Cassazione Civile, Ordinanza n. 28153/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di accertamento dell’esistenza di una servitù di passaggio a favore di un fondo di proprietà della ricorrente e di un altro comproprietario del fondo dominante, e a carico di corti appartenenti ai convenuti, in località indicata negli atti come "Corte Pace". La ricorrente deduceva che i proprietari del fondo servente avessero ostacolato il passaggio a partire dal 1998. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ordinando la consegna delle chiavi del cancello posto sul passaggio contestato; la Corte d’appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo il titolo costitutivo del 1973 troppo generico per descrivere un duplice percorso di servitù e applicando i criteri sussidiari degli artt. 1064 e 1065 c.c. per concludere che esistesse un unico passaggio. In Cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: 1) deduzione di inefficacia della sentenza per mancata partecipazione dell’altro comproprietario del fondo dominante, assunto litisconsorte necessario attivo; 2) violazione o falsa applicazione dell’art. 1063 c.c., sostenendo che il contenuto della servitù fosse già desumibile dal titolo e che non fosse necessario ricorrere ai criteri sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c., oltre a contestare l’interpretazione dell’atto notarile e delle prove testimoniali.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, escludendo che nell’actio confessoria servitutis sussista litisconsorzio necessario attivo in capo a tutti i comproprietari del fondo dominante, perché ciascuno può agire autonomamente per far dichiarare l’esistenza della servitù o cessare le molestie. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché formulato in modo generico e, in parte, volto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e dell’interpretazione del titolo, attività riservate al giudice di merito; ha ribadito che per censurare l’interpretazione contrattuale occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice se ne sia discostato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di litisconsorzio necessario; la Corte esclude che, nel caso di actio confessoria servitutis proposta per la sola declaratoria della servitù o per la cessazione delle molestie, vi sia litisconsorzio necessario attivo.
art. 307, terzo comma, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inefficacia della sentenza; la Corte non accoglie la censura perché ritiene insussistente il preteso litisconsorzio necessario attivo.
art. 360, n. 3, c.p.c.
La Corte rileva che alcune doglianze prospettate come violazione di legge erano in realtà dirette a contestare valutazioni di merito o l’interpretazione delle prove.
art. 360, n. 4, c.p.c.
La censura sul litisconsorzio necessario è ricondotta dalla Corte all’error in procedendo, più che alla violazione di legge sostanziale.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamato dalla Corte come possibile mezzo per censurare l’omesso esame di un fatto decisivo nella materia dell’interpretazione contrattuale, non utilmente invocato nel caso concreto.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se non accompagna l’indicazione delle norme violate a specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti.
art. 1063 c.c.
La ricorrente lo invocava per sostenere che il titolo costitutivo fosse sufficiente a determinare il contenuto della servitù; la Corte osserva che la censura, così formulata, non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 1064 c.c.
Richiamato dalla Corte d’appello come criterio sussidiario da applicare in presenza di genericità del titolo costitutivo.
art. 1065 c.c.
Usato dalla Corte d’appello come criterio sussidiario per individuare il contenuto concreto della servitù quando il titolo era ritenuto generico.
art. 1362 c.c.
La Corte afferma che, per denunciare la violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto, occorre indicare specificamente quali regole ermeneutiche siano state violate e in che modo.
art. 1362 e ss. c.c.
Rappresentano i canoni legali di interpretazione contrattuale che il ricorrente avrebbe dovuto richiamare in modo puntuale e argomentato.
artt. 175 e 127 c.p.c.
Richiamati per giustificare, in nome della ragionevole durata del processo, la scelta di non disporre l’integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notifica quando il ricorso risulti prima facie infondato.
art. 375, comma 2, c.p.c.
Indicato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Indicato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nell’actio confessoria servitutis, se la domanda è diretta soltanto all’accertamento dell’esistenza della servitù o alla cessazione delle molestie, non sussiste litisconsorzio necessario attivo tra tutti i comproprietari del fondo dominante: ciascun titolare può agire autonomamente.
- Il litisconsorzio necessario passivo può invece rilevare quando la domanda di servitù sia accompagnata da una richiesta di modificazione dello stato dei luoghi o di rimessione in pristino che incida sulla cosa comune del fondo servente.
- La deduzione di violazione di legge in Cassazione è inammissibile se si traduce in una critica generica alla ricostruzione dei fatti o all’apprezzamento delle prove, senza una specifica e puntuale illustrazione del contrasto tra decisione impugnata e norma invocata.
- L’interpretazione del contratto e la valutazione del materiale probatorio sono attività riservate al giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile solo la violazione dei canoni ermeneutici o l’omesso esame di un fatto decisivo, non la mera contrapposizione di una lettura alternativa.
- Quando il titolo costitutivo della servitù è ritenuto generico, il giudice può fare ricorso ai criteri sussidiari previsti dal codice civile per determinarne il contenuto concreto, purché la motivazione sia coerente con gli elementi acquisiti in causa.
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