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Sentenza

Sentenza del 06/02/2017 n. 325 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Proventi da vendita di immobili - Valore degli immobili venduti sulla base dei mutui bancari e delle relative perizie - Elementi presuntivi - Necessità di integrazione con altri elementi di valutazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato maggiori ricavi ai fini IRES e, conseguentemente, maggiori redditi imputati ai soci ai fini IRPEF, ritenendo incongrui i prezzi dichiarati nei rogiti di vendita di immobili rispetto agli importi dei mutui richiesti dagli acquirenti e alle relative perizie bancarie. La società e i soci contestavano gli avvisi per carenza di motivazione e di prova, sostenendo che mutui e perizie non fossero sufficienti a dimostrare l'esistenza di corrispettivi occultati. In appello l'Agenzia sosteneva inoltre la validità degli accertamenti, l'irrilevanza della mancata allegazione dei contratti di mutuo e la legittimità della ricostruzione dei ricavi.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto entrambi gli appelli dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento disposto dalla CTP di Pistoia. Ha ritenuto che la mancata allegazione dei contratti di mutuo non rendesse di per sé illegittimi gli avvisi, poiché erano stati indicati gli estremi degli atti, gli importi e i dati di registrazione. Tuttavia, ha stabilito che mutui e perizie costituissero soltanto elementi presuntivi, non sufficienti da soli a provare l'evasione o a determinare i ricavi effettivi. Sarebbe stato necessario integrarli con ulteriori elementi, quali prezzi reali di compravendite analoghe nella stessa zona e periodo, nonché informazioni sulle concrete condizioni di vendita e le risposte degli acquirenti ai questionari. L'annullamento degli accertamenti della società è stato quindi confermato e, per il rapporto di dipendenza, sono stati confermati anche gli annullamenti degli accertamenti emessi nei confronti dei soci. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Articolo 327 c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività è stata respinta. La notificazione dell'appello in un'unica copia a più parti non determina automaticamente l'inammissibilità, purché sia possibile integrare la notificazione nei confronti di tutte le parti.

  • Articolo 39 del D.P.R. 600/1973

    La norma disciplina l'accertamento dei redditi d'impresa. Nel caso concreto, l'accertamento induttivo o analitico-induttivo doveva comunque poggiare su elementi probatori sufficienti e adeguatamente integrati, non su soli mutui e perizie bancarie.

  • Articolo 41 del D.P.R. 600/1973

    La disposizione è stata invocata dall'Agenzia nell'appello, ma la decisione ha escluso che gli elementi utilizzati fossero sufficienti a dimostrare maggiori ricavi non dichiarati.

  • Articolo 47 del D.P.R. 917/1986

    La norma è stata richiamata in relazione alla tassazione dei redditi distribuiti o imputati ai soci. Venuto meno l'accertamento del maggior reddito della società, sono venuti meno anche gli accertamenti conseguenti nei confronti dei soci.

  • Principio sul contraddittorio amministrativo

    La Commissione ha ribadito che non esiste, nell'ordinamento tributario, un obbligo generale di contraddittorio amministrativo preventivo per ogni accertamento, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.

  • Pronuncia della Corte di cassazione n. 16076/2000

    L'indicazione nell'avviso degli estremi dell'atto di mutuo, dell'importo e della registrazione può consentire al contribuente di individuare e conoscere gli elementi utilizzati dall'Ufficio, senza che sia sempre necessaria l'allegazione materiale del contratto.

Massime di principio

  • L'importo del mutuo concesso all'acquirente e la perizia bancaria possono costituire indizi di un prezzo di vendita superiore a quello dichiarato, ma non provano da soli l'esistenza di ricavi occultati.
  • Per fondare validamente un accertamento basato su presunzioni, l'Amministrazione deve integrare mutui e perizie con ulteriori elementi concreti e convergenti, come comparazioni con compravendite analoghe, prezzi effettivamente praticati, condizioni contrattuali e dichiarazioni degli acquirenti.
  • La perizia della banca è normalmente finalizzata alla valutazione del rischio creditizio e non coincide necessariamente con il prezzo effettivamente pagato o con il valore fiscale dell'immobile.
  • Un avviso di accertamento può essere ritenuto sufficientemente motivato anche senza allegare materialmente il contratto di mutuo, se ne indica gli estremi essenziali e consente al contribuente di identificarlo e prenderne visione.
  • Quando l'accertamento societario costituisce il presupposto di quello emesso nei confronti dei soci, l'annullamento del primo può comportare, per dipendenza, l'annullamento anche degli accertamenti personali dei soci.
  • L'assenza di un obbligo generale di contraddittorio preventivo non esonera l'Amministrazione dall'onere di fornire una motivazione completa e una prova presuntiva grave, precisa e concordante.

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