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Ordinanza

Ordinanza n. 16048/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202513446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della richiesta di estensione delle prestazioni infermieristiche domiciliari ad alta intensità e atti connessi, inclusa la successiva relazione clinico-assistenziale; è inoltre contestato il verbale UVMD relativo alla proposta di rimodulazione del PAI

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I genitori della minore, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, hanno impugnato il verbale della Commissione UVMD e gli atti della ASL Roma 2 che avevano respinto la richiesta di aumentare le prestazioni infermieristiche domiciliari già previste dal PAI in alta intensità assistenziale. Hanno chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto della minore a ulteriori prestazioni infermieristiche mensili e la condanna delle amministrazioni ad aggiornare il PAI. Con motivi aggiunti hanno impugnato la relazione clinico-assistenziale depositata dalla ASL. La ASL ha sostenuto che il verbale UVMD contenesse un nuovo PAI, ha eccepito l’inammissibilità o improcedibilità dei motivi aggiunti e l’improcedibilità del ricorso principale, assumendo che il nuovo PAI fosse stato impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I ricorrenti hanno replicato che il verbale era meramente esecutivo dell’ordinanza cautelare e che il ricorso straordinario era stato proposto soltanto in via cautelativa.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le domande di annullamento, accertamento e condanna, né le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti. Ha ritenuto che la qualificazione e la legittimità del verbale UVMD del 16 dicembre 2026 costituiscano un antecedente logico e giuridico indispensabile per decidere il giudizio, poiché l’esito del ricorso straordinario pendente potrebbe determinare la sopravvenuta carenza d’interesse nel ricorso davanti al TAR. La competenza a decidere sull’ammissibilità del ricorso straordinario spetta alla sezione competente del Consiglio di Stato. Il TAR ha quindi disposto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., rinviandone la trattazione a dopo la decisione del ricorso straordinario. Non è stata adottata una decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 79 c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) sospende il presente giudizio ex art. 79 c.p.a. e art. 295 c.p.c., rinviandone la trattazione a data successiva alla decisione del ricorso straordinario pendente.

    La disposizione è applicata quale base processuale per sospendere il giudizio in attesa della decisione sul ricorso straordinario pregiudiziale.

  • art. 295 c.p.c.

    Ritenuto, pertanto, che per il caso di specie trovi applicazione l’istituto della sospensione propria per pregiudizialità di cui all’art. 295 c.p.c. (“Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”), sussistendo un chiaro rapporto di pregiudizialità tecnica tra i due procedimenti (il ricorso straordinario e il presente giudizio): la decisione del ricorso straordinario - assimilabile al rimedio giurisdizionale (Corte cost., sentenza n. 73 del 2014) – costituisce difatti antecedente logico e giuridico indispensabile alla decisione del presente ricorso potendone determinare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.

    La sospensione necessaria è giustificata quando la decisione di un altro procedimento, qui il ricorso straordinario, rappresenta un antecedente logico e giuridico indispensabile per la definizione del giudizio e può incidere sulla permanenza dell’interesse a ricorrere.

Massime di principio

  • Il giudizio amministrativo può essere sospeso per pregiudizialità quando la decisione di un altro procedimento costituisce un antecedente logico e giuridico indispensabile per decidere la causa e può determinare il venir meno dell’interesse alla sua prosecuzione.
  • Quando la legittimità e la qualificazione giuridica di un atto sono oggetto di un ricorso straordinario pendente e la relativa decisione è pregiudiziale rispetto al giudizio amministrativo, il giudice può sospendere quest’ultimo in attesa della definizione del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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