Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 15095/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202305626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di riparto del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e relativi atti presupposti nazionali e regionali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte che la inseriva nell'elenco delle aziende tenute al ripiano dello sforamento del tetto di spesa per dispositivi medici, quantificando a suo carico una somma di euro 70.689,97 per gli anni 2015-2018. Sono stati inoltre impugnati il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida ministeriali, gli atti della Conferenza Stato-Regioni, le deliberazioni delle aziende sanitarie piemontesi richiamate nel provvedimento regionale e gli ulteriori atti presupposti. La ricorrente aveva chiesto anche l'accertamento dell'inesistenza del diritto della Regione Piemonte a riscuotere o compensare la somma e la restituzione delle somme eventualmente percepite o compensate a titolo di payback.

La decisione

Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere effettuato, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, il pagamento del 48% di quanto richiesto, con riserva di ripetere l'eccedenza rispetto all'importo ridotto previsto dall'art. 7 della legge n. 118/2025 di conversione del d.l. n. 95/2025, pari al 25% dell'importo originariamente dovuto. Il TAR ha ritenuto che il meccanismo normativo abbia fatto venir meno la controversia, ma ha precisato che, sul piano processuale, l'esito corretto è l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse: il bene della vita conseguito, consistente nel pagamento di una somma ridotta, non coincide con quello perseguito mediante il ricorso, consistente nell'eliminazione degli atti impugnati dall'ordinamento. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della decisione in rito.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 30 marzo 2023, n. 34

    la Società ricorrente ha dichiarato di avere eseguito il pagamento di quanto richiesto ex art. 8 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 nella misura del 48%

    La disposizione ha consentito il pagamento ridotto della somma richiesta, determinando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di annullamento degli atti di payback.

  • art. 7 l. n. 118/2025 di conversione del d.l. n. 95/2025

    con riserva di ripetizione di quanto versato in eccesso rispetto agli importi previsti dall’art. 7 della legge n. 118/2025 di conversione del D.L. 95/2025 (il 25% dell’originariamente dovuto)

    La norma ha fissato un importo ridotto del debito, pari al 25% di quello originariamente dovuto, rispetto al quale la ricorrente ha effettuato il pagamento con riserva di ripetizione dell'eccedenza.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    in conclusione il ricorso debba dichiararsi improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse

    Il ricorso è improcedibile quando, per una sopravvenienza, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sulla domanda proposta.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenienza consente al ricorrente di conseguire un'utilità diversa da quella perseguita con l'azione di annullamento, la controversia può risultare sostanzialmente superata, ma il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non la cessazione della materia del contendere, se permane una differenza tra il bene della vita conseguito e quello oggetto della domanda giudiziale.
  • Il pagamento ridotto di una somma richiesta a titolo di payback, effettuato in applicazione di una disciplina sopravvenuta, fa venir meno l'interesse alla prosecuzione dell'impugnazione degli atti presupposti e applicativi quando l'utilità concretamente ottenuta non coincide con l'eliminazione di tali atti dall'ordinamento.
  • La riserva di ripetizione dell'eccedenza eventualmente versata non impedisce la dichiarazione di improcedibilità dell'azione di annullamento, poiché l'eventuale pretesa restitutoria costituisce una questione distinta rispetto alla domanda di eliminazione degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.