revoca prefettizia della licenza per l'attività di gestione di un istituto operante nei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo. La revoca era stata annullata con precedente sentenza passata in giudicato per violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, con salvezza delle ulteriori determinazioni discrezionali dell'amministrazione. Il ricorrente ha inoltre dedotto l'illegittimità della successiva richiesta prefettizia di documentazione, ritenuta ultronea rispetto all'attività svolta, e del diniego di iscrizione del personale negli elenchi prefettizi, provvedimenti già impugnati in distinti giudizi cautelari. Ha prospettato, in conseguenza di tali condotte, un danno patrimoniale risarcibile.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda risarcitoria. Ha affermato che l'annullamento di un provvedimento per un mero vizio procedimentale, quale la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, senza accertamento dell'illegittimità sostanziale, non determina di per sé un danno ingiusto risarcibile. La tutela risarcitoria richiede la lesione di un interesse legittimo sostanziale e, soprattutto, la lesione del bene della vita cui il privato aspira, oltre all'illegittimità colpevole dell'azione amministrativa, al danno e al nesso causale. Nel caso concreto, i successivi giudizi relativi alla richiesta documentale e al diniego di iscrizione si erano conclusi con il rigetto dei ricorsi e con l'accertamento dell'insussistenza delle pretese sostanziali del ricorrente. Pertanto non risultava leso il bene della vita necessario a qualificare come ingiusto il danno. Il TAR ha inoltre rilevato che l'efficacia dei provvedimenti contestati era stata sospesa in sede cautelare, anche con decreto monocratico ex art. 56 c.p.a., circostanza idonea a ridurre a periodi molto brevi l'eventuale lucro cessante. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 30, comma 5, c.p.a.
Disciplina la domanda risarcitoria proposta a seguito dell'annullamento del provvedimento; il giudice ne ha valutato i presupposti sostanziali, escludendoli nel caso concreto.
art. 10-bis l. 241/1990
La sua violazione aveva determinato l'annullamento del precedente provvedimento di revoca per vizio procedimentale, senza accertamento dell'illegittimità sostanziale della revoca.
art. 56 c.p.a.
Richiamato con riferimento alla sospensione cautelare monocratica dell'efficacia di uno dei provvedimenti contestati, rilevante ai fini della riduzione dell'eventuale periodo di danno da lucro cessante.
Massime di principio
- L'annullamento di un provvedimento amministrativo per un mero vizio procedimentale, senza accertamento dell'illegittimità sostanziale dell'esercizio del potere, non comporta di per sé la configurabilità di un danno ingiusto risarcibile.
- La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi richiede, oltre all'illegittimità colpevole dell'attività amministrativa, la lesione di un interesse legittimo sostanziale e del bene della vita cui il privato aspira; tale lesione è necessaria, anche se non sufficiente, per qualificare il danno come ingiusto.
- Quando i successivi provvedimenti amministrativi, adottati dopo l'annullamento per vizio procedimentale, risultano legittimi e accertano l'insussistenza della pretesa sostanziale del privato, manca il bene della vita tutelabile e la domanda risarcitoria deve essere respinta.
- La sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimenti contestati può incidere sulla quantificazione del danno da lucro cessante, riducendo il periodo durante il quale l'attività lesiva avrebbe potuto produrre conseguenze patrimoniali.
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