Cassazione Civile, Ordinanza n. 04256/2026 del 25/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione della precedente sentenza di Cassazione che aveva rigettato il suo ricorso in materia tributaria e lo aveva condannato alle spese. La vicenda origina da una comunicazione di irregolarità emessa dall’Agenzia delle Entrate, relativa alla dichiarazione integrativa Modello Unico 2016 per i redditi 2015, con richiesta di pagamento di una somma molto elevata. Dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado e l’accoglimento dell’appello dell’Ufficio in secondo grado, la Cassazione aveva rigettato il ricorso del contribuente. Con il mezzo revocatorio, il ricorrente ha dedotto un errore di fatto ex artt. 395 n. 4 e 391-bis c.p.c., sostenendo che la sentenza revocanda avesse omesso di esaminare il sesto motivo di ricorso per cassazione nella parte in cui esso era fondato sulla violazione di legge sostanziale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., avendo erroneamente ritenuto che quel motivo fosse stato integralmente rinunciato perché riferito solo a censure processuali ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione ritenendo manifestamente infondata la doglianza. Ha affermato che il preteso omesso scrutinio del sesto motivo non integra errore di fatto revocatorio, perché la precedente sentenza aveva dichiarato l’inammissibilità per rinuncia solo in relazione alle censure di violazione di legge processuale, mentre la questione sostanziale era stata comunque esaminata e disattesa, anche con riferimento al profilo che il ricorrente assumeva trascurato. La Corte ha quindi ritenuto che la decisione revocanda avesse comunque valutato il tema del riporto del credito nelle dichiarazioni successive, inclusa quella per il 2015. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e, in applicazione della disciplina sul procedimento accelerato, anche alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli effetti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
richiamato come base del vizio di revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
art. 391-bis c.p.c.
richiamato quale rimedio revocatorio avverso le sentenze della Cassazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro delle censure di violazione di legge sostanziale che il ricorrente assumeva non esaminate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro delle censure processuali che erano state ritenute rinunciate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata del giudizio
art. 96, comma 3, c.p.c.
applicato per la condanna aggiuntiva in presenza di rigetto di ricorso ritenuto manifestamente infondato nell’ambito del procedimento accelerato
art. 96, comma 4, c.p.c.
applicato per l’ulteriore condanna aggravata conseguente alla mancata adesione alla proposta poi confermata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio non sussiste quando la censura, sotto la veste dell’omesso esame di un motivo, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito già affrontato e disatteso dalla sentenza impugnata.
- La rinuncia ai motivi di ricorso può operare solo per il segmento effettivamente investito dalla rinuncia; tuttavia non ricorre vizio revocatorio se la Corte ha comunque esaminato e deciso anche il profilo sostanziale che il ricorrente assume pretermesso.
- Ai fini della revocazione della sentenza di cassazione, il fatto decisivo deve essere un vero abbaglio percettivo su un dato processuale o documentale, non una diversa lettura della motivazione o una contestazione della correttezza giuridica della decisione.
- Nel procedimento camerale accelerato, la conferma della proposta del consigliere delegato può legittimare la condanna alle ulteriori somme previste dall’art. 96 c.p.c., in presenza dei presupposti normativamente previsti.
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