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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11100/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna di primo grado per minaccia aggravata/ex art. 612, comma 2, c.p. Il ricorso articolava tre motivi: (1) violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità, lamentando una errata valutazione delle prove e dell'attendibilità della persona offesa e dei testi; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al principio del ne bis in idem, assumendo la sussistenza di un duplice giudizio sul medesimo fatto; (3) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e di riconoscimento delle attenuanti generiche, censurando il diniego di tali benefici. La parte civile ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con memoria depositata tardivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse non consentito in sede di legittimità perché mirava a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito; il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva escluso il ne bis in idem per la diversità del tempus commissi delicti; il terzo motivo è stato ritenuto indeducibile, in quanto sollecitava un diverso apprezzamento di fatto sulla tenuità del fatto e sulle attenuanti generiche, già motivatamente negati in appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È stato inoltre escluso il rimborso delle spese alla parte civile per tardività della memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 2, c.p.

    indica il reato per cui era stata pronunciata la condanna confermata in appello e oggetto del ricorso

  • art. 131-bis c.p.

    la richiesta di applicazione della causa di non punibilità è stata ritenuta non deducibile perché implicava una rivalutazione del fatto già compiuta dal giudice di merito

  • ne bis in idem

    escluso perché i fatti considerati avevano diverso tempus commissi delicti, quindi non vi era identità del fatto

  • Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074

    richiamata per il limite del sindacato di legittimità, che non consente una nuova verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali

  • Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308

    richiamata per affermare che nulla spetta alla parte civile se la memoria è depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure di merito già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, quando la doglianza si risolva nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o dell'attendibilità dei testi.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, non potendo estendersi alla rispondenza della motivazione alle singole acquisizioni processuali.
  • Il principio del ne bis in idem non opera quando i fatti contestati siano temporalmente distinti, poiché la diversità del tempus commissi delicti esclude l'identità del fatto.
  • La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è inammissibile se mira a ottenere una diversa valutazione degli elementi fattuali già apprezzati con motivazione non illogica dal giudice di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato anche con un riferimento sintetico agli elementi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi favorevoli rivalutabili.
  • La memoria della parte civile depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza non consente la liquidazione delle spese in suo favore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idemParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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