Cassazione Civile, Ordinanza n. 09307/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di lavori edili eseguiti per un condominio. La società appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo; il condominio proponeva opposizione deducendo il mancato completamento dei lavori e vizi delle opere, con domanda riconvenzionale risarcitoria. Successivamente il condominio agiva anche contro il progettista e direttore dei lavori, allegandone la responsabilità; questi chiedeva a sua volta il pagamento dei compensi professionali. Riunite le cause, il Tribunale revocava il decreto per intervenuto pagamento della somma monitoria, accoglieva solo in parte la domanda del condominio contro l'appaltatrice, rigettava la domanda contro il tecnico e accoglieva la riconvenzionale di quest'ultimo. In appello, la società appaltatrice impugnava la decisione principale; il condominio proponeva appello incidentale. La Corte d'appello respingeva l'appello principale e dichiarava inammissibile l'appello incidentale del condominio per difetto di specificità. In cassazione la società appaltatrice articolava quattro motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. per inesatta individuazione del petitum e per avere la Corte d'appello accorpato indebitamente i motivi; omesso esame del pagamento parziale e degli interessi; nullità per omesso esame di un fatto decisivo non contestato; violazione dell'art. 1282 c.c. sugli interessi dei crediti liquidi ed esigibili. Il condominio resisteva e proponeva ricorso incidentale deducendo violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che il proprio appello incidentale fosse specifico e dovesse essere esaminato nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale del condominio, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente dichiarato inammissibile l'appello incidentale per asserito difetto di specificità. La Cassazione ha precisato che l'atto di appello incidentale conteneva l'indicazione delle parti della sentenza impugnate, delle censure in fatto e in diritto e delle richieste di modifica della decisione, sicché il giudice di merito avrebbe dovuto esaminarlo nel merito, senza sovrapporre un giudizio di fondatezza a quello di ammissibilità. Il ricorso principale della società appaltatrice è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello incidentale del condominio e, all'esito, anche le questioni poste dal ricorso principale, provvedendo pure sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara individuazione delle parti della sentenza contestate e delle relative doglianze, con una parte argomentativa idonea a contrastare le ragioni del primo giudice; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La Corte richiama il requisito di autosufficienza quanto alla specifica indicazione del contenuto dell'atto di appello riportato nel ricorso per cassazione.
art. 360 c.p.c.
I motivi del ricorso principale erano formulati come censure di nullità, omesso esame e violazione di legge, ma sono stati dichiarati assorbiti dall'accoglimento del ricorso incidentale.
art. 112 c.p.c.
È richiamato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alla dedotta inesatta individuazione del petitum.
art. 1282 c.c.
Il ricorrente principale invocava la regola per cui i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto; la questione resta assorbita.
art. 648 c.p.c.
È menzionato nel narrare il pagamento inferiore rispetto alla somma oggetto dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., l'atto deve individuare con sufficiente chiarezza i capi della sentenza impugnati e le ragioni della critica, ma non è necessaria una redazione formalistica o la predisposizione di un progetto di sentenza alternativo.
- Il giudice d'appello non può dichiarare inammissibile un gravame se, in realtà, sta svolgendo un giudizio di fondatezza delle censure: la verifica di specificità riguarda la struttura minima dell'impugnazione, non la sua persuasività nel merito.
- Quando è accolto il motivo che investe preliminarmente l'ammissibilità dell'impugnazione, le ulteriori censure restano assorbite e la causa deve essere rinviata al giudice di merito per il riesame complessivo della controversia.
- In sede di rinvio, il giudice deve esaminare i motivi di appello ritenuti specifici e, solo dopo tale verifica, procedere all'eventuale scrutinio delle questioni sollevate in cassazione dalla parte soccombente.
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