L.R. Basilicata 53/2018
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riconosce e promuove in Basilicata l’agricoltura sociale come attività multifunzionale delle imprese agricole e delle cooperative sociali, disciplinando elenco regionale, logo, locali utilizzabili, misure di sostegno, osservatorio e profili organizzativi. Non contiene un termine di scadenza, ma rinvia a un regolamento attuativo per requisiti, iscrizione, controlli e sanzioni.
Agricoltura sociale in Basilicata
Agricoltura sociale in Basilicata
La legge disciplina il riconoscimento e la promozione dell’agricoltura sociale nella Regione Basilicata, in coerenza con la legge statale n. 141/2015. L’obiettivo è integrare attività agricole e servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento lavorativo, con particolare attenzione alle aree rurali e svantaggiate.
Finalità e ambito di intervento
La Regione riconosce l’agricoltura sociale come espressione della multifunzionalità dell’impresa agricola, finalizzata a facilitare l’accesso uniforme alle prestazioni essenziali per persone, famiglie e comunità locali. La disciplina si colloca nell’ambito della programmazione regionale e si applica esclusivamente sul territorio della Basilicata.
Soggetti che possono svolgere agricoltura sociale
Le attività sono svolte:
- dagli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 c.c., singoli o associati;
- dalle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991.
Per le cooperative sociali, la rilevanza quale operatore di agricoltura sociale dipende dal fatturato derivante da attività agricole: esso deve essere prevalente; se supera il 30% del fatturato complessivo, la cooperativa è considerata operatore di agricoltura sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo.
Le attività possono essere svolte anche in associazione o collaborazione con cooperative sociali, imprese sociali, associazioni di promozione sociale iscritte nel RUNTS, soggetti del Terzo settore di cui alla legge n. 328/2000, enti locali e Aziende Sanitarie territoriali, nonché con i servizi socio-sanitari competenti.
Attività riconosciute come agricoltura sociale
La legge individua quattro grandi aree di intervento:
- inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, lavoratori con disabilità, lavoratori svantaggiati, minori in età lavorativa in percorsi di riabilitazione e sostegno sociale e migranti accolti nella rete SPRAR regionale, con progetti di integrazione socio-educativa e/o lavorativa supportati da personale specializzato;
- prestazioni e servizi sociali per le comunità locali mediante l’uso delle risorse agricole per promuovere inclusione, sviluppo di abilità, ricreazione e servizi utili alla vita quotidiana;
- attività che affiancano terapie mediche, psicologiche e riabilitative, anche tramite animali allevati e coltivazione di piante;
- progetti di educazione ambientale e alimentare, tutela della biodiversità e conoscenza del territorio, anche tramite fattorie sociali e didattiche e iniziative di accoglienza di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica o psichica.
Le attività di cui alle lettere b), c) e d), se esercitate dall’imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135 c.c.
Elenco regionale delle fattorie sociali e regolamento attuativo
È istituito presso il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali l’elenco regionale delle Fattorie Sociali, aggiornato annualmente. L’iscrizione nell’elenco serve a favorire l’integrazione dell’agricoltura sociale nella programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari.
Un regolamento regionale, proposto dal Dipartimento Politiche Agricole e Forestali sentito il Dipartimento Politiche per la Persona, disciplina:
- requisiti soggettivi e oggettivi;
- criteri e limiti;
- obblighi amministrativi;
- modalità di iscrizione nell’elenco;
- riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale;
- svolgimento delle attività;
- disposizioni igienico-sanitarie;
- sanzioni per le violazioni.
Logo e riconoscimento delle fattorie sociali
Le fattorie sociali iscritte nell’elenco possono utilizzare un contrassegno specifico, da definire nel regolamento, con la dicitura “Fattoria Sociale della Basilicata”. Il logo va esposto all’esterno dell’azienda e può essere impiegato nel materiale pubblicitario.
L’uso del contrassegno è subordinato:
- al mantenimento dell’iscrizione nell’elenco regionale;
- al possesso dell’autorizzazione amministrativa comunale e/o della SCIA commerciale.
Locali e immobili utilizzabili
Per svolgere le attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati i fabbricati rurali esistenti sul fondo alla data di entrata in vigore della legge, o loro porzioni. Tali fabbricati conservano il riconoscimento della ruralità, nel rispetto degli strumenti urbanistici.
Se il fondo è privo di fabbricati, le attività possono essere svolte in fabbricati ubicati fuori dal fondo e destinati ad abitazione dell’imprenditore agricolo.
Misure di sostegno economico e promozionale
La legge prevede varie misure di sostegno:
- nelle gare per la fornitura di mense scolastiche, l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, le Aziende Sanitarie territoriali e gli enti locali possono introdurre criteri di priorità per prodotti agroalimentari provenienti da operatori di agricoltura sociale, nel rispetto della normativa statale sui servizi di fornitura;
- nell’ambito del PSR, la Regione promuove misure per la progettazione integrata territoriale e lo sviluppo dell’agricoltura sociale, anche con uno specifico “pacchetto di misure”;
- la Regione promuove tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati;
- la Regione favorisce l’uso dei beni del patrimonio regionale da parte degli operatori e promuove l’utilizzo di beni di enti locali e altri soggetti pubblici e privati.
La Giunta regionale definisce criteri di priorità per l’assegnazione in uso o l’alienazione di beni regionali, dei relativi enti strumentali, dei terreni agricoli incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati della Banca della Terra e di eventuali beni o terreni confiscati in applicazione della normativa antimafia.
Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale
È previsto un Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale, istituito con provvedimento della Giunta presso il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Ha funzioni di indirizzo, monitoraggio e promozione, tra cui:
- definizione di linee guida per i progetti;
- monitoraggio annuale e valutazione delle attività;
- integrazione dei dati con la rete dei servizi socio-sanitari;
- iniziative di coordinamento con le politiche regionali di sviluppo rurale;
- campagne di sensibilizzazione.
L’Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura e comunque fino all’insediamento del nuovo organismo. La partecipazione è gratuita e non dà diritto a indennità, compensi o rimborsi spese.
Aspetti finanziari
L’attuazione della legge è dichiarata priva di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Regime di efficacia e note finali
La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed è immediatamente vincolante secondo le norme regionali. Il testo contiene una rettifica formale pubblicata nel 2019, riferita alla sola intestazione dell’atto, senza impatto sulla disciplina sostanziale.
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