Cassazione Penale, Sentenza n. 04851/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Almeta ha impugnato la decisione di merito sostenendo che la Corte d'appello ha escluso il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in ragione del suo rifiuto di indicare i nomi di chi gli aveva affidato il trasporto della droga. Ha dedotto violazione di legge (artt. 62-bis, 132, 133 c.p. e art. 73, comma 7, D.P.R. 309/90) e vizio di motivazione, sostenendo che la mancata collaborazione può rilevare ai fini della sola speciale attenuante di cui all'art. 73, comma 7, e che valorizzarla anche nel bilanciamento delle circostanze equivalga a una doppia punizione e contraddica l'obbligo di motivazione coerente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la Corte d'appello per avere tratto, in modo improprio, conclusioni sfavorevoli dal silenzio dell'imputato senza operare il necessario e complessivo bilanciamento previsto dall'art. 133 c.p. Pur confermando che la Corte di appello aveva correttamente riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in parte dei motivi (ad es. ammissione delle responsabilità, condizioni personali, estraneità a contesti criminali), la Cassazione ha rilevato che il giudice di merito ha omesso di confrontare questi elementi con quelli ostativi e si è limitato a considerare preclusiva la mancata chiamata in correità. La Corte ha inoltre chiarito che il rifiuto di collaborare non è automaticamente rilevante solo ai fini dell'art. 73, comma 7 (ravvedimento operoso), perché tale speciale attenuante richiede che la collaborazione produca un risultato utile d'indagine. In conclusione la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e il procedimento è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame sul punto.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 7
La speciale attenuante del "ravvedimento operoso" richiede non la mera offerta di informazioni, ma che la collaborazione permetta il perseguimento di un risultato utile d'indagine; pertanto il rifiuto a fornire informazioni può essere valutato negativamente ai fini di questa specifica attenuante se la collaborazione sarebbe stata decisiva per l'investigazione.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 80
Norma che disciplina l'aggravante relativa a determinate circostanze nel reato di stupefacenti; nella decisione è l'aggravante contestata rispetto alla quale si è valutata l'equivalenza con le attenuanti generiche.
Codice penale - art. 133
Stabilisce i parametri per la determinazione della pena e per il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. La Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di merito di considerare e sottoporre a disamina gli elementi indicati dall'art. 133 e gli altri dati significativi, motivando in modo logico e coerente il giudizio di prevalenza o equivalenza.
Codice penale - art. 62-bis
Norma invocata dal ricorrente nella censura; la Corte non si è soffermata su una violazione specifica di questa disposizione, ma l'atto di appello aveva richiamato principi di individualizzazione della pena e valutazione delle circostanze personali.
Codice penale - art. 132
Norma richiamata nella censura relativa alla determinazione della pena; la decisione si è concentrata però sul corretto esercizio del potere valutativo e sulla motivazione nel bilanciamento delle circostanze ai sensi dell'art. 133.
Massime di principio
- Il silenzio o il rifiuto dell'imputato di fornire nomi non può essere automaticamente trasformato in elemento decisivo e sfavorevole senza un appropriato e motivato bilanciamento di tutti i parametri rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Il giudice di merito deve esplicitare, anche sinteticamente, il confronto fra gli elementi favorevoli (es. incensuratezza, ammissione della responsabilità, condizioni personali) e quelli ostativi; l'assenza di tale bilanciamento può determinare l'annullamento con rinvio.
- Un medesimo elemento può essere utilizzato dal giudice sotto profili diversi (riconoscimento di una circostanza attenuante, bilanciamento con aggravanti, determinazione della pena) purché non sia l'unico elemento decisivo e la valutazione sia logica e non contraddittoria.
- La speciale attenuante di cui all'art. 73, comma 7, richiede una collaborazione che produca un risultato operativo per l'indagine; quindi la mera offerta di informazioni o la chiamata in correità non garantiscono automaticamente il riconoscimento dell'attenuante.
- Chi chiede un giudizio di prevalenza delle attenuanti ha l'onere di indicare i dati positivi e concreti che giustificano il maggior favore nel bilanciamento; la mancata indicazione può indebolire la richiesta ma non legittima il ricorso a inferenze negative non motivate.
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