Sentenza n. 14457/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ANAC di iscrizione nel casellario informatico della risoluzione di un contratto di appalto
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui ANAC aveva disposto l’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di un decreto dell’Ente di Decentramento Regionale di Gorizia avente a oggetto la risoluzione di un contratto di appalto relativo a servizi di prevenzione e protezione e di sorveglianza sanitaria. L’azione era diretta a ottenere l’annullamento dell’annotazione. Nel corso del giudizio ANAC ha adottato autonomamente un provvedimento di cancellazione dell’annotazione, comunicato alla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la cancellazione in autotutela dell’annotazione aveva integralmente soddisfatto l’interesse azionato, poiché coincideva con il risultato richiesto mediante il ricorso. Ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, con riconoscimento alla ricorrente del rimborso del contributo unificato da parte di ANAC.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cancellazione in autotutela dell’annotazione, integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cancellazione in autotutela dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando l’intervento amministrativo soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito con il ricorso.
- In caso di cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa mediante autotutela dell’amministrazione, il giudice può compensare le spese e porre a carico dell’amministrazione il rimborso del contributo unificato sostenuto dal ricorrente.
Come è indicizzato
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