L.R. Molise 10/2014
Statuto della Regione Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeStatuto regionale che definisce principi, organi, potestà legislativa e regolamentare, partecipazione popolare, finanza, rapporti con autonomie locali, UE e Stato, organi di garanzia e disposizioni transitorie. Efficace dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Molise; le norme transitorie iniziali sono ormai superate.
Statuto della Regione Molise
Statuto della Regione Molise
Lo Statuto disciplina l’assetto fondamentale della Regione Molise, definendone principi, organi, funzioni legislative e amministrative, partecipazione popolare e rapporti istituzionali. Ha efficacia esclusivamente nel territorio della Regione Molise e costituisce la fonte di vertice dell’ordinamento regionale.
Principi fondamentali e identità della Regione
La Regione Molise è qualificata come Regione autonoma nell’unità e indivisibilità della Repubblica italiana e nell’ambito dell’Unione europea. Il capoluogo è Campobasso, sede del Consiglio regionale, della Giunta e del Presidente. Lo Statuto richiama i valori della democrazia repubblicana, dei diritti dell’uomo, dello sviluppo sostenibile, della libertà, uguaglianza, solidarietà e sussidiarietà, nonché la pace e i principi dell’ordinamento costituzionale e unionale.
Territorio, ambiente, sviluppo e coesione sociale
La Regione orienta la propria azione alla tutela del territorio, del paesaggio, del patrimonio rurale e ambientale, con particolare attenzione al rischio sismico e idrogeologico, all’uso ecocompatibile delle risorse, alla salvaguardia del patrimonio idrico e forestale e alla biodiversità. Promuove una mobilità regionale integrata e sostenibile e adotta politiche contro ogni forma di inquinamento. Sul piano socio-economico sostiene lo sviluppo equilibrato, la crescita delle aree interne, la lotta allo spopolamento, l’inserimento di donne, immigrati e persone svantaggiate nel lavoro, la prevenzione del lavoro irregolare, l’istruzione, la formazione, la ricerca, l’innovazione tecnologica e il ruolo dell’università.
Tutela della salute, protezione sociale e parità
La Regione assicura la tutela della salute e un sistema di protezione sociale che favorisca prevenzione, sicurezza sociale, qualità della vita di disabili e anziani, attenzione all’infanzia e ai soggetti deboli, sostegno alla famiglia, valorizzazione delle formazioni sociali e delle comunità religiose, integrazione dei migranti e promozione dello sport. È sancito l’impegno per la piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale ed economica e per l’accesso paritario alle cariche elettive.
Autonomie locali, cultura e partecipazione civica
La Regione valorizza il sistema delle autonomie locali, riconoscendo il ruolo dei piccoli comuni e garantendone la partecipazione ai progetti di sviluppo. Promuove il patrimonio storico, artistico, culturale e architettonico, le identità locali, le minoranze linguistiche, i legami con i molisani all’estero e i valori della civiltà della transumanza. L’azione regionale è ispirata a programmazione partecipata, cooperazione con enti territoriali e Stato, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, volontariato, pluralismo informativo e coinvolgimento della società civile.
Partecipazione popolare e strumenti di democrazia diretta
Lo Statuto tutela il diritto all’informazione sull’attività istituzionale e il diritto di petizione. Prevede il referendum abrogativo su leggi regionali e regolamenti, con soglie di richiesta, limiti oggettivi di ammissibilità, quorum di partecipazione e regole sui termini e sugli effetti dell’abrogazione. Sono esclusi, tra l’altro, Statuto, regolamenti interni del Consiglio, leggi di bilancio e tributarie, norme di organizzazione degli organi regionali, atti di attuazione del diritto UE, accordi con Stati e intese con enti territoriali di altri Stati. È inoltre previsto il referendum consultivo su questioni di particolare interesse.
Organi della Regione e Consiglio regionale
Gli organi regionali sono il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Giunta. Il Consiglio è composto da venti consiglieri più il Presidente della Giunta; esercita la funzione legislativa, approva bilancio e rendiconto, pianificazione e programmazione, tributi, enti regionali, linee essenziali dell’organizzazione amministrativa, atti di indirizzo e controllo, iniziative verso il Parlamento e il Governo, atti su rapporti con UE, Stato e altre Regioni, ratifiche di intese e accordi. Il Consiglio opera con autonomia amministrativa, organizzativa, funzionale, contabile e patrimoniale, approva i propri regolamenti interni e di contabilità, si avvale di commissioni permanenti, commissioni speciali, Comitato per la legislazione e assicura il ruolo delle minoranze e dei gruppi consiliari.
Funzionamento del Consiglio, elezioni interne e controlli
Le sedute sono valide con la maggioranza dei componenti e le deliberazioni a maggioranza dei presenti, salvo quorum speciali. La prima seduta si tiene nella terza settimana successiva alla proclamazione, con presidenza provvisoria del consigliere più anziano. Il Consiglio elegge il proprio Presidente, due vicepresidenti e due segretari, assicurando la rappresentanza della minoranza; l’Ufficio di presidenza dura fino alla metà della legislatura ed esercita funzioni di supporto alla presidenza e all’organizzazione dei lavori. Il Consiglio convalida i propri eletti, può istituire commissioni di inchiesta, esercita indagini conoscitive e controllo sull’amministrazione e sull’attuazione delle leggi. Alla scadenza della legislatura o in caso di scioglimento i poteri consiliari restano limitati agli affari urgenti e indifferibili.
