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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20605/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento IRES e IRAP per gli anni 2006-2007 basati su processi verbali di constatazione (pp.vv.cc.) che contestavano fatture per operazioni ritenute inesistenti. L'Ufficio aveva notificato atti alle società (Teletext s.r.l. e Waiting 4 s.r.l.) e un atto direttamente a Mazzara ritenendolo socio occulto/socio unico di fatto della Teletext, trasferendogli le maggiori imposte in base all'art. 2495 c.c. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, la nullità degli atti per vizi di notifica e motivazione, la non applicabilità del raddoppio dei termini per l'IRAP, l'illegittimità del recupero di imposte già versate a titolo di IRPEF e l'intrasmissibilità delle sanzioni amministrative a carico degli ex soci dopo l'estinzione della società.

La decisione

La Corte ha rigettato la maggior parte dei dodici motivi di ricorso, confermando la possibilità di trasferire i debiti tributari delle società cancellate agli ex soci ai sensi dell'art. 2495 c.c. (quindi validità, quanto a principio, dell'accertamento nei confronti dell'ex socio). Tuttavia la Corte ha accolto il quarto motivo (il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 non è applicabile all'IRAP, in quanto l'IRAP non è presidiata da sanzioni penali) e il dodicesimo motivo (le sanzioni amministrative tributarie risultano intrasmissibili all'ex socio dopo l'estinzione della società ex art. 8 d.lgs. n. 472/1997). Ne consegue un accoglimento parziale del ricorso: sono annullate o devono essere ritenute illegittime, nella parte rispettiva, le conseguenze fondate sul raddoppio dei termini in relazione all'IRAP e l'addebito delle sanzioni amministrative al socio; per il resto (accertamento IRES, qualificazione delle fatture come oggettivamente inesistenti, applicazione dell'art. 2495 c.c.) il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • art. 2495 cod. civ.

    La Corte conferma l'applicabilità dell'art. 2495 c.c.: dopo la cancellazione della società dal registro, i debiti non soddisfatti possono essere fatti valere nei confronti degli ex soci; l'accertamento nei confronti degli ex soci è ammissibile anche se questi non hanno percepito riparto in liquidazione, e la limitazione prevista dal secondo comma incide sul quantum della responsabilità, non sulla legittimazione ad essere convenuti.

  • art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    1. I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ... 2. ... 3. I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione ... sono responsabili ...

    Norma citata e riportata in parte nel testo: ha campo di applicazione diverso e più limitato rispetto all'art. 2495 c.c.; nel caso in esame non è la norma decisiva per trasferire l'obbligo tributario al socio, essendo prevalsa la disciplina successoria dell'art. 2495 c.c.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    "in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini ... sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione"

    Il raddoppio dei termini per l'accertamento opera quando sussistono fatti configurabili penalmente; per gli avvisi notificati prima delle modifiche normative del 2015 il raddoppio poteva trovare applicazione indipendentemente dalla effettiva presentazione della denuncia penale. Tuttavia il raddoppio non si estende alle imposte (come l'IRAP) non presidiate da sanzioni penali.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Riferito ai delitti tributari (es. art. 4 dichiarazione infedele, art. 8 emissione fatture per operazioni inesistenti): la configurabilità di tali reati è motivo per considerare il raddoppio dei termini (nella disciplina ratione temporis applicabile).

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 8)

    Principio della responsabilità personale e intrasmissibilità delle sanzioni amministrative tributarie: la Corte ha ritenuto fondata la censura circa l'impossibilità di trasferire le sanzioni amministrative all'ex socio a seguito dell'estinzione della società.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 7 e 12

    Richiamate dal ricorrente per censurare carenze di motivazione e di notifiche degli atti e per il diritto di accesso agli atti; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o non autosufficienti ove non documentata la specifica mancanza.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e contraddittorietà della decisione di merito; la Corte ha ritenuto la motivazione complessivamente congrua rispetto agli elementi (compresa confessione penale) che delineavano fatturazioni oggettivamente inesistenti.

Massime di principio

  • Se una società viene cancellata dal registro delle imprese, i crediti tributari non soddisfatti possono essere fatti valere contro gli ex soci in base all'art. 2495 c.c.; la responsabilità può essere esercitata anche se i soci non hanno ricevuto riparto in liquidazione (la limitazione riguarda il quantum, non la legittimazione).
  • Il raddoppio dei termini per l'accertamento (art. 43 d.P.R. 600/1973) può operare, ratione temporis, quando esistono fatti configurabili penalmente; tuttavia tale raddoppio non si estende alle imposte per le quali non sono previste sanzioni penali (es. IRAP). Verificare sempre la decorrenza temporale rispetto alle modifiche normative (d.lgs. n. 128/2015 e legge n. 208/2015).
  • Le sanzioni amministrative tributarie (d.lgs. n. 472/1997) in linea generale non sono trasferibili all'ex socio in caso di estinzione della società: l'intrasmissibilità delle sanzioni è un limite da valutare separatamente rispetto al trasferimento delle obbligazioni tributarie principali.
  • La mancata allegazione del processo verbale di constatazione agli avvisi di accertamento non è automaticamente risolutiva: l'impugnazione deve indicare con precisione quale vizio di motivazione o di diritto sia stato arrecato e dimostrare l'effettiva necessità della preventiva notificazione per il diritto di difesa.
  • Nel contestare un atto che trasferisce responsabilità al socio, è fondamentale verificare se l'azione dell'Ufficio è fondata su art. 36 d.P.R. 602/1973 (responsabilità dei liquidatori/soci in fase di liquidazione) o sull'art. 2495 c.c. (successione nei debiti per società estinte), perché le conseguenze giuridiche e i limiti della responsabilità possono differire.
  • In giudizio di legittimità le critiche di fatto (errori di calcolo, esistenza di altri soci, dettagli contabili) possono essere dichiarate inammissibili per mancanza di autosufficienza se non adeguatamente documentate; occorre fornire elementi chiari e calcoli precisi.

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