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Sentenza

Sentenza del 22/05/2015 n. 10580 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego di rimborso relativo a maggiori ritenute IRPEF applicate nel 1995 sulla liquidazione del TFR. Con il primo motivo sosteneva che il controllo automatizzato della dichiarazione, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, riguardasse anche le ritenute e non soltanto la liquidazione del TFR. Con il secondo motivo sosteneva che il termine per chiedere il rimborso dovesse decorrere dal 10 febbraio 2004, quando l'Ufficio aveva illustrato i criteri di calcolo, e non dalla data della ritenuta del 1995. Deduceva inoltre che il precedente giudizio sulla cartella di pagamento avesse sospeso o interrotto il termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la reale motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva semplicemente affermato che il giudizio sulla cartella aveva un oggetto diverso e non aveva sospeso né interrotto il termine per chiedere il rimborso. La Corte ha inoltre stabilito che il termine di decadenza per il rimborso decorre dalla data del versamento o della ritenuta e che, nel caso concreto, l'istanza presentata nel 2006 era tardiva rispetto alle ritenute effettuate nel 1995. Il termine di decadenza non è soggetto, di regola, a sospensione o interruzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in 900 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Il termine di decadenza decorre dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata".

    La norma ha portata generale e si applica alle richieste di rimborso di imposte sui redditi indebitamente versate o trattenute, indipendentemente dalla ragione dell'indebito e dal fatto che l'errore riguardi l'an o il quantum del tributo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 37

    Il termine ordinario previsto da questa disposizione riguarda le ipotesi di ritenuta diretta operata dalle Amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti; non è la disposizione generale applicabile al caso esaminato.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    La questione relativa al controllo automatizzato della dichiarazione non incideva sulla decadenza dal rimborso, poiché il precedente giudizio aveva un oggetto diverso rispetto alla richiesta di restituzione delle ritenute.

  • Codice civile, art. 2964

    Alla decadenza non si applicano, di regola, le norme sull'interruzione della prescrizione e quelle sulla sospensione; il decorso del termine ha carattere obiettivo.

Massime di principio

  • Per chiedere il rimborso di imposte sui redditi o ritenute indebitamente applicate occorre rispettare il termine decadenziale previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, normalmente decorrente dalla data del versamento o della ritenuta.
  • La successiva scoperta dell'errore, l'acquisizione tardiva dei criteri di calcolo o la maggiore consapevolezza dell'indebito non spostano automaticamente la decorrenza del termine.
  • Un giudizio relativo a una cartella di pagamento o a un diverso profilo della liquidazione tributaria non sospende né interrompe il termine per presentare una distinta istanza di rimborso, se le domande hanno oggetto diverso.
  • La decadenza si verifica per il semplice decorso del termine e, salvo specifiche disposizioni, non può essere recuperata invocando sospensione o interruzione.
  • Il contribuente deve verificare tempestivamente, sulla base della certificazione delle ritenute e della dichiarazione dei redditi, l'eventuale diritto al rimborso e presentare l'istanza entro il termine previsto, anche se l'importo definitivo o i criteri dell'Ufficio sono contestati successivamente.

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