Presidente della Regione e Giunta regionale
Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale diretto insieme al Consiglio, rappresenta la Regione, promulga le leggi, emana i regolamenti, indice i referendum, nomina e revoca i componenti della Giunta e dirige la politica di governo regionale. La Giunta è l’organo esecutivo, composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a un quinto dei consiglieri regionali, con un vicepresidente. Alla Giunta spettano direzione politico-amministrativa, iniziativa legislativa, adozione dei regolamenti, proposte di atti di programmazione, predisposizione del bilancio e del rendiconto, gestione di patrimonio e demanio, attuazione dei programmi e deliberazione dei ricorsi alla Corte costituzionale. È prevista una mozione di sfiducia con effetti di cessazione anticipata, dimissioni della Giunta e scioglimento del Consiglio; in tal caso nuove elezioni sono indette entro tre mesi.
Formazione delle leggi regionali e potestà regolamentare
Il Consiglio esercita la funzione legislativa nelle materie regionali. L’iniziativa legislativa spetta a consiglieri, Giunta, consigli provinciali, almeno dieci consigli comunali, elettori, Consiglio delle autonomie locali e, per i testi unici, alla Giunta. Le proposte sono presentate in articoli e pubblicate sul BUR. Il procedimento può prevedere assegnazione alle commissioni, esame redigente, procedura d’urgenza, ritorno alla procedura ordinaria e disciplina specifica per leggi finanziarie, tributarie, elettorali, di revisione statutaria e di ratifica di intese. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dal ricevimento e pubblicate nel Bollettino ufficiale; entrano in vigore, di regola, il quindicesimo giorno successivo. La potestà regolamentare spetta alla Giunta, salvo riserva al Consiglio, e riguarda esecuzione delle leggi, attuazione di leggi di principio, materie delegate o autorizzate dalla legge. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta e pubblicati nel BUR.
Qualità normativa e riordino
Lo Statuto richiede leggi chiare, omogenee, organiche e funzionali agli obiettivi perseguiti, con preferenza per clausole di valutazione. La Regione promuove il riordino normativo tramite testi unici, anche con innovazioni sostanziali, e questi possono essere modificati solo espressamente. Il Comitato per la legislazione valuta omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà di formulazione, efficacia per semplificazione e compatibilità costituzionale, europea e statutaria.
Ordinamento amministrativo, enti strumentali e personale
L’attività amministrativa regionale deve rispettare imparzialità, legalità, efficienza, efficacia, trasparenza, partecipazione e motivazione degli atti. L’organizzazione degli uffici è definita dalla legge regionale; il rapporto di lavoro nasce in via ordinaria da concorso pubblico, salvi i casi previsti dalla legge. La Giunta e l’Ufficio di presidenza esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, mentre ai dirigenti spettano gli atti gestionali e la responsabilità dei risultati. La Regione può istituire enti, aziende e agenzie regionali e partecipare a società, secondo sussidiarietà e proporzionalità.
Finanza, bilancio, patrimonio e controllo contabile
La Regione dispone di autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, della sostenibilità del debito e dei vincoli dell’Unione europea. Può istituire tributi propri con legge e ricorrere all’indebitamento solo per spese di investimento. Il bilancio annuale e pluriennale è proposto dalla Giunta entro il 15 ottobre e approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre; l’assestamento va approvato entro il 31 luglio. L’esercizio provvisorio non può superare complessivamente quattro mesi. Il rendiconto generale è approvato entro il 31 luglio dell’anno successivo. È previsto il Collegio dei revisori dei conti, con funzioni di vigilanza contabile, finanziaria ed economica e pareri obbligatori sugli atti di bilancio.
Rapporti con autonomie locali, Unione europea e altri Stati
La Regione riconosce e garantisce le autonomie locali, sociali e funzionali e organizza le funzioni amministrative conferendo ai livelli locali tutte quelle non richiedenti un esercizio unitario regionale. Il principio guida è la leale cooperazione. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, organo consultivo e soggetto con iniziativa legislativa limitata alle funzioni amministrative locali e ai servizi pubblici. Nei rapporti con l’Unione europea la Giunta partecipa alla formazione degli atti normativi europei e ne cura attuazione ed esecuzione; il Presidente relaziona annualmente al Consiglio. La Regione può inoltre concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali di altri Stati, da ratificare con legge regionale.
Organi di consultazione e garanzia
Il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro è organo consultivo composto da esperti e rappresentanti delle categorie produttive, delle formazioni sociali e delle organizzazioni sindacali, con compiti di contributo alla programmazione economico-sociale. La Consulta statutaria è organo di garanzia composto da tre esperti giuridici, con funzioni di verifica della conformità di leggi e regolamenti allo Statuto, interpretazione statutaria nei conflitti tra organi regionali e controllo di regolarità e ammissibilità dei referendum. Le sue pronunce sono pubblicate nel Bollettino ufficiale.
Disposizioni finali, transitorie ed entrata in vigore
Le revisioni statutarie seguono le forme previste dalla Costituzione; le proposte respinte non possono essere ripresentate prima di un anno. Per l’adeguamento delle strutture interne sono previste disposizioni transitorie iniziali oggi prive di rilievo pratico. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.
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