Cassazione Civile, Ordinanza n. 15429/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta ad ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con un istituto zooprofilattico pubblico dal maggio 2007 al gennaio 2016 presso una sede operativa, dopo una prima fase di attività svolta senza contratto e poi sulla base di contratti di prestazione professionale con convenzione e di collaborazione coordinata e continuativa. La lavoratrice chiedeva anche il corretto inquadramento e le differenze retributive. Il Tribunale aveva riconosciuto la subordinazione per il periodo di fatto lavorato, applicando l'art. 2126 c.c., e aveva condannato l'ente al pagamento di somme a titolo di differenze retributive. La Corte d'appello aveva respinto il gravame dell'ente. In cassazione l'ente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c., sostenendo che nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorre sempre in corso di rapporto e non solo dalla cessazione; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001 e dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, assumendo che, per l'illegittima precarizzazione nel pubblico impiego, la tutela dovesse essere limitata all'indennità risarcitoria onnicomprensiva e non comprendere differenze retributive ex art. 2126 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego contrattualizzato decorra, anche nei rapporti a termine e in caso di successione di contratti, dal momento in cui il credito sorge nel corso del rapporto e, per i crediti maturati alla cessazione, da tale cessazione. Ha invece rigettato il secondo motivo, ribadendo che l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010 copre i danni da indebita frammentazione del rapporto nei periodi di non lavoro, ma non esclude il diritto del lavoratore, per i periodi effettivamente lavorati, alla retribuzione e al computo unitario dell'anzianità; inoltre, il rapporto di lavoro subordinato di fatto con ente pubblico non economico, pur se nullo perché vietato da norma imperativa, rientra nell'ambito dell'art. 2126 c.c. con diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo di effettiva esecuzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per rideterminare il credito tenendo conto dell'eccezione di prescrizione, degli eventuali atti interruttivi e della tempestività della sua deduzione, oltre che per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La prescrizione dei crediti retributivi decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel pubblico impiego contrattualizzato i crediti che sorgono in corso di rapporto iniziano a prescriversi da quel momento.
art. 2948 c.c.
Si applica la prescrizione quinquennale ai crediti retributivi, secondo il principio richiamato dalla Corte per il pubblico impiego contrattualizzato.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato nel quadro della disciplina dell'illegittima precarizzazione nel pubblico impiego; la Corte precisa che la tutela risarcitoria ivi prevista non esclude il diritto alle differenze retributive per i periodi effettivamente lavorati.
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
L'indennità risarcitoria ivi prevista è esaustiva dei danni per i periodi di non lavoro derivanti dall'indebita frammentazione del rapporto, ma non assorbe la retribuzione dovuta per i periodi di effettiva prestazione.
art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015
Richiamato come norma sostitutiva dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 nel sistema delle tutele contro l'illegittima precarizzazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte vi fa rinvio per richiamare la motivazione di un precedente conforme.
art. 2126 c.c.
Il rapporto di lavoro subordinato di fatto, anche se nullo per violazione di norma imperativa, produce diritto al trattamento retributivo per il tempo di effettiva esecuzione.
direttiva 1999/70/CE
È richiamata come parametro di armonizzazione della disciplina nazionale sul pubblico impiego a termine e sulla tutela contro l'abuso di contratti temporanei.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre dal momento in cui ciascun credito sorge, anche nei rapporti a tempo determinato e in caso di successione di contratti a termine; per i crediti maturati alla cessazione, la prescrizione inizia da tale cessazione.
- L'indennità risarcitoria prevista per l'illegittima frammentazione o precarizzazione del rapporto ha funzione omnicomprensiva dei danni subiti nei periodi di non lavoro, ma non elimina il diritto del lavoratore alla retribuzione per i periodi in cui la prestazione è stata effettivamente resa.
- Il rapporto di lavoro subordinato di fatto, ancorché nullo perché contrario a norma imperativa e instaurato con un ente pubblico non economico, resta ricompreso nell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto alla retribuzione per il tempo di effettiva esecuzione.
- Nel giudizio sui crediti derivanti da rapporti di pubblico impiego, la verifica della prescrizione deve tenere conto anche degli eventuali atti interruttivi e della tempestività della relativa eccezione.
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