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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02913/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del 28/06/2025 che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra le condanne pronunciate dal Tribunale di Vibo Valentia (sentenza del 28/10/2020, irrevocabile 17/05/2023) e dal Tribunale di Genova (sentenza del 15/12/2021, irrevocabile 26/06/2024). Il ricorrente ha articolato due motivi: 1) vizio di competenza/invalidità per essere il provvedimento stato adottato da un giudice onorario, richiamando l'art. 43-bis r.d. n.12/1941 e l'art. 550 c.p.p. (e invocando l'art. 665, comma 4-bis c.p.p.); 2) erronea valutazione della realtà fattuale e motivazione illogica/apparente: il giudice dell'esecuzione non avrebbe valutato correttamente gli indici della continuazione (omogeneità del bene giuridico, modus operandi, contiguità temporale, causa sottesa) che erano emersi nelle sentenze di cognizione.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: la giurisprudenza e la normativa recente confermano che la possibilità per i giudici onorari di trattare i procedimenti indicati dall'art. 550 c.p.p. è sostanzialmente un criterio organizzativo e non determina nullità; inoltre l'art. 665, comma 4-bis c.p.p. è applicabile solo alla pluralità di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale, non al caso di provvedimenti emessi da giudici diversi. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione: la motivazione, sebbene sintetica, è congrua nel ritenere assente una deliberazione criminosa unitaria sin dal primo reato; il lungo intervallo temporale (reati del 2013-2015 rispetto a un reato del 2018) e l'autonomia delle scelte delinquenziali ostano a riconoscere la continuazione, e il ricorrente non ha fornito allegazioni specifiche e puntuali tali da dimostrare la programmazione dei reati futuri già in origine.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma invocata quale fondamento procedurale per la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione.

  • art. 43-bis ord. giud. (r.d. n. 12 del 1941)

    Disposizione richiamata in relazione alla capacità dei giudici onorari: la giurisprudenza interpreta la previsione come criterio organizzativo dell'assegnazione dei procedimenti e non come causa automatica di nullità quando un giudice onorario tratta il procedimento.

  • art. 550 cod. proc. pen.

    Elenca i reati rispetto ai quali, in via ordinaria, possono essere impiegati i giudici onorari; tuttavia la sua violazione formale non determina di per sé la nullità dell'atto quando l'assegnazione ha carattere organizzativo.

  • art. 665 cod. proc. pen., comma 4 e comma 4-bis

    La regola generale attribuisce la competenza in esecuzione al giudice che ha pronunciato per ultimo il provvedimento irrevocabile; il comma 4-bis, limitatamente ai provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale, attribuisce la competenza al collegio, ma non può essere invocato per provvedimenti emessi da giudici diversi.

  • art. 30, comma 5, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 come sostituito dall'art. 1, comma 5, d.lgs. 15 aprile 2025, n. 151

    Per il settore penale, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione: a) dei procedimenti relativi a reati diversi da quelli indicati all'articolo 550 del codice di procedura penale; b) dei procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare; c) dei giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace; d) dei procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale con il conseguente giudizio

    Conferma la disciplina di assegnazione dei procedimenti al giudice onorario e ribadisce i limiti oggettivi alla loro titolarità; la norma, per la Corte, non ha alterato il principio secondo cui l'assegnazione è di natura organizzativa.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Disciplina la continuazione: richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso unitario, ossia la preventiva rappresentazione e la deliberazione unitaria di una serie di condotte criminali, distinto dalla mera propensione a delinquere.

Massime di principio

  • La competenza del giudice onorario è, in larga parte, una questione organizzativa: la partecipazione del giudice onorario non determina automaticamente la nullità del provvedimento, salvo vizi che emergano in termini diversi dalla semplice assegnazione.
  • L'art. 665 c.p.p., comma 4-bis, si applica solo quando più provvedimenti sono stati emessi dallo stesso tribunale; se i provvedimenti vengono da giudici diversi prevale la regola del giudice che ha pronunciato per ultimo l'atto irrevocabile.
  • Per il riconoscimento della continuazione (art. 81, comma 2 c.p.) occorre provare una deliberazione criminosa unitaria sin dal primo reato: sono necessari indicatori concreti quali omogeneità del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, analogia delle modalità, causa e programmazione dei reati successivi già nelle linee essenziali.
  • La mera somiglianza tipologica dei reati o la presenza di alcuni indici non basta; un intervallo temporale significativo e l'assenza di specifiche allegazioni o prove sulla pianificazione del reato futuro rendono improbabile il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
  • In sede di cassazione si verifica soprattutto la correttezza logico-motivazionale dell'ordinanza dell'esecuzione: la Corte non annulla per semplice contrasto interpretativo se la decisione del giudice dell'esecuzione è congrua e non manifestamente illogica.

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