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Sentenza

Sentenza n. 962/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia dei provvedimenti dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Latina di revoca del nulla osta al permesso di lavoro stagionale dei lavoratori -OMISSIS- e -OMISSIS-, emessi e notificati in data -OMISSIS-, unitamente a tutti gli altri atti presupposti e consequenziali, ancorché non conosciuti;

Giustizia amministrativa202500943

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Latina di revoca dei nulla osta al lavoro subordinato stagionale, motivati con il generico riferimento ai "reati ostativi del datore di lavoro"

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro e lavoratori stranieri)

Prevale il privato

La controversia

La società agricola aveva ottenuto i nulla osta al lavoro subordinato stagionale per due lavoratori stranieri e aveva sottoscritto i contratti di soggiorno. La Prefettura aveva successivamente avviato il procedimento di revoca, indicando soltanto la causale dei "reati ostativi del datore di lavoro", e aveva poi adottato i provvedimenti impugnati senza specificare i reati contestati né produrre elementi a loro sostegno. I ricorrenti hanno dedotto: violazione del contraddittorio e degli obblighi partecipativi previsti dagli artt. 7, 8, 10 e 10-bis l. 241/1990; violazione degli artt. 3 e 21-octies l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. per difetto assoluto di motivazione; motivazione assente, perplessa e riferita a fatti insussistenti; travisamento; difetto di istruttoria e illogicità nella valutazione dei presunti reati ostativi. È stata inoltre contestata la mancata ostensione degli atti richiesta ai sensi degli artt. 10 e 25 l. 241/1990. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo, sostenendo che le posizioni dei ricorrenti fossero differenti.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, ritenendo sussistenti identità soggettiva, connessione oggettiva e assenza di conflitto di interessi: i nulla osta erano stati richiesti dal medesimo datore di lavoro per lavoratori della stessa azienda, i provvedimenti erano coevi, fondati sulla medesima motivazione generica e adottati nell’ambito dello stesso procedimento di controllo. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha richiamato l’art. 22, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998, secondo cui la revoca è dovuta e vincolata solo in presenza delle specifiche condanne, anche non definitive, per i reati tassativamente indicati dalla disposizione e intervenute nell’ultimo quinquennio. La motivazione dei provvedimenti, limitata al riferimento ai "reati ostativi del datore di lavoro", è stata ritenuta apparente e generica, perché non indicava quali fossero i reati né la condanna posta a fondamento della revoca. L’amministrazione non aveva fornito tali elementi neppure in giudizio, mentre i ricorrenti avevano prodotto certificati dei carichi pendenti e contestato l’esistenza di condanne. È stata inoltre rilevata la mancata valutazione delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990: il provvedimento conteneva una contraddizione interna, affermando sia che non erano pervenute osservazioni sia che erano state presentate. Infine, la mancata ostensione degli atti richiesti ha violato gli artt. 10 e 25 l. 241/1990 e il diritto di difesa. Il TAR ha quindi annullato i provvedimenti impugnati e condannato l’amministrazione al pagamento di € 1.500,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998

    l’art. 22, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 cit. disciplina i casi tassativi in cui il nulla osta al lavoro dello straniero è rifiutato o revocato per la presenza di condanne, anche non definitive, a carico del datore di lavoro per i reati ivi specificamente indicati ed intervenute nell’ultimo quinquennio

    La revoca del nulla osta è ammissibile, con natura dovuta e vincolata, soltanto quando ricorrono le specifiche condanne e i reati tassativamente previsti dalla disposizione; trattandosi di disciplina eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva.

  • art. 3 l. 241/1990

    l’art. 3, l. n. 241 del 1990 prescrive che la motivazione del provvedimento debba «indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria»

    Un provvedimento di revoca deve indicare concretamente i presupposti fattuali e giuridici della decisione, non essendo sufficiente il generico riferimento all’esistenza di reati ostativi.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Deve, inoltre, essere parimenti evidenziato che l’amministrazione neppure ha dato conto delle osservazioni presentate da parte ricorrente ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, avendo nel provvedimento impugnato precisato, in modo contraddittorio, «A) che trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento non sono pervenuti dall’interessato osservazioni o ulteriore documentazione», «B) che in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca l’interessato ha prodotto osservazioni / ulteriore documentazione», con ciò violando la norma citata, per difetto di istruttoria derivante dall’omessa valutazione delle osservazioni che, per quanto sopra esposto, parte ricorrente ha provato di avere introdotto nel procedimento.

    L’amministrazione deve esaminare e dare conto delle osservazioni presentate in risposta al preavviso o alla comunicazione procedimentale; l’omessa valutazione integra violazione partecipativa e difetto di istruttoria, soprattutto quando il provvedimento contiene affermazioni contraddittorie sulla loro presentazione.

  • artt. 10 e 25 l. 241/1990

    Deve, infine, essere parimenti evidenziato che l’amministrazione non ha consentito alla parte ricorrente l’accesso, come dalla stessa ritualmente richiesto, così incorrendo nell’ulteriore violazione degli art. 10 e 25 l. 241/1990, nonché del diritto di difesa.

    La mancata evasione di una rituale istanza di accesso agli atti del procedimento può violare le garanzie partecipative e il diritto di difesa del destinatario del provvedimento.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della presente decisione può, infine, consistere, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., in un succinto richiamo alla recente pronuncia di questa Sezione n. 132 del 17 febbraio 2026, che ha definito controversie perfettamente sovrapponibili a quella all’esame

    Nel rito amministrativo il giudice può motivare mediante un succinto richiamo a una propria precedente pronuncia quando la controversia esaminata è perfettamente sovrapponibile a quella già decisa.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta al lavoro dello straniero ai sensi dell’art. 22, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998 è un potere vincolato ed eccezionale, esercitabile soltanto in presenza delle condanne, anche non definitive, per i reati specificamente indicati dalla legge e intervenute nell’ultimo quinquennio; la disposizione non può essere applicata estensivamente.
  • Un provvedimento di revoca del nulla osta non è legittimamente motivato dal solo riferimento generico ai "reati ostativi del datore di lavoro": l’amministrazione deve indicare i reati, le condanne e gli ulteriori presupposti fattuali e giuridici che fondano la decisione.
  • Quando il destinatario dimostra di avere presentato osservazioni procedimentali, l’amministrazione deve esaminarle e darne conto nel provvedimento; l’omissione integra violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e difetto di istruttoria.
  • La proposizione di un ricorso collettivo è ammissibile quando le domande presentano identità soggettiva o omogeneità delle posizioni, connessione oggettiva per comunanza di atti e vizi e assenza di conflitto di interessi tra i ricorrenti.
  • La mancata evasione di una rituale istanza di accesso agli atti del procedimento può ledere le garanzie partecipative e il diritto di difesa e concorrere all’illegittimità del provvedimento finale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

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