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Sentenza

Sentenza n. 1436/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 711/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 6050/2023), pubblicata in data 19.03.2024, notificata il 28.03.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente nella misura di euro 1.088,34.

Giustizia amministrativa202502888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, recante condanna al pagamento della retribuzione professionale docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.088,34 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali. Ha chiesto l'ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha eccepito che la somma era stata liquidata con esigibilità al 24 gennaio 2026, producendo una schermata non integralmente visibile. Nel corso del giudizio la ricorrente ha documentato, mediante il cedolino stipendiale di gennaio 2026, l'avvenuto pagamento e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, il Ministero ha adempiuto alla sentenza civile azionata. Ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale. Il giudice ha ritenuto che, in assenza del pagamento sopravvenuto, la domanda di ottemperanza sarebbe stata accolta, poiché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Il pagamento era stato effettuato solo dopo la notificazione e l'iscrizione a ruolo del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. È stata disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR lo ritiene applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    Utilizzato quale parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito del giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere quando l'amministrazione esegue, nel corso del processo, il giudicato azionato dal privato.
  • Anche quando l'adempimento sopravvenuto determina la cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, se il ricorso era fondato al momento della sua proposizione e l'adempimento è intervenuto solo dopo la notificazione e l'iscrizione a ruolo del giudizio.
  • Ai fini dell'azione di ottemperanza contro un'amministrazione, rilevano il passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
  • La parte privata non è legittimata a chiedere in ottemperanza il pagamento delle spese legali liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, se tali somme non sono state richieste nella domanda e il relativo diritto spetta ai procuratori distrattari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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