Deliberazione n. 121 del 22/02/2024
Provvedimento del 22 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy su presunto materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e a rischio di diffusione tramite Instagram. Il dirigente competente aveva già disposto l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la conservazione per fini probatori dell’eventuale materiale acquisito in chiaro. La decisione si limita alla ratifica dell’intervento d’urgenza, in applicazione della procedura speciale prevista per i casi di c.d. revenge porn.
Ratifica di un provvedimento urgente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di un provvedimento urgente contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un intervento d'urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione presentata dall'interessato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy. Il procedimento riguarda il rischio di diffusione, tramite piattaforma Instagram, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d'urgenza misure per impedire la diffusione del materiale, salvo successiva ratifica dell'Autorità.
Segnalazione dell'interessato
La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi considerate dall'art. 144-bis del Codice e ha chiesto l'intervento dell'Autorità presso la piattaforma Instagram indicata nella segnalazione. Il Garante ha verificato la compatibilità della segnalazione con la disciplina speciale e ha dato seguito al procedimento urgente previsto dalla norma.
Provvedimento urgente del 19 febbraio 2024
Con determinazione n. 75 del 19 febbraio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto in via d'urgenza:
- l'ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare, per soli fini probatori, l'eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l'obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all'Autorità.
Ratifica finale
Il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento urgente ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione economica, ma conferma le misure immediate di contrasto alla diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l'intervento del Garante rispetto alla piattaforma Instagram. Il provvedimento richiama il quadro normativo speciale introdotto per le segnalazioni di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di diffusione senza consenso.
Intervento urgente del dirigente competente
Con determinazione n. 75 del 19 febbraio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma, trasmesso in formato hash. Ha inoltre prescritto la conservazione, a soli fini probatori, dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all'Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 22 febbraio 2024, ha preso atto della documentazione e delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e ha ratificato, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento urgente adottato il 19 febbraio 2024.
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