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Messaggio

Messaggio numero 3359 del 17-09-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla possibilità che amministratori e altri titolari di cariche sociali instaurino anche un rapporto di lavoro subordinato con la stessa società. La compatibilità è ammessa solo caso per caso, purché vi siano mansioni diverse da quelle della carica e un effettivo vincolo di subordinazione; sono invece escluse le ipotesi di amministratore unico, di deleghe generali senza controllo, di unico socio o di soggetto che concentri di fatto la gestione societaria.

Compatibilità tra cariche sociali e rapporto di lavoro subordinato

Compatibilità tra cariche sociali e lavoro subordinato

Il documento, rivolto agli operatori economici e alle strutture territoriali dell’Istituto, riepiloga l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e la costituzione di un autonomo rapporto di lavoro subordinato con la società. Il tema è rilevante perché il riconoscimento del rapporto produce effetti anche ai fini previdenziali e assistenziali obbligatori.

Quadro di riferimento e richiamo alla prassi dell’Istituto

Viene richiamata la circolare n. 179 dell’8 agosto 1989, che aveva in linea generale escluso la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato per presidenti, amministratori unici e consiglieri delegati della medesima società. Tali indicazioni sono però state successivamente riviste, almeno in parte, dal messaggio n. 12441 dell’8 giugno 2011, con cui l’Istituto ha fornito chiarimenti sulla possibilità di un valido rapporto di lavoro subordinato tra società cooperativa e presidente della stessa.

L’Istituto afferma di aver mutuato, per ragioni di carattere generale, i principi affermati dalla Corte di Cassazione in materia di amministratori di società di capitali, ritenendoli applicabili anche nel diverso contesto delle cooperative.

Principio generale affermato dalla giurisprudenza

La giurisprudenza di legittimità, a partire dagli anni Novanta, ha chiarito che l’incarico di amministratore di società di capitali non esclude in astratto la possibilità di un rapporto di lavoro subordinato con la stessa società. La compatibilità tra le due posizioni giuridiche è ammessa quando non vi sia coincidenza sostanziale tra potere gestorio e posizione di lavoratore, e quando nel rapporto di lavoro siano presenti i caratteri tipici della subordinazione.

Viene richiamato il principio secondo cui né il contratto di società né il rapporto organico tra amministratore e società impediscono la configurabilità di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche di lavoro subordinato. Il rapporto organico rileva infatti soprattutto nei confronti dei terzi, mentre nei rapporti interni possono sussistere obbligazioni reciproche, compreso il lavoro subordinato.

Criteri distintivi per le singole cariche

Presidente della società

La carica di presidente, di per sé, non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato. Il presidente può infatti essere soggetto alle direttive, alle decisioni e al controllo dell’organo collegiale di amministrazione. Anche l’eventuale attribuzione del potere di rappresentanza non comporta automaticamente il possesso dei poteri deliberativi, che restano distinti.

Amministratore unico

Per l’amministratore unico la regola è diversa. La giurisprudenza esclude la compatibilità con il lavoro subordinato, poiché tale soggetto concentra in sé il potere di esprimere la volontà dell’ente sociale e i poteri di controllo, comando e disciplina. Manca quindi una relazione intersoggettiva tra un datore di lavoro e un lavoratore distinguibili, requisito necessario per configurare la subordinazione.

Amministratore delegato

Per l’amministratore delegato assume rilievo l’ampiezza della delega conferita dal consiglio di amministrazione.

  • Se la delega è generale e consente di agire senza il consenso del consiglio, il rapporto di lavoro subordinato è da escludere.
  • Se invece la delega è limitata o riguarda soltanto il potere di rappresentanza o specifici atti gestori, la coesistenza con un rapporto subordinato non è, in linea generale, preclusa.

Ai fini della valutazione sono rilevanti anche i rapporti concreti tra l’organo delegato e il consiglio di amministrazione, il numero degli amministratori delegati, la possibilità di agire congiuntamente o disgiuntamente e, soprattutto, la presenza degli elementi tipici della subordinazione.

Socio unico e socio sovrano di fatto

La configurabilità del rapporto di lavoro subordinato è esclusa con riferimento all’unico socio, poiché la concentrazione totale della proprietà impedisce l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario. Analogamente, non può essere contemporaneamente lavoratore subordinato il socio che, di fatto, assuma l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione, risultando sostanzialmente "sovrano" della società.

