L.R. Molise 13/2014
Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina il sistema sociale integrato della Regione Molise, definendo principi, livelli essenziali, accesso, programmazione, accreditamento, finanziamento e integrazione sociosanitaria. Disciplina anche politiche mirate per famiglie, minori, anziani, disabili, immigrati e persone a rischio di esclusione. Entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione; abroga la normativa sociale regionale previgente indicata.
Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali del Molise
Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali
La legge disciplina in modo organico il sistema integrato di interventi e servizi sociali della Regione Molise. Stabilisce principi, diritti di cittadinanza sociale, assetti istituzionali, programmazione, accreditamento, finanziamento, integrazione sociosanitaria e politiche sociali integrate rivolte ai principali gruppi fragili.
Finalità e principi generali
Il provvedimento mira a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale e la riduzione delle condizioni di disagio ed esclusione. Il sistema è impostato su universalità, sussidiarietà, valorizzazione delle autonomie locali, cooperazione tra soggetti pubblici e privati e concertazione con parti sociali e terzo settore.
Livelli essenziali e diritto di accesso
La legge individua gli obiettivi minimi di inclusione sociale da assicurare sul territorio regionale, tra cui permanenza al domicilio, tutela di minori e famiglie, integrazione delle persone disabili, assistenza residenziale e semiresidenziale, informazione e consulenza, nonché ogni altro intervento socioassistenziale e sociosanitario necessario a rendere esigibili i diritti sociali costituzionalmente garantiti. Nelle more della definizione statale dei livelli essenziali, la Regione e gli enti locali devono assicurare un nucleo di servizi essenziali, tra cui servizio sociale professionale, segretariato sociale, pronto intervento, assistenza domiciliare, strutture residenziali e semiresidenziali, centri di accoglienza e assistenza economica.
Hanno diritto ad accedere ai servizi tutte le persone residenti in Molise; l’accesso si estende anche a specifiche categorie di stranieri presenti sul territorio, ai minori di qualsiasi nazionalità e a tutte le persone dimoranti per gli interventi di prima assistenza entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
Organizzazione dell’accesso e tutela dell’utente
L’accesso al sistema avviene tramite forme unitarie, con valutazione del bisogno, presa in carico, progetto assistenziale personalizzato ed erogazione delle prestazioni, anche attraverso porte uniche di accesso e uffici di cittadinanza. La programmazione regionale e zonale definisce i criteri di accesso e individua le priorità per persone in povertà, con disabilità fisiche o psichiche, con difficoltà di inserimento sociale o lavorativo e sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
La legge riconosce inoltre il diritto all’informazione sui servizi disponibili, sui requisiti di accesso e sulle modalità di erogazione, nonché il diritto al consenso, alla partecipazione alla scelta delle prestazioni, alla riservatezza e alla presentazione di osservazioni e opposizioni. I soggetti erogatori devono adottare la carta dei servizi sociali con indicazione di prestazioni, accesso, tariffe, organizzazione interna, procedure e reclami.
Soggetti istituzionali e riparto di funzioni
Il Comune è titolare delle funzioni in materia di politiche sociali e le esercita in forma associata tramite gli Ambiti territoriali sociali. Gli Ambiti territoriali sociali sono individuati dal Piano sociale regionale e gestiscono il Piano sociale di zona.
La Provincia concorre alla programmazione nei limiti delle funzioni previste dalla normativa statale e regionale, occupandosi di raccolta dati, analisi dell’offerta assistenziale e partecipazione ai piani di zona; in caso di soppressione delle Province, le relative funzioni e risorse sono trasferite ai Comuni in forma associata.
La Regione individua gli Ambiti, approva il Piano sociale regionale, definisce le politiche di integrazione, ripartisce il Fondo sociale regionale, promuove progetti sperimentali e coordina il sistema informativo. L’ASREM assicura le attività sanitarie a rilievo sociale e le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria, in raccordo distrettuale con i servizi sociali dei Comuni.
Soggetti sociali e partecipazione
La famiglia è valorizzata come ambito primario di crescita e cura, con misure di sostegno alle famiglie in difficoltà, alla genitorialità e ai processi di cooperazione e mutuo aiuto. Il terzo settore è riconosciuto come componente rilevante del sistema e comprende volontariato, associazioni e enti di promozione sociale, cooperative sociali, fondazioni, patronati, enti religiosi riconosciuti e altri soggetti privati senza scopo di lucro.
La legge prevede inoltre il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella concertazione su atti programmatori e regolamentari.
Affidamento dei servizi, autorizzazione, vigilanza e accreditamento
Gli enti pubblici affidano i servizi sociali con procedure comparative, valorizzando la qualità progettuale e la conoscenza del territorio e fissando prezzi base compatibili con i contratti collettivi. Il regolamento attuativo disciplina requisiti di partecipazione, criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto dei trattamenti economici e verifiche periodiche sugli adempimenti contrattuali.
