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Sentenza

Sentenza n. 12162/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento dell’USR Lazio dell’11 ottobre 2024, prot. n. 2131, con cui è stata negata l’attivazione delle “classi quinte collaterali, relative agli indirizzi Istituto Tecnico Amministrazione Finanza Marketing - A.F.M., cod. mecc.: RMTD43500Q; Liceo delle Scienze Umane Tradizionale, cod. mecc.: RMPM45004; Liceo delle Scienze Umane opz. Ec. Sociale, cod. mecc.: RMPM45004; Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate, cod. mecc.: RMPS655007”; - della nota USR Lazio, prot. n. 60846 del 03.09.2024; - nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10 febbraio 2025: - del provvedimento dell’USR Lazio del 12.12.2024, prot. n. 94759, con cui è stata negata l’attivazione/autorizzazione delle “classi quinte collaterali; - della nota USR per il Lazio, prot. n. 418 del 03.01.2025, prot. n. 1005 del 07.01.2025; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto. -Nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.

Giustizia amministrativa202413480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi dell'USR Lazio relativi all'attivazione o autorizzazione di classi quinte collaterali, anche con riferimento a indirizzi scolastici destinati a studenti lavoratori

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'istituto scolastico paritario ha impugnato il diniego dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio relativo all'autorizzazione, per l'anno scolastico 2024/2025, delle classi quinte collaterali di vari indirizzi di studio, nonché un successivo diniego avente il medesimo oggetto, deducendo l'illegittimità dell'operato amministrativo. In fase cautelare il TAR aveva ravvisato profili di fondatezza, valorizzando la presenza di studenti lavoratori impossibilitati a frequentare lezioni in orario antimeridiano, e aveva accolto la domanda cautelare anche in ragione del periculum in mora connesso alla prosecuzione delle attività scolastiche. Nel corso del giudizio, dopo che gli studenti avevano sostenuto gli esami di maturità, la parte ricorrente ha dichiarato all'udienza pubblica del 4 marzo 2026 di non avere più interesse alla decisione di merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato da motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione della parte ricorrente è stata ritenuta vincolante per il giudice in applicazione del principio dispositivo, sicché il Collegio non ha esaminato le censure rivolte contro i dinieghi. Ne consegue, secondo la sentenza, che gli atti impugnati restano inoppugnabili e conservano i loro effetti. L'ordinanza cautelare ha perso automaticamente rilevanza giuridica con la sentenza definitoria. Sono stati tuttavia mantenuti fermi gli eventuali effetti dei titoli di studio rilasciati agli studenti durante il giudizio, in applicazione del principio secondo cui l'alternanza degli esiti processuali non può pregiudicare lo studente che abbia sostenuto gli esami in forza di una pronuncia del giudice amministrativo, anche non definitiva. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel definire il giudizio con sentenza in forma semplificata o comunque con la relativa disciplina decisoria.

  • art. 1, comma 4, l. 62/2000

    Richiamato dall'amministrazione quale fondamento del regime autorizzatorio applicabile alle istituzioni scolastiche paritarie; la sentenza non decide nel merito della sua applicazione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice, in applicazione del principio dispositivo, di esaminare nel merito le censure proposte e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse lascia fermi gli effetti degli atti impugnati, che devono considerarsi non più contestabili nel giudizio definito con tale pronuncia.
  • L'ordinanza cautelare perde automaticamente rilevanza giuridica con la sentenza che definisce il giudizio, non potendo continuare a produrre effetti quale misura interinale dopo la decisione conclusiva.
  • Gli effetti dei titoli di studio eventualmente conseguiti dagli studenti in pendenza del giudizio possono essere mantenuti fermi quando gli esami siano stati sostenuti in esecuzione di una pronuncia del giudice amministrativo, anche non definitiva, poiché l'alternanza degli esiti processuali non deve ricadere pregiudizievolmente sugli studenti.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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