Ordinanza n. 262/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determina del Responsabile dell’Area Ambiente, Territorio e Polizia Locale n. 35 del 3 marzo 2026, avente ad oggetto “Servizio integrato di igiene urbana (raccolta e trasporto rifiuti urbani, spazzamento e servizi connessi) – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 – Aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5, D.Lgs. 36/2023”, con la quale è stato affidato il servizio in via diretta e transitoria per cinque mesi alla controinteressata;- della nota del Comune di Venticano del 3 marzo 2026, con cui si comunica la cessazione del servizio alla data del 31 marzo 2026;- della nota del Comune di Venticano del 7 marzo 2026, con cui si disciplina l’avvicendamento dei dipendenti nella gestione dell’appalto; - nonché, ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi: la relazione istruttoria interna del Responsabile Unico del Progetto richiamata nella determina impugnata; ogni atto della procedura di affidamento diretto che ha condotto all’adozione della determina n. 35/2026; il verbale di consegna del servizio (ove redatto), nonché ogni ordine di esecuzione e/o disposizione di avvio dell’esecuzione; il contratto d’appalto (ove esistente e/o stipulato) tra il Comune di Venticano e la controinteressata, in quanto atto consequenziale e dipendente dalla determina impugnata e per la conseguente declaratoria di nullità dei medesimi atti per carenza assoluta di potere, ai sensi dell’art. 21- septies della L. 241/1990; in subordine, loro annullamento per i vizi dedotti nel presente atto; declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra il Comune di Venticano e la controinteressata ovvero, in difetto, di illegittimità/inefficacia degli atti di avvio dell’esecuzione (verbale di consegna e/o ordini di servizio);subentro della ricorrente nell’affidamento, ove ne ricorrano i presupposti di legge; in via ulteriormente gradata, condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IRPINIAMBIENTE SPA il 30\3\2026: - del Bando di Gara con CIG: BB068A824A, indetto dal Comune di Lioni per conto del Comune di Venticano, per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta differenziata ‘porta a porta’, trasporto, recupero, conferimento agli impianti autorizzati e ulteriori servizi di igiene urbana del Comune di Venticano (AV)”, pubblicato in data 27.3.2026;- del Disciplinare di Gara n. 6190577 e di tutti i relativi allegati;- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi comprese le determinazioni a contrarre e gli atti di approvazione della documentazione di gara.e per la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato all’esito della procedura di gara impugnata;richiesta di risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro nell’affidamento del servizio, ovvero, in subordine, per equivalente monetario; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IRPINIAMBIENTE SPA il 14\5\2026: - determina del responsabile dell’area ambiente, territorio e polizia locale n. 35 del 3 marzo 2026, avente ad oggetto “servizio integrato di igiene urbana (raccolta e trasporto rifiuti urbani, spazzamento e servizi connessi) – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023 – aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: affidamento diretto transitorio per cinque mesi del servizio integrato di igiene urbana alla controinteressata, nonché atti connessi e successivo bando di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Irpiniambiente S.p.A. ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la determina comunale di affidamento diretto del servizio integrato di igiene urbana, la comunicazione di cessazione del precedente servizio e la disciplina dell'avvicendamento dei dipendenti, chiedendo anche la declaratoria di nullità per carenza assoluta di potere, in subordine l'annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro e, ulteriormente, il risarcimento del danno. Con motivi aggiunti ha impugnato il bando e il disciplinare relativi alla successiva procedura di gara indetta dal Comune di Lioni per conto del Comune di Venticano, nonché, con ulteriori motivi aggiunti, la stessa determina di affidamento diretto. Il testo dell'ordinanza non riporta analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti né le censure rivolte alla procedura di gara.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. per difetto del periculum in mora. Il pregiudizio lamentato è stato ritenuto già riconosciuto come ristorabile, secondo quanto affermato dalla precedente ordinanza della stessa Sezione, confermata in appello dal Consiglio di Stato. Non è stata quindi svolta, nell'ordinanza, una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi di annullamento, sulla nullità degli atti, sull'inefficacia del contratto, sul subentro o sul risarcimento. È stata confermata l'udienza pubblica di merito del 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'affidamento diretto del servizio, senza che l'ordinanza ne esamini in concreto i presupposti.
art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023
Aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5, D.Lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'aggiudicazione, senza una valutazione di merito nella fase cautelare.
art. 21-septies l. 241/1990
declaratoria di nullità dei medesimi atti per carenza assoluta di potere, ai sensi dell’art. 21-septies della L. 241/1990
La nullità è stata domandata dalla ricorrente, ma l'ordinanza cautelare non decide tale questione.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata respinta per difetto del periculum in mora, poiché il pregiudizio dedotto è stato ritenuto ristorabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, la tutela d'urgenza può essere negata per difetto del periculum in mora quando il pregiudizio allegato sia già riconosciuto come integralmente o adeguatamente ristorabile per equivalente.
- La riconosciuta ristorabilità del pregiudizio esclude il periculum in mora, senza comportare, di per sé, una decisione definitiva sulla fondatezza delle censure di illegittimità dell'atto impugnato.
- La decisione cautelare che respinge la sospensione per difetto del periculum non definisce le domande di annullamento, nullità, inefficacia contrattuale, subentro o risarcimento, che restano devolute alla fase di merito.
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