Sentenza n. 15059/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento di diniego delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma in data 24/6/2025, protocollo di uscita n. -OMISSIS- ed in pari data comunicato a mezzo PEC, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma il 24 giugno 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accoglienza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio della concessione delle misure di accoglienza. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha comunicato di avere successivamente accolto il ricorrente presso un CAS, dando così esecuzione alla prestazione richiesta. Il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'intervenuta emanazione del provvedimento richiesto aveva pienamente soddisfatto l'interesse azionato. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione delle particolarità della vicenda. È stata confermata l'ammissione definitiva del ricorrente al gratuito patrocinio ed è stato liquidato al suo difensore l'importo di euro 991,90, oltre rimborso forfettario del 15% e altri oneri di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Al Collegio non resta, data l'intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell'interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto, quando soddisfa integralmente l'interesse azionato, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Quando ricorrono esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, il giudice dispone l'oscuramento delle generalità nella pubblicazione della sentenza.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Le disposizioni in materia di protezione dei dati personali sono richiamate quale fondamento della tutela delle generalità della parte interessata mediante oscuramento.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Occorre, infine, confermare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al gratuito patrocinio della parte ricorrente, disposta con decreto n. -OMISSIS-, e liquidare al difensore della parte ricorrente a titolo di onorari la somma di euro 991,90, oltre accessori, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e con esclusione della fase “istruttoria-trattazione” (secondo il calcolo esplicitato nella sentenza di questa sezione del 16 aprile 2026, n. 6856).
La liquidazione degli onorari del difensore ammesso al gratuito patrocinio è effettuata applicando i parametri ministeriali, con esclusione della fase istruttoria-trattazione indicata dal giudice.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto in giudizio, ove abbia valore pienamente satisfattivo dell'interesse azionato, determina la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di pronunciarsi sulle spese di lite e sugli eventuali effetti economici dell'ammissione al gratuito patrocinio.
- L'ammissione al gratuito patrocinio può essere confermata definitivamente in sentenza, con liquidazione degli onorari del difensore secondo i parametri ministeriali applicabili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1045/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1046/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1821/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1822/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1824/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1817/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →