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Sentenza

Sentenza n. 15085/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202310507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e provinciali di applicazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la determinazione provinciale recante l’elenco delle aziende fornitrici e gli importi dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato gli atti relativi all’applicazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, tra cui la determinazione del dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento, il relativo allegato, gli atti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e di adozione delle linee guida, nonché gli atti presupposti, inclusi la ricognizione della spesa, la circolare ministeriale, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, il decreto ministeriale sui modelli economici del Servizio sanitario nazionale e le intese del 2022. Dal testo della sentenza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla ricorrente. La società ha dichiarato di avere versato a tutte le Regioni e Province autonome che ne avevano fatto richiesta una quota pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano, in conformità all’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118. In applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio ha ritenuto di dover prendere atto della sopravvenuta perdita di interesse alla decisione e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione delle peculiarità delle sopravvenienze e della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, che il ricorso introduttivo debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse;

    La sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    con memoria del 7 luglio 2026, parte ricorrente, avendo “provveduto a versare a tutte le Regioni e Province Autonome che le hanno formulato la relativa richiesta la quota pari al 25% dell’importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano” (in conformità all’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118), ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;

    Il versamento della quota prevista dalla disciplina sopravvenuta è stato valorizzato quale circostanza posta dalla ricorrente a fondamento della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 settembre 2026, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;

    La causa è stata trattata e trattenuta in decisione mediante udienza da remoto secondo la disciplina processuale richiamata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara in modo univoco di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Il principio dispositivo che informa il processo amministrativo impone al giudice di considerare la dichiarazione della parte relativa alla sopravvenuta perdita dell’interesse, salvo che emergano ragioni per dubitare della sua effettività.
  • La definizione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse può giustificare la compensazione integrale delle spese quando le circostanze sopravvenute presentino carattere peculiare e abbiano determinato la definizione in rito.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàFarmaci e dispositivi
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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