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Sentenza

Sentenza n. 785/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 4.2.2025 (notificato in pari data), con cui la Prefettura-UTG di Foggia, ai sensi dell’art. 22 d.lgs n.286/1998 e delle disposizioni di cui al d.P.R. n.394/1999, ha decretato la revoca del nulla-osta all’assunzione ed il rigetto della relativa domanda di autorizzazione all’ingresso; - ed ove occorra, degli artt. 30-bis co. 8, 31 co. 3, 4, 5, 6 e 35 co. 1 d.P.R. n.394/1999 in parte qua, a fronte dell’intervenuta modifica ed integrazione (da parte dell’art. 2 del decreto-legge 10 marzo 2023 n. 20, conv. con mod. dalla legge 5 maggio 2023 n. 50) degli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998, ove continuano a prevedere, a carico dei lavoratori immigrati il termine di n. 8 giorni dall’ingresso sul territorio dello Stato.

Giustizia amministrativa202500521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla-osta al lavoro e rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso per lavoro stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Foggia, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. n. 286/1998 e della disciplina regolamentare, ha revocato il nulla-osta all'assunzione e respinto la domanda di autorizzazione all'ingresso. Lo straniero, pur munito di visto per lavoro stagionale valido dall'11 marzo 2024 al 21 settembre 2024, non si è presentato entro otto giorni dall'ingresso presso gli uffici competenti per la dichiarazione di presenza, i rilievi fotodattiloscopici e la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Neppure il datore di lavoro ha comunicato tempestivamente l'ingresso e trasmesso la documentazione necessaria; tali adempimenti sono stati effettuati soltanto il 15 novembre 2024, quando il visto era già scaduto. Il ricorrente ha contestato, tra l'altro, l'applicabilità o l'attualità delle disposizioni che impongono il termine di otto giorni, la mancata consegna, da parte dell'autorità consolare, delle informazioni sui diritti, doveri e adempimenti successivi all'ingresso, nonché l'omesso avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/1990. In via subordinata sono state censurate anche alcune disposizioni del d.P.R. n. 394/1999, ritenute non adeguate alle modifiche apportate agli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Ha affermato che le disposizioni sull'obbligo di presentazione entro otto giorni e sulla sottoscrizione del contratto di soggiorno erano vigenti, chiare e vincolanti, e che la loro inosservanza giustificava il rifiuto del nulla-osta nonché la revoca del nulla-osta e del visto ai sensi dell'art. 22, commi 5-ter e 5-quater, d.lgs. n. 286/1998. La tardiva comunicazione del datore di lavoro, intervenuta oltre la scadenza del visto, confermava la rilevanza dell'inadempimento. La dedotta mancata consegna delle informazioni da parte dell'autorità consolare è stata ritenuta non provata e comunque inidonea a escludere l'obbligatorietà della disciplina: si tratta di materiale informativo consegnato normalmente al rilascio del visto o, se ciò non è possibile, all'ingresso alla frontiera; inoltre, secondo il principio ignorantia legis non excusat, la mancata conoscenza della legge non esonera dall'osservanza degli obblighi, salvo l'eccezionale ipotesi dell'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non pertinente al caso. È stata esclusa anche la violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990, poiché l'attività dell'amministrazione, inerente all'ordinata immigrazione e all'ordine pubblico, era caratterizzata da urgenza e si inseriva in un procedimento tipico e vincolato, privo di margini per una diversa soluzione una volta accertata l'inosservanza degli adempimenti. Il TAR ha inoltre precisato che, nell'immigrazione economica, lo straniero è titolare di un interesse legittimo e non di un diritto all'ingresso o al soggiorno. Non sono stati ravvisati violazione di legge né eccesso di potere. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia. La sentenza è stata trasmessa all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia per le eventuali valutazioni sulla posizione lavorativa dello straniero.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato [...] qualora lo straniero non si rechi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore

    L'inosservanza del termine per la presentazione presso lo Sportello Unico comporta il rifiuto del nulla-osta, salvo che il ritardo dipenda da forza maggiore o da cause non imputabili al lavoratore.

  • art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati […], conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno

    L'accertamento degli elementi ostativi previsti dall'art. 22 determina gli effetti vincolati indicati dalla disposizione, tra cui la revoca del nulla-osta e del visto.

  • art. 2, comma 9, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente

    Lo straniero è tenuto a osservare gli obblighi previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dalla dedotta mancata conoscenza degli stessi.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    Prevede le comunicazioni informative sui diritti e doveri dello straniero relative all'ingresso e al soggiorno, richiamate dal giudice per escludere che la loro eventuale mancata consegna incida sull'obbligatorietà degli adempimenti normativi.

  • art. 5, comma 8-bis, d.P.R. n. 394/1999

    Richiede informazioni sull'obbligo dello straniero di presentarsi nei termini stabiliti alle autorità competenti.

  • art. 31, comma 8, d.P.R. n. 394/1999

    Prevede l'informazione circa l'obbligo di presentarsi alla Prefettura-Sportello Unico per l'Immigrazione entro otto giorni dall'ingresso.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    L'omesso avviso di avvio del procedimento non determina illegittimità quando il procedimento è caratterizzato da urgenza e l'attività amministrativa è tipica e vincolata, senza alternative decisorie una volta accertati i presupposti ostativi.

  • art. 73 Cost.

    Richiamato quale fondamento dell'obbligatorietà delle leggi dopo la pubblicazione.

  • art. 10 preleggi

    Richiamato insieme all'art. 73 Cost. per il principio secondo cui le leggi, una volta pubblicate, sono obbligatorie erga omnes.

Massime di principio

  • L'inosservanza, da parte dello straniero titolare di visto per lavoro stagionale, dell'obbligo di presentarsi entro otto giorni presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione e di procedere agli adempimenti necessari per la sottoscrizione del contratto di soggiorno legittima il rifiuto del nulla-osta, salvo che il ritardo sia provato come dipendente da forza maggiore o da causa non imputabile al lavoratore.
  • L'accertamento tardivo degli adempimenti relativi all'ingresso e alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, intervenuto dopo la scadenza del visto, può comportare la revoca del nulla-osta e del visto secondo gli effetti previsti dall'art. 22, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998.
  • La mancata o contestata consegna delle informazioni amministrative da parte dell'autorità consolare non esonera lo straniero dall'osservanza degli obblighi previsti dalla legge, in assenza della prova di una causa concreta di forza maggiore o di non imputabilità del ritardo.
  • Nel procedimento relativo all'ordinata immigrazione economica, l'omesso avviso di avvio non comporta illegittimità quando l'amministrazione esercita un potere tipico e vincolato, connotato da urgenza, e l'accertamento dell'inadempimento non lascia spazio a una diversa decisione amministrativa.
  • L'ingresso e il soggiorno per ragioni di immigrazione economica non costituiscono un diritto soggettivo dello straniero, ma integrano una posizione di interesse legittimo correlata alla sussistenza dei requisiti normativi e lavorativi previsti dalla disciplina vigente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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