Le strutture e i servizi socioassistenziali, pubblici e privati, destinati a minori, disabili, anziani, persone con problematiche psicosociali, adulti in difficoltà, nuclei in grave disagio economico o abitativo e persone immigrate sono soggetti ad autorizzazione. Per alcune strutture che erogano anche prestazioni sociosanitarie, l’autorizzazione segue anche le regole statali sull’autorizzazione sanitaria.
La vigilanza spetta al Comune territorialmente competente, con supporto dell’ASREM per gli aspetti sanitari. Il regolamento disciplina anche verifiche regionali, sospensione o revoca delle autorizzazioni, organismi di controllo e potere sostitutivo della Regione verso i Comuni inadempienti, con preavviso e termine non inferiore a quindici giorni salvo urgenza.
Gli enti pubblici possono stipulare rapporti solo con soggetti accreditati; l’accreditamento è valido su tutto il territorio regionale. I Comuni possono inoltre utilizzare titoli per l’acquisto di servizi socioassistenziali presso soggetti accreditati.
Programmazione regionale e zonale
Il Piano sociale regionale è lo strumento di governo del sistema e definisce Ambiti territoriali sociali, raccordo tra programmazione regionale e zonale, obiettivi di benessere sociale, livelli essenziali, priorità di intervento, sperimentazioni, riparto delle risorse, integrazione sociosanitaria, indicatori di monitoraggio e iniziative di comunicazione sociale.
Sono istituiti la Consulta regionale per le politiche sociali, con funzioni consultive e propositive, e la Conferenza regionale delle politiche sociali, incaricata di verificare l’attuazione del sistema integrato e formulare indirizzi per la programmazione.
A livello locale, il Piano sociale di zona disciplina assetto istituzionale e gestionale dell’Ambito, rete dei servizi, risorse necessarie e sistema di valutazione. La sua approvazione avviene tramite confronto con soggetti istituzionali, terzo settore, sindacati, parti sociali e associazioni di utenti, e con accordo di programma tra Comitato dei sindaci e Distretto sanitario.
La Carta dei diritti di cittadinanza sociale, adottata dal Comitato dei sindaci, contiene mappa dei servizi, livelli essenziali, obiettivi di qualità e forme di tutela e partecipazione dei cittadini.
Gestione associata, formazione e monitoraggio
La Regione promuove la gestione associata dei servizi sociali, anche con misure premiali nel Piano sociale regionale. Gli Ambiti territoriali sociali sono il riferimento unico per la gestione associata delle funzioni, dei servizi e degli interventi sociali.
La formazione degli operatori sociali è sostenuta da Regione ed enti locali, con promozione della qualificazione, della formazione continua e della multidisciplinarità.
Il sistema informativo sociale e sociosanitario regionale è realizzato con la collaborazione di Province, ASREM e Ambiti territoriali. Gli Ambiti devono alimentare il sistema di monitoraggio su offerta, domanda, spesa sociale e attuazione dei piani di zona; l’inadempimento comporta sospensione dei trasferimenti e, se protratto oltre dodici mesi, revoca dei finanziamenti e recupero delle somme.
L’Osservatorio regionale delle politiche sociali raccoglie dati, analizza le dinamiche del settore, monitora i profili professionali e occupazionali, valuta l’impatto di altre normative e promuove studi e ricerche. La Giunta ne disciplina assetto e funzionamento. I risultati sono trasmessi annualmente alla Consulta e alla Commissione consiliare.
La Giunta presenta una relazione sociale triennale al Consiglio regionale; gli Ambiti presentano una relazione consuntiva annuale, sulla cui base la Regione verifica i risultati e attribuisce premi finanziari fino al 10% del finanziamento assegnato, con esclusione degli Ambiti che non alimentano monitoraggio o sistema informativo.
Finanziamento e compartecipazione
Il Fondo sociale regionale è istituito per finanziare il sistema integrato ed è alimentato da risorse del Fondo nazionale politiche sociali e da risorse regionali proprie. Lo stanziamento regionale è definito annualmente dalla legge di bilancio e non può essere inferiore allo 0,6% delle entrate a libera destinazione, al netto delle spese obbligatorie.
Il sistema è finanziato inoltre da Comuni, Stato, Unione europea, altri enti pubblici e risorse private. I Comuni cofinanziano i servizi sociali con risorse proprie almeno nella misura prevista dal Piano sociale regionale.
La compartecipazione degli utenti è determinata sulla base dell’ISEE. I Comuni devono adeguare i propri regolamenti prevedendo la valutazione economica come criterio prioritario e definiscono l’entità della compartecipazione per singola prestazione in relazione alle risorse disponibili.
