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Sentenza

Sentenza del 22/05/2015 n. 10597 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto di beneficiare del condono previsto dall'art. 12 della legge n. 289/2002, versando tempestivamente la prima rata ma pagando tardivamente, il 20 gennaio 2006, la rata di saldo. I giudici di merito avevano ritenuto scusabile il ritardo, attribuendolo all'incertezza generata da un decreto ministeriale sulla scadenza del pagamento. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo che il pagamento integrale e tempestivo delle somme costituisse condizione necessaria per il perfezionamento del condono e che il ritardato versamento della rata successiva alla prima comportasse la perdita del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, rigettato le eccezioni di inammissibilità e l'impugnazione incidentale condizionata della società, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. È stata quindi confermata la legittimità della cartella e della pretesa fiscale. La Corte ha stabilito che il condono ex art. 12 della legge n. 289/2002 è un condono clemenziale, il cui perfezionamento richiede il pagamento integrale e tempestivo dell'importo dovuto; il mancato o tardivo pagamento della rata di saldo impedisce la definizione della lite, anche se la prima rata è stata regolarmente versata. Le spese di tutti i gradi sono state compensate, in considerazione del pagamento comunque effettuato dalla contribuente, dei precedenti contrasti giurisprudenziali e del momento in cui si è consolidato l'orientamento applicato.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 12

    L'art. 12 disciplina la definizione agevolata dei carichi pregressi mediante il pagamento dell'importo previsto dalla legge.

    La disposizione configura un condono clemenziale e non premiale. Poiché l'importo dovuto è predeterminato, il beneficio si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo delle somme previste; il tardivo pagamento della rata di saldo comporta la perdita del beneficio.

  • Decreto-legge n. 143 del 2003, art. 1, comma 2

    Richiamato dall'Agenzia delle Entrate insieme alla disciplina del condono e ritenuto parte del quadro normativo applicabile alle modalità e ai termini della definizione.

  • Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 aprile 2004, art. 1, comma 1, lett. g)

    La società aveva invocato l'incertezza derivante dalla disciplina attuativa circa il termine per il pagamento della rata di saldo; la Corte, tuttavia, ha escluso che tale incertezza potesse derogare alla necessità del pagamento tempestivo e integrale.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 9

    Richiamato nel motivo di ricorso quale disposizione collegata alla disciplina delle definizioni agevolate e dei relativi effetti.

  • Codice di procedura civile, artt. 99, 100 e 112

    L'Agenzia delle Entrate è legittimata a impugnare una sentenza sfavorevole in quanto titolare di un interesse concreto. Le ulteriori censure della contribuente relative alla legittimazione e all'omessa pronuncia sono state rigettate.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    Il ricorso per cassazione è stato proposto denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sul condono.

  • Decreto legislativo n. 546 del 1992, art. 16

    Richiamato dalla contribuente in relazione alla legittimazione e alla regolarità dell'impugnazione nel processo tributario; la censura è stata ritenuta infondata.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata richiede il pagamento rateale di un importo predeterminato, il beneficio può dipendere dal versamento integrale e puntuale di tutte le rate, non soltanto della prima.
  • Il pagamento tardivo della rata finale, anche se effettuato spontaneamente e prima o dopo una richiesta dell'Ufficio, non necessariamente sana la decadenza dal condono, se la legge collega il beneficio al rispetto dei termini.
  • L'eventuale incertezza normativa o amministrativa può incidere sulla valutazione delle spese o sulla rimproverabilità della condotta, ma non consente automaticamente di conservare un beneficio fiscale quando la giurisprudenza considera il termine essenziale.
  • Nei condoni clemenziali, diversamente da alcune forme di accertamento agevolato, non vi è normalmente spazio per ricalcolare o mantenere parzialmente il beneficio in presenza di un pagamento incompleto o tardivo.
  • La notifica dell'impugnazione a un luogo diverso da quello eletto può costituire una nullità sanabile se il destinatario si costituisce e svolge attività difensiva, dimostrando il raggiungimento dello scopo della notifica.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, il giudice può compensare le spese, ma ciò non comporta necessariamente il riconoscimento del beneficio fiscale contestato.

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