Sentenza n. 759/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'esecuzione della sentenza n. 1484/2025, pubblicata in data 19.05.2025 dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, nell’ambito del procedimento RG n. 667/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto somme dovute mediante accredito sulla carta docente e disposto il pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1484/2025 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, passata in giudicato secondo quanto rappresentato in giudizio. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere le somme spettanti per le causali indicate nella motivazione, con i relativi accessori, mediante accredito sulla carta docente alle stesse condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, nonché al pagamento delle spese di lite. Dopo la notifica del ricorso e la sua iscrizione a ruolo, il Ministero ha adempiuto al titolo giudiziale. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa soggettiva azionata era stata integralmente soddisfatta mediante l'ottemperanza spontanea del Ministero nelle more del giudizio. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico dell'Amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la notifica del ricorso e l'iscrizione a ruolo del giudizio. Il Ministero è stato condannato a pagare ai difensori antistatari della parte ricorrente euro 300,00, oltre accessori di legge, nonché a rimborsare il contributo unificato se e nella misura in cui corrisposto. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È richiamato nel contesto della definizione del giudizio conseguente alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
Massime di principio
- La sopravvenuta integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione, intervenuta nel corso del giudizio di ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa soggettiva azionata sia stata integralmente soddisfatta.
- L'adempimento dell'amministrazione successivo alla notifica del ricorso e all'iscrizione a ruolo del giudizio può giustificare la condanna dell'amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
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