Sentenza n. 3289/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.3720/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, che aveva condannato l'Amministrazione a corrisponderle complessivamente euro 2.000,00 mediante assegnazione della Carta del docente. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la condanna al pagamento di una penalità di mora, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito resistendo. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, recava una formula generica relativa al riconoscimento del diritto alla Carta docente, ma non indicava il tribunale amministrativo adito, le parti contendenti né gli estremi della sentenza del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione. È stata inoltre esaminata la questione processuale relativa all'assenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio e alla necessità dell'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a., nonché la possibilità di sanare il vizio della procura mediante rinnovazione o errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura debba individuare specificamente l'oggetto del giudizio, le parti e l'autorità giudiziaria adita. La procura separata e analogica, successivamente acquisita in copia informatica e notificata insieme al ricorso digitale, non poteva beneficiare dell'eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso cartaceo, perché la mera congiunzione telematica dei documenti non garantisce né la consapevolezza del mandante circa il contenuto del ricorso né la anteriorità o coevità della procura rispetto alla sua elaborazione. Il Collegio ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, al ricorso. Ha escluso anche la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non essendovi una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto; la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti già esistenti. Il TAR ha ritenuto non necessario l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e tale assenza implicava rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, la richiesta di penalità di mora ai sensi del comma 4, lettera e), formulata dalla ricorrente.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe quale base processuale della definizione del giudizio mediante declaratoria di inammissibilità.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura del difensore che sottoscrive il ricorso deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare oggetto della controversia, parti e autorità giudiziaria adita.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'avviso alle parti sulle questioni rilevate d'ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando il difensore non presenzi alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 182, comma 2, c.p.c. in relazione alla prospettata sanabilità del vizio della procura, esclusa dal Collegio.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di regolarizzazione della procura non opera quando, nel processo amministrativo, la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
L'errore scusabile, istituto eccezionale, richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non è stato riconosciuto perché l'orientamento seguito dalla pronuncia plenaria era già uno degli indirizzi interpretativi esistenti.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione adatta la nozione di procura apposta in calce al processo telematico, ma non elimina l'esigenza che la procura separata contenga elementi esaustivi sull'oggetto della controversia.
art. 22 c.p.a.
Richiamato per sottolineare la generale necessità del patrocinio tecnico nel processo amministrativo.
art. 23 c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 22 c.p.a. in relazione all'obbligatorietà della difesa tecnica, che giustifica la necessità di una procura specificamente riferita alla controversia.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato da eseguire.
art. 124 disposizioni di attuazione c.p.c.
Richiamato per l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve consentire di individuare specificamente la controversia, indicando almeno l'oggetto del ricorso, le parti contendenti e l'autorità giudiziaria adita; una formula generica relativa al diritto sostanziale fatto valere non è sufficiente quando la procura è redatta su documento separato dal ricorso.
- La procura separata redatta su supporto analogico e depositata o notificata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diventa automaticamente una valida procura speciale per il solo fatto della congiunzione telematica dei documenti. Restano necessari elementi interni alla procura idonei a dimostrare la riferibilità consapevole del mandato alla specifica controversia.
- La procura speciale deve preesistere al ricorso o, quanto meno, essere coeva alla sua redazione; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito del ricorso.
- Quando la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, la sua carenza originaria non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 39 c.p.a. e dell'art. 182, comma 2, c.p.c.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto per la genericità della procura quando la parte avrebbe potuto conformarsi, con ordinaria prudenza, a uno degli orientamenti interpretativi già esistenti; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi tale orientamento non determina, di per sé, un'oggettiva incertezza normativa.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulle questioni rilevate d'ufficio non è necessario quando il difensore della parte non è presente alla camera di consiglio, poiché l'assenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire sul rilievo.
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