Sentenza n. 261/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per lavoro subordinato e revoca, per mancata conferma, del nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha riassunto davanti al TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, il giudizio originariamente proposto davanti al TAR Lazio, dopo che quest’ultimo aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale indicando quale giudice competente il TAR Emilia-Romagna. La riassunzione riguardava il diniego del visto adottato dall’Ambasciata d’Italia in Colombo e la revoca, per mancata conferma del datore di lavoro, del nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Piacenza nell’ambito del Decreto Flussi. L’ordinanza declinatoria era stata comunicata il 20 febbraio 2026. Il ricorso in riassunzione è stato notificato il 30 marzo 2026 e depositato il 21 aprile 2026, oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a. Il ricorrente non ha prospettato, né il Collegio ha ravvisato, obiettive ragioni di incertezza normativa o giurisprudenziale, comportamenti ambigui dell’amministrazione, caso fortuito o forza maggiore idonei a giustificare la rimessione in termini per errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo superflua ogni ulteriore istruzione. Ha rilevato che la riassunzione doveva essere notificata e depositata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza con cui il TAR Lazio aveva dichiarato la propria incompetenza. Poiché sia la notificazione sia il deposito sono avvenuti oltre tale termine, la riassunzione è stata ritenuta tardiva. Il Collegio ha precisato che, nel processo amministrativo, il termine per la riassunzione comprende entrambi gli adempimenti: la notificazione alle altre parti e il deposito presso la segreteria del giudice competente. La tardività comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a. È stata esclusa la rimessione in termini per errore scusabile, istituto eccezionale applicabile soltanto in presenza di oggettive ragioni di incertezza sul diritto, oscillazioni giurisprudenziali, comportamenti ambigui dell’amministrazione, errori del giudice nell’indicare gli adempimenti, caso fortuito o forza maggiore. Le spese sono state compensate, poiché l’estinzione è stata rilevata d’ufficio e non eccepita dall’amministrazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il testo richiama la possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata.
La conversione del rito e la definizione immediata sono possibili quando il contraddittorio è completo e non occorrono ulteriori attività istruttorie; la mancata comparizione delle parti non impedisce tale definizione d’ufficio.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice.
La riassunzione dopo la declaratoria di incompetenza deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e richiede sia la notificazione dell’atto sia il suo deposito presso il giudice competente.
art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
Il giudice dichiara estinto il giudizio: a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice.
La mancata riassunzione tempestiva entro il termine perentorio determina l’estinzione del giudizio.
art. 37 c.p.a.
Il testo richiama la rimessione in termini per errore scusabile come istituto di carattere eccezionale.
La rimessione in termini è ammessa restrittivamente, in presenza di oggettive ragioni di incertezza normativa o giurisprudenziale, comportamenti ambigui dell’amministrazione, errori del giudice, caso fortuito o forza maggiore; non è sufficiente un errore soggettivo della parte.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il testo richiama l’avviso alle parti in caso di questioni rilevate d’ufficio.
L’obbligo di sentire le parti sulla possibilità di definire immediatamente la causa presuppone, secondo la decisione, la loro presenza all’udienza camerale.
Massime di principio
- La riassunzione del giudizio amministrativo davanti al giudice indicato nell’ordinanza declinatoria della competenza deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.
- Ai fini della tempestività della riassunzione nel processo amministrativo non è sufficiente notificare l’atto entro il termine: entro lo stesso termine deve anche essere effettuato il deposito presso la segreteria del giudice competente, poiché il rapporto processuale si costituisce con il deposito.
- La riassunzione tempestiva conserva gli effetti dell’originario ricorso, compreso l’effetto impeditivo della decadenza dai termini di impugnazione; la riassunzione tardiva comporta invece l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
- La rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale e non può essere riconosciuta per il solo errore della parte nell’osservanza del termine perentorio; occorrono obiettive ragioni di incertezza normativa o giurisprudenziale, comportamenti ambigui dell’amministrazione, indicazioni erronee del giudice, caso fortuito o forza maggiore.
- La mancata comparizione delle parti all’udienza camerale non impedisce la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., quando il contraddittorio è completo e non sono necessarie ulteriori attività istruttorie.
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