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Sentenza

Sentenza n. 1099/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza n. 212/2025 pubblicata il 18 settembre 2025, pronunciata dal Tribunale civile di Macerata, Sezione Lavoro, resa sul ricorso R.G. n. 832/2024;

Giustizia amministrativa202600448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Macerata, Sezione Lavoro, n. 212/2025, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato l’Amministrazione ad assegnare le somme dovute per gli anni scolastici riconosciuti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 212/2025 del Tribunale civile di Macerata, Sezione Lavoro, pubblicata il 18 settembre 2025 e regolarmente notificata all’Amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero e le articolazioni territoriali competenti ad assegnare le somme spettanti per gli anni scolastici indicati, secondo le modalità stabilite, e a rifondere le spese di quel giudizio. La ricorrente ha dedotto che il titolo non era stato eseguito e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso dalla notificazione della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 prima della proposizione dell’azione. Nel merito lo ha accolto, accertando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l’Amministrazione non aveva contestato la pretesa. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, con 120 giorni per eseguire l’incarico. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il presente ricorso deve quindi essere accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza in epigrafe, salvo le somme eventualmente già corrisposte.

    L’azione di ottemperanza consente al giudice di dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato e di predisporre le misure necessarie per l’attuazione, inclusa la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    L’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale, quando tale termine sia maturato prima della proposizione del ricorso.

  • art. 93 c.p.c.

    Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

    Le spese liquidate in giudizio possono essere distratte in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

    La disciplina processualcivilistica sulla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari trova applicazione nel processo amministrativo nei termini richiamati dal giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale notificato all’Amministrazione è rimasto ineseguito e non sono state opposte ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa, il giudice può dichiarare l’obbligo di esecuzione integrale, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
  • Per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione, il ricorso è procedibile se, dopo la notificazione del titolo e prima della sua proposizione, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice può nominare un commissario ad acta, prevedendone l’attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per adempiere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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