Regolamento (UE) 2025/417
Regolamento delegato (UE) 2025/417 della Commissione, del 28 novembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il modo in cui i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività devono presentare i dati sulla trasparenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le regole tecniche con cui i gestori di piattaforme di negoziazione di cripto-attività devono rendere pubbliche le informazioni di trasparenza richieste dal regolamento (UE) 2023/1114. Definisce i principi di accessibilità e non discriminazione per le norme operative, gli obblighi di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione, nonché il termine massimo di pubblicazione delle operazioni. Introduce inoltre criteri di disaggregazione dei dati, in modo da consentire agli utenti di accedere a informazioni granulari per singola cripto-attività o per gruppi di cripto-attività.
Norme tecniche di regolamentazione sulla pubblicazione e disaggregazione dei dati di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione per le piattaforme di negoziazione di cripto-attività.
Ambito di applicazione
Si applica ai prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114. Riguarda la pubblicazione delle norme operative della piattaforma, dei dati pre-negoziazione e post-negoziazione, la tempistica di pubblicazione e le modalità di disaggregazione e accesso ai dati. Il regolamento si applica nell’ambito del SEE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina le piattaforme gestite in modo completamente decentrato senza intermediario, richiamando invece i sistemi soggetti al regolamento (UE) 2023/1114, inclusi modelli centralizzati, decentralizzati e ibridi nella misura in cui rientrano nell’ambito di tale regolamento.
Trasparenza delle piattaforme di negoziazione di cripto-attività
Il regolamento delegato (UE) 2025/417 integra il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) specificando, tramite norme tecniche di regolamentazione, il modo in cui i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione devono presentare i dati sulla trasparenza. La ratio è assicurare un elevato livello di informazione per gli investitori, favorire condizioni di parità tra piattaforme e preservare l’integrità del mercato e la corretta formazione dei prezzi.
Finalità e contesto normativo
I considerando evidenziano che la trasparenza deve ridurre gli effetti negativi della frammentazione della liquidità, consentire agli investitori di conoscere accesso, costi, perimetro e funzionamento delle piattaforme e rendere confrontabili i dati provenienti da diversi sistemi di negoziazione. Il regolamento si colloca nell’attuazione dell’articolo 76, paragrafo 16, terzo comma, del regolamento (UE) 2023/1114.
Ambito soggettivo e oggettivo
Gli obblighi riguardano i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività. Le regole coprono la pubblicazione delle norme operative della piattaforma, la trasparenza pre-negoziazione, la trasparenza post-negoziazione, la pubblicazione in tempo reale e la disaggregazione dei dati. Il testo contempla diversi modelli di negoziazione, tra cui sistemi ad asta continua con book di negoziazione, sistemi basati su quotazioni, aste periodiche, market maker automatizzati e sistemi ibridi; è inoltre richiamata la realtà delle DEX e dei modelli on-chain solo nella misura in cui non siano completamente decentralizzati e dunque non estranei al perimetro MiCA.
Pubblicazione delle norme operative della piattaforma
L’articolo 1 impone la pubblicazione gratuita e facilmente accessibile delle norme operative, con requisiti di presentazione non discriminatoria, ben visibile, comprensibile, equa, chiara e non fuorviante. Tali norme devono essere raccolte in un unico documento disponibile sul sito web del prestatore.
Trasparenza pre-negoziazione
L’articolo 2 prevede la pubblicazione dei prezzi di domanda e offerta e della profondità degli interessi di negoziazione, secondo il tipo di sistema di negoziazione gestito e secondo la tabella 1 dell’allegato I. Per gli ordini soggetti a condizioni di mercato oggettive predefinite dal protocollo del sistema, la piattaforma deve pubblicare gli ordini quando ricorrono tali condizioni, purché essi non abbiano potuto interagire con altri interessi prima della pubblicazione nel book e, una volta pubblicati, interagiscano secondo le regole applicabili agli ordini dello stesso tipo.
Devono inoltre essere pubblicati i dettagli di ciascun ordine indicati nelle tabelle 2 e 3 dell’allegato I. L’allegato distingue i requisiti per i diversi sistemi di negoziazione e standardizza i campi informativi, tra cui data e ora di presentazione, identificativo della cripto-attività, nome completo, indicatore buy/sell, prezzo, valuta del prezzo, misura del prezzo, quantità, valuta e misura della quantità, sede, numero aggregato di ordini e quotazioni, tipo di sistema e data/ora di pubblicazione.
Trasparenza post-negoziazione
L’articolo 3 impone la pubblicazione dei dettagli di ciascuna operazione secondo le tabelle 1 e 2 dell’allegato II. Se la comunicazione di un’operazione già pubblicata viene annullata, deve essere pubblicata una nuova comunicazione completa con l’indicatore di annullamento «CANC». Se l’operazione viene modificata, devono essere pubblicate nuove comunicazioni con l’indicatore di modifica «AMND» e con i dati corretti, mantenendo i dati della comunicazione originaria.
