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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10794/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., deducendo la nullità della sentenza di primo grado perché, a fronte della contestazione di una detenzione di circa 6 grammi, l'imputato era stato ritenuto responsabile di due ipotesi di cessione non enunciate nel capo di imputazione; 2) vizio di motivazione per omissione della motivazione della Corte territoriale in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 3) erronea applicazione dell'art. 157 c.p., deducendo che il reato sarebbe già prescritto perché il termine prescrizionale massimo era maturato prima della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che il reato, consumato il 22/9/2016, si è estinto per prescrizione in data 26/7/2024 (applicando gli artt. 157, 160 e 161 c.p., con termine massimo di anni 7 e mesi 6 e periodo di sospensione di 126 giorni). Ha inoltre osservato che il ricorso non era manifestamente inammissibile e che l'omissione della Corte territoriale sul tema dell'art. 131-bis costituiva un vizio parziale della motivazione. Poiché sussisteva un valido rapporto di impugnazione e non emergono elementi per applicare l'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.p.p., annullando senza rinvio la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina la fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, contestata all'imputato quale fatto origine del procedimento.

  • artt. 521 e 522 c.p.p.

    Richiamati nella censura relativa a nullità della sentenza di primo grado per discrepanza tra imputazione e decisione; relativi a vizi formali e alle impugnazioni in grado d'appello.

  • art. 131-bis c.p.

    Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la difesa aveva specificamente chiesto la sua applicazione e la Corte territoriale ha omesso di motivare il rifiuto, omissione che la Cassazione ha ritenuto viziante.

  • art. 157 c.p.

    Norma sulla prescrizione del reato; il Collegio ha valutato i termini prescrizionali e ritenuto che il reato si sia estinto in data 26/7/2024.

  • artt. 160 e 161 c.p.

    Norme integrative per il calcolo del termine prescrizionale (es. termini massimi e sospensioni) utilizzate per determinare la data di estinzione per prescrizione.

  • art. 129 c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione di dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza impugnata senza rinvio quando ricorrono le condizioni; applicato qui per dichiarare la prescrizione ex officio purché il ricorso sia idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    Principio richiamato secondo cui la dichiarazione d'ufficio della prescrizione in Cassazione è possibile solo se il ricorso è idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione (non manifestamente inammissibile).

Massime di principio

  • Se il reato è già estinto per prescrizione al momento dell'esame, la Corte di cassazione può dichiarare l'estinzione e annullare la sentenza senza rinvio ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • La declaratoria di prescrizione d'ufficio in Cassazione è possibile solo se il ricorso è idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione; ricorsi manifestamente inammissibili non consentono tale declaratoria.
  • Quando la difesa solleva specificamente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), il giudice di merito ha l'obbligo di pronunciarsi esplicitamente: il silenzio sul punto può costituire vizio della motivazione.
  • La corretta determinazione della prescrizione richiede il calcolo del termine massimo secondo l'art. 157 c.p. e la considerazione dei periodi di sospensione ex artt. 160-161 c.p.; è fondamentale documentare e contestare i periodi di sospensione se si vuole sostenere la maturazione o meno della prescrizione.
  • Se vi è discrepanza tra quanto contestato nel capo d'imputazione e ciò di cui l'imputato è ritenuto responsabile (es. diversa fattispecie o aggiunta di cessioni non contestate), ciò costituisce possibile motivo di nullità o vizio di motivazione da sollevare nell'impugnazione.

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