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Sentenza

Sentenza del 23/12/2019 n. 34284 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L. S.p.a. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva annullato l'accertamento TIA relativo agli anni 2006-2008. La ricorrente ha contestato: la presunta nullità della procura conferita dalla società contribuente; l'apparente motivazione della sentenza, fondata sul richiamo a una pronuncia del Consiglio di Stato; e l'errata interpretazione della disciplina transitoria della TIA, sostenendo che il D.P.R. n. 158 del 1999 consentisse al Comune di Latina di istituire la TIA 1 anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione sulla procura, poiché l'eventuale illeggibilità della firma del rappresentante della società determina una nullità relativa da eccepire tempestivamente, e comunque la procura risultava sufficientemente individuabile e il vizio non era stato fatto valere nei precedenti gradi. Nel merito, la Corte ha confermato che la delibera comunale n. 44/2006, adottata il 30 maggio 2006 per istituire la TIA 1 a Latina, era illegittima: dal 29 aprile 2006 il D.Lgs. n. 152 del 2006 aveva soppresso la TIA 1, consentendo soltanto la prosecuzione delle discipline regolamentari già vigenti e dei provvedimenti attuativi già adottati, non l'istituzione ex novo della TIA. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti. È stato inoltre posto a carico della ricorrente, se dovuto, l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49

    "istituiva la tariffa di igiene ambientale" e prevedeva la soppressione della TARSU secondo un regime transitorio

    La TIA 1 prevista dal cosiddetto Decreto Ronchi era destinata a sostituire gradualmente la TARSU, secondo tempi e modalità stabiliti dalla normativa attuativa.

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11

    "Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione"

    La disposizione disciplinava il regime transitorio per il passaggio alla TIA 1, ma tale regime è cessato con la successiva soppressione legislativa della TIA 1 operata dal D.Lgs. n. 152 del 2006.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, commi 1 e 11

    "La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa"; "continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti"

    Dal 29 aprile 2006 la TIA 1 è stata soppressa. Fino alla nuova disciplina attuativa potevano continuare ad applicarsi solo le regolamentazioni già vigenti, non potevano essere adottati nuovi provvedimenti istitutivi della TIA 1.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 264, comma 1, lett. i)

    "i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi"

    La clausola di continuità riguardava esclusivamente i provvedimenti attuativi già adottati e non autorizzava i Comuni a istituire successivamente la TIA 1.

  • Codice di procedura civile, art. 83

    La procura alle liti della società, anche se sottoscritta con firma illeggibile, non è automaticamente inesistente: l'eventuale nullità è relativa e deve essere eccepita tempestivamente, con possibilità di sanatoria o integrazione.

  • Codice di procedura civile, art. 111

    La cessazione del rapporto concessorio non ha eliminato la legittimazione processuale della concessionaria originaria, configurandosi una successione a titolo particolare nel diritto controverso.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Quando una nuova legge sopprime un tributo o una tariffa e prevede la prosecuzione delle regole precedenti, la clausola transitoria normalmente tutela soltanto i regolamenti e gli atti già vigenti, non consente l'adozione di nuovi atti istitutivi del regime soppresso.
  • Per stabilire se un ente locale potesse applicare una tariffa ambientale occorre distinguere tra la mera prosecuzione di una tariffa già validamente istituita e la sua istituzione ex novo dopo l'entrata in vigore della disciplina soppressiva.
  • La data di entrata in vigore della nuova normativa è decisiva: nel caso esaminato, dal 29 aprile 2006 il Comune poteva mantenere le discipline preesistenti, ma non passare successivamente dalla TARSU alla TIA 1.
  • La contestazione della procura alle liti deve essere sollevata tempestivamente; la firma illeggibile del rappresentante di una società, da sola, non comporta automaticamente la nullità del processo.
  • La successiva cessazione di una concessione di pubblico servizio non fa necessariamente venir meno la legittimazione processuale del concessionario per le controversie già instaurate, salvo l'eventuale estromissione processuale.

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