Cassazione Penale, Sentenza n. 18983/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) durante la procedura di consegna all'Austria. Il ricorrente ha censurato la genericità del provvedimento di rigetto, ha osservato che i reati per i quali è sottoposto a custodia cautelare in Italia sono più gravi rispetto a quelli oggetto della consegna e che l'Austria consente l'espiazione della pena e l'applicazione della misura cautelare con controllo elettronico; ha inoltre sostenuto l'assenza dei presupposti di attualità, adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione. Ha rilevato che la Corte di appello non ha fornito elementi probatori sulla sussistenza, in concreto e in termini di attualità, del pericolo di fuga; non ha valutato la gravità dei delitti contestati dallo Stato richiedente, l'entità della pena da scontare, né il radicamento del ricorrente in Italia; ha inoltre omesso di esaminare d'ufficio il rapporto tra rinvio della consegna e stato di custodia nazionale nonché il rispetto dei termini previsti dall'art. 22-bis della L. n. 69/2005. Per questi motivi la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il giudizio alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame, con istruzioni di integrare la motivazione e valutare la possibile revoca o sospensione della misura cautelare e l'osservanza dei termini di legge.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La valutazione del pericolo di fuga nella procedura di estradizione deve essere svolta con un giudizio prognostico basato su criteri di concretezza e attualità e su indici temporali che dimostrino un rischio effettivo e prevedibile di allontanamento.
L. 22 aprile 2005 n. 69, artt. 9 e 13
Le norme consentono che una misura cautelare possa accompagnare autonomamente la procedura di consegna; il giudice deve valutare il rapporto tra la procedura di consegna e lo stato di custodia nazionale.
art. 24 L. 22 aprile 2005 n. 69
«In tema di mandato di arresto europeo, nei casi in cui la consegna allo Stato di emissione sia rinviata, a norma dell'art. 24 L. 22 aprile 2005 n. 69, l'efficacia della misura cautelare applicata alla persona richiesta resta sospesa quando sia in atto altra misura custodiale (cautelare o esecutiva) per il procedimento nazionale e fino alla cessazione di quest'ultima, qualsiasi ne sia la causa. Da tale cessazione, la misura cautelare riacquista efficacia sino alla data della sua perenzione prevista dall'art. 23 L. cit.»
Quando la consegna è rinviata per esigenze nazionali e sussiste altra misura custodiale o esecutiva nazionale, l'efficacia della misura adottata per la consegna resta sospesa fino alla cessazione di quella misura nazionale; alla cessazione, la misura riacquista efficacia nei limiti previsti dalla legge.
art. 23 L. 22 aprile 2005 n. 69
Richiamato in relazione alla perenzione della misura cautelare, indica il termine entro il quale la misura può mantenere efficacia dopo il riacquisto di efficacia successivo alla cessazione della custodia nazionale.
art. 22-bis L. n. 69 del 2005
Prevede termini stringenti tra la decisione definitiva sulla richiesta di consegna e l'esecuzione della misura; la loro osservanza è obbligatoria e deve essere controllata dal giudice.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni procedurali
Rinvio procedurale per gli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione della Corte di Cassazione.
Massime di principio
- La mera pendenza di una procedura di consegna non è sufficiente per giustificare in modo automatico la custodia cautelare: il pericolo di fuga deve essere valutato concretamente e attualmente con un giudizio prognostico basato su indici vicini nel tempo.
- Il giudice deve motivare espressamente come i criteri di attualità, adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare risultino soddisfatti; valutazioni generiche o formule di rito non sono adeguate.
- Occorre considerare la gravità dei reati e l'entità della pena che l'estradando rischia di scontare nello Stato richiedente e il possibile impatto di ciò sulla probabilità di sottrarsi alla consegna.
- Deve essere valutata la possibilità di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con controllo elettronico) se queste risultano idonee ad assicurare l'esecuzione della consegna.
- Se la consegna è rinviata e il soggetto è sottoposto a altra misura custodiale nazionale, l'efficacia della misura per la consegna resta sospesa fino alla cessazione della misura nazionale; il giudice deve verificare e motivare tale status.
- È obbligatorio accertare il rispetto dei termini previsti dalla normativa (art. 22-bis L. n. 69/2005) tra decisione sulla consegna ed esecuzione della misura, poiché il mancato rispetto può incidere sulla legittimità della limitazione della libertà personale.
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