Cassazione Penale, Sentenza n. 26393/2025 del 18/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 20/9/2024 che confermava la condanna emessa dal Tribunale di Crotone il 15/11/2021 per il delitto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il ricorrente deduce: (i) violazione del diritto di difesa per mancata applicazione delle garanzie previste dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. nelle indagini svolte dalla Guardia di finanza (sostiene che le prove deriverebbero da precedenti indagini che lo riguardavano e che non sarebbero stati acquisiti gli atti di polizia giudiziaria necessari); (ii) difetto dell'elemento psicologico e insufficienza della prova, lamentando che le fatture e i rapporti tra la "General Costruzioni s.r.l.s." e la "Job Service soc. coop." non sono stati adeguatamente verificati e che non sono state richieste esibizioni documentali né effettuati controlli incrociati; (iii) travisamento della prova, sostenendo che la condanna si fonda su prova inesistente o male interpretata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha rilevato l'inammissibilità per genericità: il ricorrente non ha specificato le precedenti indagini, gli atti acquisiti in violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. né l'incidenza di tali atti sulla decisione di condanna, rendendo impossibile un controllo da parte della Corte. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso, confermando che la sentenza di merito era ben motivata e fondata su elementi obiettivi (contabilità frammentaria e incompleta della società del ricorrente, omissione di dichiarazione IVA, assenza di beni strumentali, personale e sede operativa effettiva, mancanza di movimenti finanziari tra le parti nonostante gli importi rilevanti, fatture dal contenuto generico), che hanno sostenuto la conclusione per l'insussistenza oggettiva delle operazioni fatturate. Anche il motivo relativo al presunto travisamento della prova è stato bocciato per vaghezza e mancanza di puntuali riferimenti probatori. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., dopo aver richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 in ordine alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 8)
art. 8, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma-soglia del reato contestato: la sentenza di merito ha ritenuto integrata la fattispecie per le fatture e le operazioni inesistenti, fondando la responsabilità sul complesso degli elementi probatori a disposizione.
Art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
La disposizione impone che, quando attività ispettive o di vigilanza evidenziano indizi di reato, gli atti necessari siano compiuti rispettando le garanzie del codice di procedura penale; la Corte ha ritenuto però che il ricorrente non avesse dettagliato quali atti siano stati acquisiti in violazione e come ciò abbia inciso sulla decisione, dichiarando la censura generica e inammissibile.
Regola sulla conseguenza dell'inammissibilità del ricorso: la parte che propone ricorso inammissibile è tenuta alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione fissando la somma in €3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Principio richiamato dalla Corte di Cassazione secondo cui, ai fini dell'applicazione delle sanzioni per ricorso inammissibile, deve valutarsi l'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella specie la Corte ha ritenuto assente tale colpa.
Massime di principio
- Per censurare l'utilizzabilità di atti derivanti da indagini amministrative (art. 220 disp. att.), il ricorrente deve indicare con precisione le precedenti indagini, quali atti di polizia giudiziaria sono stati acquisiti in violazione, e dimostrare l'incidenza di tali atti sulla decisione di condanna; affermazioni generiche sono inammissibili.
- In Cassazione non è sufficiente riproporre un contrasto di fatto: le doglianze sulla insufficienza della prova o sul travisamento devono indicare in modo puntuale le prove ritenute erroneamente valutate e spiegare perché la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- La valutazione dei giudici di merito fondata su elementi oggettivi (es. contabilità frammentaria, assenza di beni, personale o movimentazioni bancarie, contenuto generico delle fatture) è difficilmente censurabile in sede di legittimità se ben motivata.
- Per contestare la responsabilità penale per operazioni inesistenti occorre produrre elementi probatori contrari (documenti, evidenze bancarie, testimonianze) o confutare la logica probatoria adottata dai giudici di merito; mere affermazioni speculative non bastano.
- Le censure vaghe o generiche possono comportare l'inammissibilità del ricorso e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 616 c.p.p.; pertanto l'impugnazione deve essere predisposta con rigore formale e sostanziale.
- Quando si contesta la regolarità delle indagini di polizia giudiziaria è importante curare la documentazione della catena degli atti (verbali, decreti di accesso, richieste formali) per poter dimostrare violazioni procedurali e la loro incidenza sulla prova.
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