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Ordinanza

Ordinanza n. 1402/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto di revoca del permesso di soggiorno -OMISSIS-, CAT A12/2025/ Imm/1sez/ Dinieghi/ 150, emesso dalla Questura di Napoli in data 30 giugno 2025 notificato il 13.03.2026 e di tutti gli atti preordinati, connessi e/o consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento e per ogni statuizione in quanto illegittimi e lesivi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202602910

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno adottato dalla Questura di Napoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di revoca del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha contestato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, la valutazione di pericolosità sociale posta a fondamento della revoca e la violazione delle garanzie procedimentali. L'amministrazione ha valorizzato la condanna riportata dal ricorrente per il contrabbando di un'ingente quantità di un medicinale contenente una sostanza psicotropa soggetta alla disciplina del testo unico sugli stupefacenti. Sono stati inoltre considerati i frequenti viaggi in Francia, Belgio e Paesi Bassi, i soggiorni anche prolungati in Francia, lo scarso radicamento in Italia e il mancato svolgimento dell'attività autonoma edile per la quale era stato rilasciato il permesso. In relazione alla partecipazione procedimentale, il ricorrente ha dedotto che la detenzione in un carcere francese gli avrebbe impedito di avere conoscenza dell'avvio del procedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza di apprezzabili profili di fondatezza. Ha ritenuto non irragionevole la valutazione amministrativa sulla pericolosità sociale, poiché la condanna per il contrabbando di un'ingente quantità di medicinale contenente sostanza psicotropa consentiva plausibilmente di desumere il non occasionale coinvolgimento del ricorrente in traffici transnazionali di sostanze stupefacenti. La censura relativa alle garanzie procedimentali non ha evidenziato un fumus sufficiente: non è stato dimostrato che la detenzione in Francia impedisse in modo assoluto l'accesso alla PEC e, anche ipotizzando l'assenza di conoscenza dell'avvio del procedimento, il ricorrente non ha indicato elementi di fatto idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa. Il TAR ha altresì valorizzato lo scarso radicamento in Italia e il mancato esercizio dell'attività lavorativa collegata al titolo di soggiorno. Il periculum non è stato specificamente sviluppato nell'ordinanza e la tutela cautelare è stata comunque negata. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha respinto l'istanza di sospensione per insufficienza dei profili di fondatezza.

  • T.U. stupefacenti

    La disciplina della sostanza psicotropa contenuta nel medicinale contrabbandato è stata valorizzata quale elemento della condanna e della valutazione di pericolosità sociale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la valutazione amministrativa della pericolosità sociale di uno straniero non è irragionevole quando sia fondata su una condanna relativa al contrabbando di un'ingente quantità di un medicinale contenente una sostanza psicotropa soggetta alla disciplina degli stupefacenti e da tale condotta possa plausibilmente desumersi un coinvolgimento non occasionale in traffici transnazionali di sostanze stupefacenti.
  • La mancata dimostrazione che la detenzione all'estero impedisse in modo assoluto l'accesso alla PEC non consente di ritenere, ai fini cautelari, provata la lesione delle garanzie procedimentali derivante dalla mancata conoscenza dell'avvio del procedimento.
  • Anche ove si ipotizzi una conoscenza solo parziale o mancante dell'avvio del procedimento, la censura partecipativa non conduce alla sospensione dell'atto se il ricorrente non allega elementi di fatto concretamente idonei a orientare diversamente la determinazione amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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