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Sentenza

Sentenza n. 12141/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza voglia codesto Ecc.mo T.A.R. per il Lazio - sede di Roma, previa nomina di un commissario ad acta, e, ove ritenuto opportuno e non sussistano ragioni ostative, fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato ex art. 114, n. 4, lett. e), ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito, entro il termine congruo che piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, di dare esatta ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma - sezione Lavoro n. 2212/25 (v. allegato) nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 23622/2024, pubblicata in data 21/02/2025, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 24/02/2025, passata in giudicato, provvedendo a “all'attribuzione, in favore della parte ricorrente, della “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”, per l'importo di € 2.000,00. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario.

Giustizia amministrativa202515373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto all'attribuzione della Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per complessivi euro 2.000,00 oltre interessi legali, e aveva condannato il Ministero all'attivazione della carta e al pagamento delle spese del giudizio. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione presso la sede reale con le formalità richieste per valere come titolo esecutivo. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha dedotto l'inottemperanza e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, in particolare la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Poiché era pacifico che il titolo giudiziale non fosse stato eseguito, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori sessanta giorni per compiere gli atti necessari all'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto per l'attività commissariale, in quanto ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. La penalità di mora richiesta non risulta applicata nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato ex art. 114, n. 4, lett. e)

    La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie a garantire l'esecuzione del giudicato, inclusa, ove disposta, una penalità di mora. Nel caso concreto il TAR ha ordinato l'esecuzione e nominato un commissario ad acta, senza applicare la penalità richiesta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. con modificazioni dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il ricorso di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La norma costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto dal giudice ordinario e la cui attribuzione costituisce oggetto dell'obbligo di esecuzione posto a carico del Ministero.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile quando il titolo giudiziale, notificato presso la sede reale dell'Amministrazione con le formalità necessarie per valere come titolo esecutivo, non sia stato eseguito e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l'inottemperanza al giudicato è pacifica, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di eseguire il titolo entro un termine perentorio, specificando gli adempimenti dovuti.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell'Amministrazione competente, anche con facoltà di delega, e fissando un ulteriore termine per l'esecuzione.
  • L'attività del commissario ad acta non comporta un compenso autonomo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione del dirigente incaricato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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