Sentenza n. 15504/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Roma sulla conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dopo l’ingresso nell’ambito della procedura flussi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. lamentando il silenzio-inadempimento della Prefettura di Roma sulla conclusione del procedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Nel corso del procedimento giudiziale, a seguito di integrazioni documentali, in particolare sul requisito alloggiativo, la cui carenza aveva determinato il preavviso di rigetto, l’Amministrazione ha riesaminato l’istanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: il 7 luglio 2026 la Prefettura ha convocato le parti e definito l’istanza rilasciando il modello 209, necessario per recarsi in Questura e ottenere il permesso di soggiorno. La definizione amministrativa sopravvenuta ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sul silenzio. Spese compensate per giusti motivi, in ragione della definizione in rito della controversia.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma relativo alla conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito di ingresso nell’ambito della “procedura flussi”.
La disposizione individua il rito utilizzato per contestare il silenzio-inadempimento; il giudizio è divenuto improcedibile dopo la definizione dell’istanza da parte dell’Amministrazione.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
ritenuto, previo avviso alle parti ex art. 73c. 3 c.p.amm., che, tenuto conto dell’intervenuta adozione da parte dell’Amministrazione resistente della citata decisione, sussistano i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente al presente giudizio sul silenzio;
L’adozione sopravvenuta della decisione amministrativa ha fatto venir meno l’interesse alla decisione del ricorso sul silenzio, giustificando la pronuncia in rito.
art. 85, comma 9, c.p.a.
ritenuto, previo avviso alle parti ex art. 73c. 3 c.p.amm., che, tenuto conto dell’intervenuta adozione da parte dell’Amministrazione resistente della citata decisione, sussistano i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente al presente giudizio sul silenzio;
La sopravvenuta carenza di interesse, rilevata nel giudizio camerale dopo aver avvisato le parti, consente di definire il ricorso in rito.
art. 73, comma 3, c.p.a.
ritenuto, previo avviso alle parti ex art. 73c. 3 c.p.amm., che, tenuto conto dell’intervenuta adozione da parte dell’Amministrazione resistente della citata decisione, sussistano i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente al presente giudizio sul silenzio;
La pronuncia sulla sopravvenuta carenza di interesse è stata preceduta dall’avviso alle parti previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio-inadempimento, la definizione dell’istanza da parte dell’Amministrazione durante il processo fa venir meno l’interesse alla decisione e comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Prima di dichiarare d’ufficio la sopravvenuta carenza di interesse sulla base di una circostanza rilevata nel corso del giudizio, il giudice deve avvisare le parti.
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