Integrazione sociosanitaria
Le attività sociosanitarie sono volte a tutela della salute, recupero e mantenimento dell’autonomia, inserimento sociale e miglioramento della qualità della vita. Le prestazioni sociosanitarie sono assicurate mediante concorso di ASREM e Comuni, con integrazione delle prestazioni sanitarie e sociali.
Il Consiglio regionale, nei provvedimenti di programmazione sociale e sanitaria, individua i servizi delle aree di integrazione sociosanitaria e definisce i criteri di concorso delle risorse. Comuni e ASREM disciplinano i rapporti organizzativi e finanziari con accordi o convenzioni. Il coordinamento si basa su valutazione multiprofessionale e multidimensionale del bisogno e su un percorso assistenziale definito secondo le regole di accesso del sistema integrato.
Politiche sociali integrate
La legge delinea una serie di politiche mirate per specifici gruppi o bisogni sociali.
Famiglie
Sono previsti interventi per responsabilità familiari, genitorialità, maternità, nascita, sostegno ai nuclei in difficoltà, contributi economici ordinari o urgenti, agevolazioni per affitto, contributi per adeguamento abitazioni, interventi abitativi di emergenza, sostegni ai caregiver familiari, mediazione familiare, misure contro abusi e maltrattamenti, sostegno alle coppie separate e conciliazione lavoro-famiglia. La Regione promuove una rete di servizi socioeducativi per la prima infanzia e può concedere prestiti sull’onore a tasso zero o agevolato.
Minori
Le politiche per i minori includono prevenzione dell’esclusione e della devianza, pronto intervento e protezione dei minori abbandonati o non accompagnati, segnalazione all’autorità giudiziaria, esecuzione dei provvedimenti giudiziari, affidamento temporaneo, attività connesse all’adozione e creazione di reti locali di servizi ricreativi e aggregativi. In tutti gli atti relativi ai minori prevale l’interesse superiore del minore.
Anziani
Sono previste misure per partecipazione alla comunità, prevenzione del decadimento e dell’esclusione sociale, mantenimento dell’autonomia e permanenza nel contesto familiare, limitazione dell’ospedalizzazione e dell’istituzionalizzazione, nonché servizi di assistenza domiciliare integrata, strutture residenziali e semiresidenziali, sostegno ai familiari e telesoccorso. La non autosufficienza per gli ultrasessantacinquenni è accertata con valutazione globale della persona.
Persone disabili
Le misure riguardano integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, rafforzamento dell’assistenza domiciliare, potenziamento dei servizi diurni e semiresidenziali, progetti per vita indipendente e soluzioni abitative autonome o protette, sostegno ai familiari, coordinamento con istruzione e lavoro, agevolazioni per trasporti e servizi culturali e sportivi, accessibilità, tecnologie assistive e contributi o voucher per i caregiver di persone con gravi disabilità. L’accertamento della disabilità e della gravità segue la legge n. 104/1992.
Immigrati
Le politiche per gli immigrati puntano ad accoglienza, integrazione sociale, scolastica e lavorativa, mediazione culturale, partecipazione alla vita della comunità, accesso ai servizi territoriali, progetti per rifugiati, richiedenti asilo, profughi e vittime di tratta, e sostegno abitativo.
Esclusione sociale e povertà
Sono previsti interventi di prevenzione e riduzione dell’emarginazione, servizi di informazione e orientamento, sostegni economici per progetti di inserimento sociale, lavorativo e formativo, reddito minimo di cittadinanza, pronto intervento e prima assistenza, nonché progetti innovativi contro nuove povertà ed esclusione emergente.
Diritto allo studio
La Regione favorisce il diritto allo studio e l’assistenza scolastica mediante contributi ai Comuni e alle Province per inclusione e trasporto scolastico di alunni disabili o con esigenze educative speciali, secondo il grado scolastico.
Violenza, salute mentale e dipendenze
Per il contrasto alla violenza contro donne, minori e in ambito familiare si rinvia alla normativa regionale dedicata del 2013. La tutela della salute mentale comprende prevenzione del disagio psichico, contrasto all’emarginazione e inserimento sociale, anche tramite soluzioni lavorative e abitative a bassa intensità assistenziale. Le politiche sulle dipendenze puntano su prevenzione, riduzione del danno, servizi a bassa soglia, reti pubbliche e private, interventi nei contesti giovanili e sostegno ai percorsi di riabilitazione.
Mobilità
La Regione favorisce la mobilità urbana ed extraurbana dei cittadini più deboli, in particolare anziani e persone disabili, tramite contributi ai Comuni per tessere speciali agevolate; finalità, destinatari e requisiti sono definiti con atto della Giunta.
Norme finali
Sono abrogate la legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, la legge regionale 22 agosto 1973, n. 18 e la legge regionale 23 gennaio 1976, n. 5. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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