Cassazione Penale, Sentenza n. 26610/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per quattro censure principali: 1) mancata prova che il ricorrente fosse il conducente del ciclomotore nonostante fosse proprietario e presente sul luogo del sinistro; 2) contestazione della validità della prova del tasso alcolemico, per presunta incongruenza temporale tra sinistro e prelievo ematico; 3) omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione delle pene sostitutive ex art. 545-bis cod. proc. pen. e art. 56 l. n. 689/1981 (sostituzione della pena detentiva con detenzione domiciliare); 4) vizio nella motivazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti e al rilievo della mancata copertura assicurativa del veicolo.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i motivi relativi alla prova della responsabilità e alla validità dell'accertamento alcolemico, nonché il motivo sul trattamento sanzionatorio; ha invece accolto il terzo motivo relativo all'omessa motivazione sul diniego della sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla questione della sostituzione della pena detentiva e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio su quel punto. Rimangono definitivamente confermate la responsabilità e le altre statuizioni di merito: condanna a 9 mesi di arresto, euro 3000 di ammenda, confisca del mezzo e sospensione della patente per un anno, salvo il nuovo esame sulla sostituzione della pena.
Norme richiamate
art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
art. 186, comma 2 lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Disciplina la guida in stato di ebrezza; la Corte ha confermato che il tasso rilevato (1,59 g/l) integra il reato contestato e che gli esami tossicologici validamente provano il superamento del limite.
art. 545-bis cod. proc. pen.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Norma che impone l'avviso all'imputato sulla possibilità di ottenere la sostituzione della pena detentiva; la mancata pronuncia sul punto da parte del giudice di merito è stata ritenuta rilevante e ha determinato annullamento limitato.
art. 58 l. n. 689/1981 (ora sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 150/2022)
art. 58 l. n. 689/1981; art. 71, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 150/2022
La sostituzione delle pene detentive con pene alternative rientra nella discrezionalità del giudice e deve essere valutata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; tuttavia il diniego richiede motivazione prognostica adeguata sulle ragioni per cui la pena sostitutiva sarebbe inidonea alla rieducazione e alla prevenzione del rischio di recidiva.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena e parametri ai quali il giudice deve attenersi anche quando valuta l'applicabilità delle pene sostitutive; la motivazione deve richiamare tali criteri in chiave prognostica quando si nega la sostituzione.
art. 597 cod. proc. pen.
Regola l'omessa pronuncia sulle istanze e deduzioni delle parti; la Cassazione ha rilevato che l'omessa motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena costituisce vizio che legittima annullamento parziale.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Ground di ricorso per cassazione per vizio di motivazione o per inosservanza della legge; utilizzato per censurare mancanze o contraddizioni nella motivazione della sentenza impugnata.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che, dopo riforme, l'assenza di precedenti non basta di per sé per riconoscere le attenuanti generiche, e il giudice può motivarne il diniego con l'assenza di elementi positivi.
art. 624, comma secondo, cod. proc. pen.
art. 624, secondo comma, cod. proc. pen.
Prevede la declaratoria che l'annullamento non incide sugli altri capi della decisione; la Cassazione lo ha applicato perché l'annullamento ha riguardato solo la questione della sostituzione della pena.
Massime di principio
- Il fatto di essere proprietario del veicolo e l'essere l'unico presente sulla scena costituiscono indizi rilevanti che possono legittimare la condanna, purché l'accertamento indiziario sia motivato e non si fondi su mere congetture.
- Il tempo intercorso tra la guida e l'accertamento alcolemico non invalida di per sé il risultato: grava sull'imputato l'onere di dimostrare circostanze che ne compromettano la valenza probatoria.
- La richiesta di sostituzione di pene detentive brevi (o delle nuove pene sostitutive) è soggetta a valutazione discrezionale del giudice, ma il diniego deve essere adeguatamente motivato in chiave prognostica richiamando i criteri dell'art. 133 c.p.; la mera enunciazione della gravità del fatto non è sufficiente.
- L'omessa pronuncia o la mancata motivazione su richieste specifiche dell'imputato costituisce vizio rilevante in sede di legittimità e può determinare annullamento limitato della sentenza.
- Il giudice può considerare, ai fini della determinazione della pena, elementi come l'entità del tasso alcolemico e l'assenza di copertura assicurativa del veicolo; l'assenza di danni a terzi non esclude in sé la gravità della condotta.
- Le censure che richiedono un diverso apprezzamento del materiale probatorio sono tipicamente inammissibili in Cassazione se non sono fondate su travisamento di prova dimostrabile; la Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito senza elementi che implichino errore nel processo probatorio.
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