Cassazione Penale, Sentenza n. 04858/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Di Piazza avverso l'ordinanza del 22/09/2025 del Tribunale di Torino che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero avverso un'ordinanza ex art. 299 c.p.p. emessa dal giudice procedente, aveva dichiarato la nullità di quest'ultima e ripristinato la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il difensore del ricorrente aveva trasmesso, telematicamente e nelle more dell'udienza, una dichiarazione di rinuncia al ricorso; tale rinuncia è risultata priva di efficacia formale perché proveniente da difensore non munito di procura speciale e non personalmente ratificata dall'imputato (richiamando Sez. U. n. 12603/2015). Tuttavia quella dichiarazione è stata valutata come inequivoca manifestazione di attuale disinteresse, determinando l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. Inoltre, nelle more dell'impugnazione il Tribunale di Torino, con ordinanza del 3 ottobre, ha collocato il ricorrente agli arresti domiciliari, fatto che ha prodotto una mancanza sopravvenuta d'interesse non imputabile al ricorrente: perciò la Corte ha disposto l'esenzione del ricorrente dal pagamento delle spese processuali e delle ammende.
Norme richiamate
art. 299 c.p.p.
Richiamata come norma alla base dell'ordinanza del giudice procedente che era stata oggetto dell'appello del Pubblico Ministero e successiva declaratoria di nullita da parte del Tribunale.
art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
Applicata per dichiarare l'inammissibilita del ricorso in presenza di sopravvenuta mancanza di interesse (anche quando manifestata tramite inequivoca dichiarazione del difensore), salva la verifica delle cause della sopravvenuta mancanza d'interesse.
Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 (Celso, Rv. 266244)
Precedente giurisprudenziale richiamato per affermare che la rinuncia al ricorso da parte del difensore e priva di efficacia se non assistita da procura speciale e non ratificata personalmente dall'imputato.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso resa dal difensore senza procura speciale e senza ratifica personale dell'imputato non produce automaticamente effetti formali; tuttavia puo essere valutata come manifestazione di disinteresse e determinare l'inammissibilita del ricorso se inequivoca.
- Se nel corso del giudizio di legittimità intervengono provvedimenti che eliminano l'interesse concreto all'impugnazione (es. conversione della custodia in carcere in arresti domiciliari), il ricorso puo essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Quando la sopravvenuta perdita di interesse e dovuta a cause non imputabili al ricorrente, il giudice puo esentare l'imputato dal pagamento di spese processuali e ammende.
- Per rendere efficace una rinuncia difensiva formale e consigliabile che il difensore sia munito di procura speciale o che la rinuncia sia personalmente ratificata dall'imputato per evitare questioni di forma che possano determinare inammissibilita.
- E' importante monitorare atti e provvedimenti intervenuti durante il processo e comunicarli tempestivamente al difensore: variazioni nelle misure cautelari possono rendere inutile o dannosa la prosecuzione dell'impugnazione.
- In caso di conflitto tra efficacia formale della rinuncia e manifestazione sostanziale di disinteresse, i giudici valutano sia la regolarita della procura sia l'effettivo venir meno dell'interesse al giudizio per decidere sull'inammissibilita.
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