Cassazione Penale, Sentenza n. 26633/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Volpicelli ha impugnato il rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, deducendo che la sua collaborazione con la giustizia (iniziata il 29/12/2023), l'ammissione al programma di protezione per collaboratori e il riconoscimento dell'attenuante speciale nella sentenza di primo grado costituiscono elementi idonei a dimostrare la recisione dei legami con la criminalità organizzata e a superare la presunzione di pericolosità. Ha censurato il Tribunale per essersi limitato a valorizzare il radicamento passato e la recentezza della collaborazione, senza valutare concretamente la portata della collaborazione, il contributo reso, e l'esito dell'ammissione al programma di protezione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha interpretato l'art.16-octies come imponente al giudice l'onere di verificare concretamente, anche alla luce dell'ammissione al programma di protezione e del contributo collaborativo, l'assenza di elementi che indichino l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Napoli in diversa composizione perché riesamini la persistenza della pericolosità dell'imputato e la concreta idoneità delle misure alternative, tenendo conto delle dichiarazioni collaborative, dell'ammissione al programma di protezione e della motivazione della sentenza di condanna che ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione.
Norme richiamate
art. 16-octies d.l. 8/1991 (consolidato nei riferimenti della giurisprudenza)
la misura della custodia cautelare non può essere revocata o sostituita ... per il solo fatto che la persona ... ha tenuto alcune delle condotte di collaborazione ... Alla revoca o sostituzione può procedersi solo se ... il giudice che procede, sentiti il Procuratore nazionale antimafia e i procuratori generali ... non ha acquisito elementi dai quali si desuma l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ... e ha accertato che il collaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, ha rispettato gli impegni assunti
La Corte interpreta la norma come misura che non esclude la sostituzione della custodia ma impone un controllo concreto sulla persistenza di legami mafiosi: l'ammissione al programma di protezione e la collaborazione vanno valutate come elementi sintomatici di recisione dei legami, e spetta all'accusa dimostrare fatti specifici che attestino collegamenti attuali.
art. 275 cod. proc. pen. (comma 3 richiamato)
Richiamata la presunzione iuris tantum di pericolosità per reati associativi aggravati; la sentenza chiarisce che questa presunzione può essere superata da elementi concreti di collaborazione e protezione, e che il giudice deve entrare nel merito della nuova situazione personale del collaboratore.
art. 274, 299, 284 cod. proc. pen.
Norme processuali indicate nel ricorso come fondate a censurare la motivazione e la valutazione del riesame, richiamate per sostenere vizi di valutazione e carenza di specificità nella motivazione sul punto della pericolosità attuale.
art. 416-bis cod. pen. (e riferimento alla aggravante 416-bis.1)
La gravità del reato associativo mafioso determina una presunzione di pericolosità, ma la Corte sottolinea che tale presunzione non è indefettibile e può essere valutata alla luce della collaborazione e dell'ammissione al programma di protezione.
art. 12 (disciplina delle misure di protezione per collaboratori) e richiamo alle norme sul programma di protezione
L'ammissione al programma di protezione comporta una valutazione positiva delle qualità personali dell'interessato; la Corte ritiene che questa ammissione debba avere rilevanza nella valutazione cautelare e che non imponga un ulteriore onere probatorio all'interessato.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione di rinvio e annullamento; la Corte dispone gli atti alla cancelleria per le formalità procedurali.
Massime di principio
- La scelta del collaboratore di giustizia e la sua ammissione al programma di protezione sono elementi che devono essere valutati concretamente dal giudice cautelare come possibili indicatori di rottura definitiva con la criminalità organizzata; non possono essere automaticamente disattesi per il solo fatto della recentezza della collaborazione.
- L'art.16-octies impone che, prima di respingere la richiesta di sostituzione della custodia, il giudice verifichi l'assenza di elementi che indichino collegamenti attuali con la criminalità organizzata: l'onere di provare la persistenza dei legami ricade sulla pubblica accusa con fatti specifici.
- L'ammissione al programma di protezione costituisce, di per sé, un elemento probatorio rilevante (segno di valutazione positiva delle qualità personali) che alleggerisce l'onere probatorio a carico del collaboratore nella verifica della pericolosità.
- La valutazione della pericolosità non può limitarsi a una mera enunciazione del passato criminale: deve includere la valutazione del contributo collaborativo, della motivazione della sentenza che riconosce l'attenuante della collaborazione e delle condizioni concrete del programma di protezione.
- Se la motivazione del giudice di merito è generica o non affronta i nuovi elementi posti dalla difesa (collaborazione, protezione, contributo reso), la decisione va annullata e il giudice di merito deve riesaminare la questione in diversa composizione per un giudizio fondato e motivato.
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