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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33416/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

La controversia nasce dalla risoluzione di una banca sottoposta a procedura di crisi e dal successivo trasferimento dell'azienda bancaria a un ente ponte, poi incorporato in successive società bancarie fino all'attuale resistente. Il cliente aveva convenuto in giudizio l'ente ponte chiedendo il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale della banca, deducendo che erano state compiute operazioni improprie e arbitrarie e che erano stati violati i doveri di informazione, buona fede, trasparenza e diligenza nella gestione del rapporto bancario e nella sottoscrizione di obbligazioni subordinate. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione rigettando la pretesa per difetto di legittimazione passiva dell'ente ponte e dei successivi aventi causa, ritenendo che le azioni risarcitorie non fossero state trasferite perché non già 'in essere' al momento della cessione. Con il ricorso per cassazione il cliente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla risoluzione bancaria e sulla cessione all'ente ponte, sostenendo che il credito risarcitorio rientrasse tra le passività trasferite in base al combinato disposto del d.lgs. n. 180/2015, dell'art. 58 TUB e del provvedimento di cessione; 2) omesso esame di fatti decisivi relativi al comportamento informativo della banca; 3) violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. per mancata considerazione di elementi non contestati dalla banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la soluzione della Corte d'appello sulla mancata trasmissione alla banca cessionaria delle passività risarcitorie derivanti da condotte anteriori alla cessione. Ha affermato che il discrimine non può essere ridotto alla sola pendenza di un giudizio già instaurato al momento della cessione, perché le passività potenziali, se riconducibili all'azienda bancaria e non espressamente escluse, possono trasferirsi all'ente ponte. Ha inoltre chiarito che l'art. 2560 c.c. non è applicabile alle cessioni bancarie, essendo invece rilevante la disciplina speciale dell'art. 58 TUB e del d.lgs. n. 180/2015. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa uniformandosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, lett. ppp), d.lgs. n. 180/2015

    Richiamato per la nozione di passività e strumenti di capitale nell'ambito della risoluzione bancaria.

  • art. 20 d.lgs. n. 180/2015

    Indicato come norma sulla riduzione di capitale e riserve per copertura delle perdite nella procedura di risoluzione.

  • art. 43 d.lgs. n. 180/2015

    Interpretato nel senso che l'ente ponte succede nei diritti, attività e passività ceduti; la Corte esclude che il trasferimento sia limitato alle sole azioni risarcitorie già incardinate in giudizio al momento della cessione.

  • art. 47 d.lgs. n. 180/2015

    Richiamato nel primo motivo quale norma della disciplina di risoluzione bancaria.

  • art. 58 d.lgs. n. 385/1993

    Ritenuto norma speciale applicabile alle cessioni di azienda bancaria, che deroga all'art. 2560 c.c. e comporta il trasferimento delle passività al cessionario secondo la disciplina bancaria speciale.

  • art. 2560 c.c.

    Ritenuto non applicabile alle cessioni bancarie; la sua regola sull'iscrizione dei debiti nei libri contabili non governa il trasferimento di passività nell'operazione bancaria in esame.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati in via subordinata come regole ermeneutiche del provvedimento di cessione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base del vizio di violazione di legge dedotto con il primo e il terzo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Base del motivo sull'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta violazione del principio di disponibilità e valutazione della prova.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta mancata contestazione specifica di alcuni fatti allegati.

  • d.l. n. 99/2017

    Citato per confronto sistematico, poiché in quel diverso intervento normativo l'esclusione delle pretese risarcitorie risultava espressamente prevista.

  • Direttiva 2014/59/UE

    Richiamata per la finalità di continuità delle funzioni essenziali e di stabilità finanziaria, nonché per la logica della separazione tra bad company e good company.

Massime di principio

  • Nelle procedure di risoluzione bancaria, la successione dell'ente ponte nelle passività non va letta in modo formalistico e limitato ai soli crediti già oggetto di giudizio alla data della cessione; occorre verificare se la passività risarcitoria sia già insorta per fatti anteriori e sia riconducibile al perimetro ceduto.
  • L'art. 58 TUB, quale disciplina speciale delle cessioni di azienda bancaria, prevale sulla regola generale dell'art. 2560 c.c.; pertanto, il trasferimento delle passività segue la logica della normativa bancaria speciale e non quella dell'iscrizione del debito nei libri contabili.
  • Le passività potenziali derivanti da condotte pregresse dell'ente in risoluzione possono trasferirsi al cessionario se non siano state espressamente escluse dal provvedimento di cessione, senza che sia decisiva la sola circostanza che la domanda giudiziale sia stata proposta dopo il trasferimento.
  • Nell'interpretazione del provvedimento di cessione e della disciplina di risoluzione va valorizzata la finalità di continuità delle funzioni essenziali dell'intermediario e la salvaguardia della stabilità del sistema, ma senza introdurre limiti al trasferimento non desumibili espressamente dalla normativa applicabile.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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