Il documento precisa inoltre che la posizione del socio maggioritario non è di per sé ostativa alla subordinazione: il semplice possesso di una partecipazione rilevante non esclude in astratto un rapporto di lavoro subordinato, purché il socio non interferisca con l’attività degli amministratori e siano presenti tutti i requisiti del rapporto.

Necessità di un accertamento in concreto

Una volta riconosciuta l’astratta possibilità di un rapporto di lavoro subordinato parallelo alla carica sociale, occorre verificare in concreto che il soggetto svolga attività estranee alle funzioni proprie del rapporto organico e che tali attività siano realmente connotate da subordinazione.

Il documento insiste sul fatto che chi invoca il rapporto di lavoro subordinato ha l’onere di provare in modo rigoroso l’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società. Il riferimento è all’art. 2094 c.c. e alla necessità che la libertà di azione e di scelta del lavoratore risulti effettivamente limitata.

Elementi sintomatici della subordinazione

Ai fini dell’accertamento, oltre al potere direttivo e disciplinare, rilevano anche altri indici sintomatici richiamati dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa dell’Istituto, tra cui:

  • periodicità e predeterminazione della retribuzione;
  • osservanza di un orario contrattuale di lavoro;
  • inserimento in una specifica organizzazione aziendale;
  • assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale autonoma;
  • assenza di rischio in capo al lavoratore;
  • distinzione tra somme corrisposte a titolo di retribuzione e proventi societari.

È inoltre necessario che la costituzione e la gestione del rapporto siano riconducibili a una volontà della società distinta dalla persona che ricopre la carica.

Lavoro dirigenziale e criteri complementari

Il documento evidenzia che il vincolo di subordinazione può presentarsi in forme diverse a seconda delle mansioni. Nel caso del lavoro dirigenziale, o comunque di prestazioni con forte contenuto creativo, intellettuale, professionale o connotate da ampia autonomia, il parametro della subordinazione deve essere valutato attraverso criteri complementari o sussidiari.

Per il rapporto di lavoro dirigenziale vengono indicati, tra gli elementi da verificare:

  • l’assunzione con qualifica dirigenziale;
  • il conferimento della carica di direttore generale da parte dell’organo amministrativo nel suo complesso;
  • l’effettivo svolgimento delle mansioni corrispondenti;
  • la cessazione del rapporto mediante licenziamento;
  • il coordinamento dell’attività lavorativa con l’assetto organizzativo del datore di lavoro;
  • l’assoggettamento, anche attenuato, alle direttive e agli ordini del datore di lavoro.

Anche in questo caso, la subordinazione può essere desunta dalla presenza di mansioni diverse da quelle inerenti alla carica sociale e non ricomprese nelle deleghe conferite.

Principio di effettività

Il documento richiama espressamente il principio di effettività: il nomen iuris attribuito al rapporto e le modalità formali di instaurazione rappresentano solo uno degli elementi della valutazione complessiva. Occorre considerare la situazione concreta sia al momento della stipulazione sia nel suo svolgimento successivo, per accertare l’effettiva natura della prestazione.

Condizioni richieste per l’ammissibilità del rapporto

In sintesi, la compatibilità tra carica di amministratore di società di capitali e lavoro subordinato richiede, caso per caso, la presenza congiunta delle seguenti condizioni:

  • il potere deliberativo che forma la volontà dell’ente deve essere attribuito all’organo collegiale di amministrazione nel suo complesso, oppure ad altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale dotato di potere esterno;
  • deve essere fornita prova rigorosa del vincolo di subordinazione, anche nella forma attenuata del lavoro dirigenziale, con assoggettamento a un effettivo potere di supremazia gerarchica di altro soggetto o degli altri componenti dell’organo sociale;
  • il soggetto deve svolgere mansioni concrete estranee al rapporto organico con la società, cioè attività che esulino dai poteri di gestione derivanti dalla carica ricoperta o dalle deleghe ricevute.

Esiti applicativi

Il documento conclude che non è sufficiente la sola titolarità di una carica sociale per escludere in automatico il lavoro subordinato; allo stesso tempo, non è sufficiente la sola apparenza formale del contratto, dovendo sempre emergere in concreto la separazione tra funzione gestoria e prestazione lavorativa. La valutazione deve quindi essere rigorosa, individualizzata e fondata sugli elementi sostanziali della relazione tra società e persona fisica.

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