L’allegato II definisce i campi obbligatori, tra cui data e ora di negoziazione, identificativo e nome della cripto-attività, prezzo, eventuale indicazione di prezzo mancante («PNDG») o non applicabile («NOAP»), quantità, sede di esecuzione, data e ora di pubblicazione, sede di pubblicazione e codice identificativo dell’operazione. È previsto che il codice dell’operazione sia assegnato secondo il regolamento delegato (UE) 2025/416.
Tempistica: pubblicazione in tempo reale
L’articolo 4 impone che i dettagli di ciascuna operazione siano resi pubblici quanto più possibile in tempo reale, nella misura tecnicamente possibile, e in ogni caso entro 30 secondi dall’esecuzione. Il considerando chiarisce che la pubblicazione al limite massimo deve restare eccezionale e giustificata dall’impossibilità tecnica di anticipare la diffusione dei dati.
Disaggregazione e accesso ai dati
L’articolo 5 richiede che i dati pubblicati ai sensi degli articoli 2 e 3 siano resi disponibili separatamente come dati pre-negoziazione e post-negoziazione. Su richiesta di qualsiasi parte interessata, i dati devono essere forniti disaggregati per ciascuna cripto-attività; in aggiunta, possono essere presentati per gruppi di cripto-attività. Tuttavia, tali obblighi non operano quando le informazioni sono già messe a disposizione gratuitamente.
Standard tecnici e tipologie di sistemi di negoziazione
Gli allegati forniscono un livello elevato di standardizzazione tecnica. L’allegato I classifica i sistemi di negoziazione e indica, per ciascuno, quali informazioni pre-negoziazione vanno pubblicate: ad esempio, per i sistemi a book di negoziazione occorre indicare almeno i cinque migliori livelli di prezzo di acquisto e vendita e il numero aggregato di ordini e cripto-attività; per i sistemi basati su quotazioni si pubblicano i migliori livelli di prezzo e i volumi; per gli AMM sono previsti parametri matematici, livello di liquidità e informazioni utili a determinare il prezzo di esecuzione.
L’allegato II, oltre ai dati post-negoziazione, contiene i formati di codifica e i simboli standardizzati, con riferimento a codici valuta ISO 4217, data/ora in formato ISO 8601, identificativi MIC secondo ISO 10383 e identificativi univoci delle cripto-attività conformi alla normativa tecnica richiamata dal MiCA.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Pubblicazione delle norme operative
Le informazioni sulle norme operative della piattaforma devono essere pubblicate gratuitamente, in modo facilmente accessibile, non discriminatorio, ben visibile, comprensibile, equo, chiaro e non fuorviante. Le norme operative devono essere raccolte in un unico documento sul sito web del prestatore di servizi.
Trasparenza pre-negoziazione
Devono essere resi pubblici i prezzi di domanda e offerta e lo spessore degli interessi di negoziazione, secondo il tipo di sistema di negoziazione indicato nell’allegato I. Sono inoltre previsti obblighi specifici per la pubblicazione di ordini subordinati a condizioni di mercato oggettive e dei dettagli degli ordini indicati nelle tabelle 2 e 3 dell’allegato I.
Trasparenza post-negoziazione
Devono essere pubblicati i dettagli di ciascuna operazione secondo le tabelle 1 e 2 dell’allegato II. In caso di annullamento o modifica di una comunicazione già pubblicata, va trasmessa una nuova comunicazione con tutti i dati originari e il relativo indicatore «CANC» o «AMND» di cui alla tabella 3 dell’allegato II.
Tempistica di pubblicazione
I dettagli delle operazioni devono essere resi pubblici quanto più possibile in tempo reale, nella misura tecnicamente possibile, e in ogni caso entro 30 secondi dall’esecuzione dell’operazione.
Disaggregazione dei dati
Le informazioni pre-negoziazione e post-negoziazione devono essere rese pubbliche separatamente. Su richiesta di qualsiasi parte interessata, i dati devono essere forniti disaggregati per ciascuna cripto-attività; è ammessa anche una presentazione per gruppi di cripto-attività. Se le informazioni sono messe a disposizione gratuitamente, tali obblighi di disaggregazione su richiesta non si applicano.
Formati, codici e allegati tecnici
Gli allegati I e II specificano i tipi di sistemi di negoziazione coperti, i dati da pubblicare e i formati standardizzati dei campi informativi, inclusi codici ISO, identificativi MIC, indicatori di acquisto/vendita, misure di prezzo e quantità, nonché i codici di annullamento e modifica delle operazioni.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 28 nov 2024Regolamento (UE) 2024/2977
- Regolamento · 28 nov 2024Regolamento (UE) 2024/2979
- Regolamento · 28 nov 2024Regolamento (UE) 2024/2980
- Regolamento · 28 nov 2024Regolamento (UE) 2024/2981
- Regolamento · 28 nov 2024Regolamento (UE) 2024/2982
- Regolamento · 28 nov 2024Regolamento (UE) 2024/3001
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →